Art. 14 
 
 
Composizione delle commissioni per le prove di  efficienza  fisica  e
  per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali. 
 
  1. La commissione per le prove di efficienza fisica e' composta  da
un  dirigente  della  Polizia  di  Stato,  che  la  presiede,  da  un
funzionario  con  qualifica  non  superiore  a  commissario  capo   o
qualifiche equiparate, nonche' da un appartenente ai gruppi  sportivi
«Polizia di Stato - Fiamme oro» con qualifica di  coordinatore  o  di
direttore tecnico del settore sportivo. 
  2. La commissione per gli accertamenti psico-fisici e' composta  da
un primo dirigente medico che la presiede  e  da  quattro  funzionari
della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a  primo
dirigente. 
  3. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  e'  composta,
anche ai fini dell'espressione del giudizio finale di idoneita' o  di
non idoneita', da un dirigente della carriera dei funzionari  tecnici
di Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica  non  inferiore  a
direttore tecnico superiore che la presiede, da quattro  appartenenti
alla carriera dei funzionari  tecnici  di  Polizia  del  ruolo  degli
psicologi con qualifica non superiore direttore tecnico superiore. 
  4. Per le finalita' di cui all'art. 13, comma 8, ultimo periodo, la
commissione di cui al comma 3 e' integrata con due appartenenti  alla
carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice
questore, in  possesso  della  qualifica  di  perito  in  materia  di
selezione attitudinale. 
  5. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 1, 2
e 3 sono svolte da un appartenente al  ruolo  degli  ispettori  della
Polizia di  Stato  o  da  un  funzionario  dei  ruoli  del  personale
dell'amministrazione civile dell'interno  -  comparto  ministeri,  in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
  6. Qualora il numero dei  candidati  superi  le  mille  unita',  le
commissioni di cui al presente articolo possono essere  suddivise  in
sottocommissioni, unico restando il presidente. Esse sono  costituite
da un numero di componenti pari a quello delle commissioni di cui  ai
commi 1, 2 e 3 e da un segretario aggiunto. 
  7. Le commissioni di cui al presente  articolo  sono  nominate  con
decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza. Con lo stesso  decreto  sono  designati  i  supplenti  del
Presidente, dei  componenti  e  del  segretario  con  qualifiche  non
inferiori a quelle previste per i titolari ove previsti.