Art. 14 
 
               Disposizioni in materia di acquisizione 
                     e revoca della cittadinanza 
 
  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 8, il comma 2 e' abrogato; 
  (( a-bis) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
  «Art. 9.1. - 1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi
degli  articoli  5  e  9  e'  subordinata  al  possesso,   da   parte
dell'interessato, di un'adeguata conoscenza  della  lingua  italiana,
non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di  riferimento
per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che
non  abbiano  sottoscritto   l'accordo   di   integrazione   di   cui
all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto  legislativo  25
luglio 1998, n.  286,  o  che  non  siano  titolari  di  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo  9
del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto  della  presentazione
dell'istanza, ad  attestare  il  possesso  di  un  titolo  di  studio
rilasciato  da  un  istituto  di  istruzione  pubblico  o   paritario
riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca e dal Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale o dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, ovvero a produrre apposita  certificazione  rilasciata
da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e dal Ministero degli affari  esteri
e della cooperazione internazionale o dal Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.»; )) 
  b) all'articolo 9-bis, comma 2, le parole «di importo pari  a  200»
sono sostituite dalle seguenti «di importo pari a 250»; 
  c) dopo l'articolo 9-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 9-ter. - 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui
agli  articoli  5  e  9  e'  di  quarantotto  mesi  dalla   data   di
presentazione della domanda. 
  2. (( (soppresso) )). 
    d) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
  «Art. 10-bis. - 1. La  cittadinanza  italiana  acquisita  ai  sensi
degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, e' revocata  in  caso  di  condanna
definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma  2,  lettera
a), n. 4), del codice di procedura penale, nonche' per i reati di cui
agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca
della cittadinanza e' adottata,  entro  tre  anni  dal  passaggio  in
giudicato della sentenza di condanna per i  reati  di  cui  al  primo
periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si  applicano  ai
procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
  ((  2-bis.  Il  termine  per  il  rilascio  degli  estratti  e  dei
certificati di stato civile occorrenti  ai  fini  del  riconoscimento
della cittadinanza italiana e' stabilito in sei mesi  dalla  data  di
presentazione della richiesta da parte  di  persone  in  possesso  di
cittadinanza straniera. )) 
  3. All'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13,  la
lettera aa) e' sostituita dalla seguente: «aa) concessione  e  revoca
della cittadinanza italiana;». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 8 e 9-bis, comma 2
          della legge 5 febbraio  1992,  n.  91  (Nuove  norme  sulla
          cittadinanza).  Pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   15
          febbraio 1992, n. 38, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  8  -  1.  Con  decreto  motivato,  il   Ministro
          dell'interno respinge  l'istanza  di  cui  all'art.  7  ove
          sussistano le cause ostative previste nell'art. 6.  Ove  si
          tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica,
          il decreto e' emanato su conforme parere del  Consiglio  di
          Stato.  L'istanza  respinta  puo'  essere  riproposta  dopo
          cinque anni dall'emanazione del provvedimento. 
              2. (abrogato).». 
              «Art. 9-bis. - (Omissis). 
              2. Le istanze o dichiarazioni  di  elezione,  acquisto,
          riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza  sono
          soggette al pagamento di un contributo di  importo  pari  a
          250 euro. 
              (Omissis)». 
              - Per completezza di informazione si riporta  il  testo
          degli articoli 5 e 9 della citata legge 5 febbraio 1992, n.
          91: 
              «Art. 5. - 1.  Il  coniuge,  straniero  o  apolide,  di
          cittadino italiano puo' acquistare la cittadinanza italiana
          quando, dopo il matrimonio, risieda  legalmente  da  almeno
          due anni nel territorio della Repubblica, oppure  dopo  tre
          anni dalla data del  matrimonio  se  residente  all'estero,
          qualora,  al  momento  dell'adozione  del  decreto  di  cui
          all'art. 7, comma 1, non sia intervenuto  lo  scioglimento,
          l'annullamento o la cessazione  degli  effetti  civili  del
          matrimonio e non  sussista  la  separazione  personale  dei
          coniugi. 
              2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della meta'
          in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.». 
              «Art. 9. - 1.  La  cittadinanza  italiana  puo'  essere
          concessa  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          sentito il Consiglio di Stato,  su  proposta  del  Ministro
          dell'interno: 
                a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno
          degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati
          cittadini per nascita, o che e' nato nel  territorio  della
          Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente  da
          almeno tre  anni,  comunque  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'art. 4, comma 1, lettera c); 
                b) allo straniero maggiorenne adottato  da  cittadino
          italiano  che  risiede  legalmente  nel  territorio   della
          Repubblica  da  almeno  cinque  anni  successivamente  alla
          adozione; 
                c) allo straniero che  ha  prestato  servizio,  anche
          all'estero, per almeno cinque anni  alle  dipendenze  dello
          Stato; 
                d) al cittadino di uno Stato membro  delle  Comunita'
          europee se risiede legalmente da almeno  quattro  anni  nel
          territorio della Repubblica; 
                e)  all'apolide  che  risiede  legalmente  da  almeno
          cinque anni nel territorio della Repubblica; 
                f) allo straniero che risiede  legalmente  da  almeno
          dieci anni nel territorio della Repubblica. 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito
          il Consiglio di Stato e previa deliberazione del  Consiglio
          dei ministri, su proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto  con  il  Ministro   degli   affari   esteri,   la
          cittadinanza puo' essere  concessa  allo  straniero  quando
          questi  abbia  reso  eminenti  servizi  all'Italia,  ovvero
          quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
          12  gennaio  1991,  n.  13   (Determinazione   degli   atti
          amministrativi da adottarsi nella  forma  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 gennaio 1991, n.  14,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 1. - 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli
          atti previsti espressamente dalla Costituzione o  da  norme
          costituzionali e quelli relativi  all'organizzazione  e  al
          personale del Segretariato generale della Presidenza  della
          Repubblica, emana i seguenti altri atti,  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente: 
                a) nomina dei Sottosegretari di Stato; 
                b) nomina dei commissari straordinari del Governo; 
                c) nomina del presidente e  del  segretario  generale
          del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; 
                d) approvazione della nomina  del  governatore  della
          banca d'Italia; 
                e) nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende
          a carattere nazionale ai sensi dell'art. 3 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400; 
                f) nomina e conferimento  di  incarichi  direttivi  a
          magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati
          dello Stato; 
                g) nomina del presidente, dei presidenti di sezione e
          dei componenti della commissione tributaria centrale; 
                h) nomina dei funzionari dello  Stato  con  qualifica
          non inferiore a dirigente generale o equiparata; 
                i) nomina e destinazione dei commissari  del  Governo
          presso le regioni; 
                l) destinazione dei prefetti presso i  capoluoghi  di
          provincia; 
                m) destinazione degli  ambasciatori  e  dei  ministri
          plenipotenziari   presso   sedi   diplomatiche   estere   e
          conferimento  delle  funzioni  di  capo  di  rappresentanza
          diplomatica; 
                n) nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado
          non inferiore a generale di brigata o equiparato; 
                o) nomine di militari delle  Forze  armate,  compresa
          l'Arma  dei   carabinieri,   per   le   quali   il   codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n.  66,  e  successive  modificazioni,  prevede
          l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica; 
                p) (soppressa); 
                q) (soppressa); 
                r) nomina del segretario generale del Ministero degli
          affari esteri; 
                s) nomina del capo della polizia - direttore generale
          della Pubblica sicurezza; 
                t) (soppressa); 
                u) nomina del comandante generale  della  Guardia  di
          finanza; 
                v) (soppressa); 
                z) scioglimento anticipato dei consigli provinciali e
          comunali e nomina dei relativi commissari; 
                aa) concessione e revoca della cittadinanza italiana; 
                bb) decisione dei ricorsi straordinari al  Presidente
          della Repubblica; 
                cc) provvedimento di annullamento straordinario degli
          atti amministrativi illegittimi; 
                dd) conferimento di ricompense al valore e al  merito
          civile  e  militare  e  concessione  di  bandiere,  stemmi,
          gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma  del  decreto
          del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge; 
                ee) concessione del titolo di citta'; 
                ff) atti  per  i  quali  la  forma  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica sia  prevista  dalla  legge  in
          relazione a procedimenti elettorali o referendari; 
                gg) atti  per  i  quali  la  forma  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  sia  prevista  da  norme  di
          attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale; 
                hh)   [atti   di   indirizzo   e   di   coordinamento
          dell'attivita' amministrativa delle regioni e, nel rispetto
          delle disposizioni  statutarie,  delle  regioni  a  statuto
          speciale e delle province autonome  di  Trento  e  Bolzano,
          previsti dall'art. 2, comma 3, lettera d), della  legge  23
          agosto 1988, n. 400]; 
                ii) tutti gli atti per  i  quali  e'  intervenuta  la
          deliberazione del Consiglio dei ministri. 
              2.  L'elencazione  degli   atti   di   competenza   del
          Presidente della Repubblica,  contenuta  nel  comma  1,  e'
          tassativa  e  non  puo'   essere   modificata,   integrata,
          sostituita o abrogata se non in modo espresso. 
              (Omissis)». 
              - Per l'art. 4-bis del decreto  legislativo  25  luglio
          1998, n. 286, v. i riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Il capo V del titolo IV della parte III  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,
          (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia  di  spese  di  giustizia)  -  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139, S.O -  trattano,
          rispettivamente, dei "Difensori  e  consulenti  tecnici  di
          parte", delle "Disposizioni particolari  sul  patrocinio  a
          spese dello  Stato  nel  processo  civile,  amministrativo,
          contabile e tributario" e del  "Patrocinio  a  spese  dello
          Stato". 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  7,  comma  4,  del
          decreto-legge 31  agosto  2016,  n.  168,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197  (Misure
          urgenti per la definizione del contenzioso presso la  Corte
          di cassazione, per l'efficienza  degli  uffici  giudiziari,
          nonche'  per  la  giustizia  amministrativa),  in  Gazzetta
          Ufficiale 31 agosto 2016, n.  203,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  7  (Disposizioni  sul  processo   amministrativo
          telematico). - (Omissis). 
              4. A decorrere  dal  1°  gennaio  2017  per  i  giudizi
          introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in  secondo
          grado, con modalita'  telematiche  deve  essere  depositata
          almeno una copia  cartacea  del  ricorso  e  degli  scritti
          difensivi, con l'attestazione di  conformita'  al  relativo
          deposito telematico. 
              (Omissis).».