Art. 14 
 
           Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA 
 
  1. Nell'articolo 1, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo  e'  aggiunto
il seguente: « Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente
puo'  essere  esercitato  il  diritto  alla  detrazione  dell'imposta
relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del
mese successivo a  quello  di  effettuazione  dell'operazione,  fatta
eccezione  per  i  documenti  di  acquisto  relativi  ad   operazioni
effettuate nell'anno precedente.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  1  del
          decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo  1998,  n.
          100 (Regolamento recante norme per la semplificazione e  la
          razionalizzazione  di  alcuni  adempimenti   contabili   in
          materia  di  imposta  sul   valore   aggiunto,   ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 136, della legge 23  dicembre  1996,
          n. 662), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. Dichiarazioni e versamenti periodici 
              1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il  contribuente
          determina  la  differenza   tra   l'ammontare   complessivo
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  esigibile   nel   mese
          precedente, risultante  dalle  annotazioni  eseguite  o  da
          eseguire nei registri relativi alle  fatture  emesse  o  ai
          corrispettivi  delle  operazioni   imponibili,   e   quello
          dell'imposta, risultante dalle  annotazioni  eseguite,  nei
          registri relativi ai beni ed ai servizi  acquistati,  sulla
          base dei documenti di acquisto di cui e' in possesso e  per
          i quali il diritto alla detrazione viene  esercitato  nello
          stesso mese ai  sensi  dell'articolo  19  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  Entro
          il medesimo termine  di  cui  al  periodo  precedente  puo'
          essere esercitato il diritto alla  detrazione  dell'imposta
          relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro
          il  15  del  mese  successivo  a  quello  di  effettuazione
          dell'operazione,  fatta  eccezione  per  i   documenti   di
          acquisto  relativi  ad  operazioni   effettuate   nell'anno
          precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi
          dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi  in
          base ai quali ha operato la liquidazione periodica. 
              Omissis."