Art. 14 
 
 
        Modifiche all'articolo 14-bis del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera a), dopo le parole «emanazione di» sono inserite le
seguenti: «Linee guida contenenti», dopo le parole «nonche' di»  sono
inserite le seguenti: «indirizzo,» e dopo  le  parole  «e  controllo»
sono inserite le seguenti: «sull'attuazione e»; 
  b) alla lettera b), le parole «dalle pubbliche  amministrazioni  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001»
sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui all'articolo  2,
comma 2»; 
  c) alla lettera c), dopo le parole «svolte  dalle  amministrazioni»
sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi gli investimenti effettuati
ai sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera a-bis), della  legge  11
dicembre 2016, n. 232,»; 
  d) alla lettera g), primo periodo, la parola «non» e' soppressa  e,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «Il  parere  e'  reso
entro il termine  di  quarantacinque  giorni  dal  ricevimento  della
relativa richiesta e si  applica  l'articolo  17-bis  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.»; 
  e) alla lettera i), le parole «sui  soggetti  di  cui  all'articolo
44-bis»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sui   conservatori   di
documenti informatici accreditati». 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  introdotto  dal
          presente decreto: 
              «Art. 14-bis (Agenzia  per  l'Italia  digitale).  -  1.
          L'Agenzia per l'Italia Digitale  (AgID)  e'  preposta  alla
          realizzazione   degli   obiettivi   dell'Agenda    Digitale
          Italiana,  in  coerenza  con  gli  indirizzi  dettati   dal
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  dal  Ministro
          delegato,  e  con  l'Agenda  Digitale  Europea.  AgID,   in
          particolare, promuove l'innovazione digitale  nel  Paese  e
          l'utilizzo delle  tecnologie  digitali  nell'organizzazione
          della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i
          cittadini e  le  imprese,  nel  rispetto  dei  principi  di
          legalita', imparzialita' e trasparenza e secondo criteri di
          efficienza,  economicita'  ed  efficacia.  Essa  presta  la
          propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea
          e  svolge  i  compiti  necessari  per  l'adempimento  degli
          obblighi internazionali assunti dallo Stato  nelle  materie
          di competenza. 
              2. AgID svolge le funzioni di: 
              a)  emanazione  di  Linee  guida   contenenti   regole,
          standard e guide tecniche, nonche' di indirizzo,  vigilanza
          e controllo sull'attuazione e sul rispetto delle  norme  di
          cui al presente Codice, anche attraverso l'adozione di atti
          amministrativi generali, in  materia  di  agenda  digitale,
          digitalizzazione della pubblica amministrazione,  sicurezza
          informatica, interoperabilita' e  cooperazione  applicativa
          tra  sistemi  informatici  pubblici  e  quelli  dell'Unione
          europea; 
              b) programmazione e coordinamento delle attivita' delle
          amministrazioni     per     l'uso     delle      tecnologie
          dell'informazione  e  della  comunicazione,   mediante   la
          redazione e  la  successiva  verifica  dell'attuazione  del
          Piano   triennale   per   l'informatica   nella    pubblica
          amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi  e
          l'individuazione dei principali interventi  di  sviluppo  e
          gestione  dei  sistemi  informativi  delle  amministrazioni
          pubbliche. Il predetto Piano e' elaborato dall'AgID,  anche
          sulla base dei dati  e  delle  informazioni  acquisiti  dai
          soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,  ed  e'  approvato
          dal Presidente del Consiglio dei ministri  o  dal  Ministro
          delegato entro il 30 settembre di ogni anno; 
              c)   monitoraggio   delle   attivita'   svolte    dalle
          amministrazioni, ivi inclusi gli investimenti effettuati ai
          sensi dell'articolo 1, comma  492,  lettera  a-bis),  della
          legge 11 dicembre 2016, n.  232,  in  relazione  alla  loro
          coerenza con il Piano triennale di cui alla  lettera  b)  e
          verifica   dei   risultati   conseguiti    dalle    singole
          amministrazioni con  particolare  riferimento  ai  costi  e
          benefici  dei  sistemi  informatici  secondo  le  modalita'
          fissate dalla stessa Agenzia; 
              d)  predisposizione,  realizzazione   e   gestione   di
          interventi e progetti di innovazione, anche  realizzando  e
          gestendo direttamente  o  avvalendosi  di  soggetti  terzi,
          specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati
          nonche'   svolgendo   attivita'    di    progettazione    e
          coordinamento delle iniziative strategiche e di  preminente
          interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale; 
              e) promozione della cultura digitale  e  della  ricerca
          anche tramite comunita' digitali regionali; 
              f)  rilascio  di  pareri  tecnici,  obbligatori  e  non
          vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi  quadro  da
          parte delle pubbliche amministrazioni centrali  concernenti
          l'acquisizione  di  beni  e  servizi  relativi  a   sistemi
          informativi automatizzati per quanto riguarda la congruita'
          tecnico-economica,  qualora  il  valore  lordo   di   detti
          contratti sia superiore a euro  1.000.000,00  nel  caso  di
          procedura negoziata e  a  euro  2.000.000,00  nel  caso  di
          procedura ristretta o di procedura  aperta.  Il  parere  e'
          reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicita',
          ottimizzazione della spesa delle pubbliche  amministrazioni
          e  favorendo  l'adozione  di  infrastrutture  condivise   e
          standard che  riducano  i  costi  sostenuti  dalle  singole
          amministrazioni e il  miglioramento  dei  servizi  erogati,
          nonche'  in  coerenza  con  i  principi,  i  criteri  e  le
          indicazioni contenuti nei  piani  triennali  approvati.  Il
          parere e' reso entro il termine  di  quarantacinque  giorni
          dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano  gli
          articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e
          successive  modificazioni.   Copia   dei   pareri   tecnici
          attinenti  a   questioni   di   competenza   dell'Autorita'
          nazionale anticorruzione e'  trasmessa  dall'AgID  a  detta
          Autorita'; 
              g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e vincolanti
          ,  sugli  elementi  essenziali  delle  procedure  di   gara
          bandite, ai sensi dell'articolo 1, comma 512 della legge 28
          dicembre 2015, n. 208, da Consip e dai soggetti aggregatori
          di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.
          66, concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a
          sistemi informativi automatizzati e definiti  di  carattere
          strategico nel piano triennale. Il parere e' reso entro  il
          termine di  quarantacinque  giorni  dal  ricevimento  della
          relativa richiesta e si  applica  l'articolo  17-bis  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai
          fini della presente  lettera  per  elementi  essenziali  si
          intendono l'oggetto della  fornitura  o  del  servizio,  il
          valore economico del contratto, la tipologia  di  procedura
          che si intende adottare, il criterio  di  aggiudicazione  e
          relativa   ponderazione,   le   principali   clausole   che
          caratterizzano  le  prestazioni  contrattuali.  Si  applica
          quanto previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera f); 
              h)  definizione  di  criteri   e   modalita'   per   il
          monitoraggio  sull'esecuzione  dei   contratti   da   parte
          dell'amministrazione interessata ovvero, su sua  richiesta,
          da parte della stessa AgID. In entrambi i casi l'esecuzione
          del  monitoraggio   puo'   essere   affidata   a   societa'
          specializzata inclusa in un elenco predisposto dall'AgID  e
          che non risulti collegata, ai sensi dell'articolo  7  della
          legge 10 ottobre 1990, n. 287, con  le  imprese  parti  dei
          contratti. In caso d'inerzia  dell'amministrazione,  l'AgID
          si  sostituisce  ad  essa.  Le  spese  di  esecuzione   del
          monitoraggio sono a carico dell'AgID, salve le  ipotesi  in
          cui l'amministrazione  provveda  alla  predetta  esecuzione
          direttamente o tramite societa' specializzata; 
              i)   vigilanza   sui   servizi   fiduciari   ai   sensi
          dell'articolo 17 del regolamento UE 910/2014 in qualita' di
          organismo a  tal  fine  designato,  sui  gestori  di  posta
          elettronica  certificata,  sui  conservatori  di  documenti
          informatici accreditati, nonche' sui soggetti,  pubblici  e
          privati, che partecipano a SPID  di  cui  all'articolo  64;
          nell'esercizio di tale funzione l'Agenzia puo' irrogare per
          le violazioni accertate a carico dei soggetti  vigilati  le
          sanzioni  amministrative  di  cui  all'articolo  32-bis  in
          relazione  alla  gravita'  della  violazione  accertata   e
          all'entita' del danno provocato all'utenza; 
              l)  ogni  altra  funzione  attribuitale  da  specifiche
          disposizioni di legge e dallo Statuto. 
              3. Fermo restando quanto  previsto  al  comma  2,  AgID
          svolge ogni altra funzione prevista da leggi e  regolamenti
          gia' attribuita a AgID, all'Agenzia per la diffusione delle
          tecnologie per l'innovazione nonche'  al  Dipartimento  per
          l'innovazione tecnologica della  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri.».