Art. 14
Modifiche all'articolo 14-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 2 dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole «emanazione di» sono inserite le
seguenti: «Linee guida contenenti», dopo le parole «nonche' di» sono
inserite le seguenti: «indirizzo,» e dopo le parole «e controllo»
sono inserite le seguenti: «sull'attuazione e»;
b) alla lettera b), le parole «dalle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001»
sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2»;
c) alla lettera c), dopo le parole «svolte dalle amministrazioni»
sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi gli investimenti effettuati
ai sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera a-bis), della legge 11
dicembre 2016, n. 232,»;
d) alla lettera g), primo periodo, la parola «non» e' soppressa e,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il parere e' reso
entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della
relativa richiesta e si applica l'articolo 17-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.»;
e) alla lettera i), le parole «sui soggetti di cui all'articolo
44-bis» sono sostituite dalle seguenti: «sui conservatori di
documenti informatici accreditati».
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 14-bis del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come introdotto dal
presente decreto:
«Art. 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale). - 1.
L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e' preposta alla
realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale
Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro
delegato, e con l'Agenda Digitale Europea. AgID, in
particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e
l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione
della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i
cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di
legalita', imparzialita' e trasparenza e secondo criteri di
efficienza, economicita' ed efficacia. Essa presta la
propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea
e svolge i compiti necessari per l'adempimento degli
obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie
di competenza.
2. AgID svolge le funzioni di:
a) emanazione di Linee guida contenenti regole,
standard e guide tecniche, nonche' di indirizzo, vigilanza
e controllo sull'attuazione e sul rispetto delle norme di
cui al presente Codice, anche attraverso l'adozione di atti
amministrativi generali, in materia di agenda digitale,
digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza
informatica, interoperabilita' e cooperazione applicativa
tra sistemi informatici pubblici e quelli dell'Unione
europea;
b) programmazione e coordinamento delle attivita' delle
amministrazioni per l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, mediante la
redazione e la successiva verifica dell'attuazione del
Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e
l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e
gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni
pubbliche. Il predetto Piano e' elaborato dall'AgID, anche
sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ed e' approvato
dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro
delegato entro il 30 settembre di ogni anno;
c) monitoraggio delle attivita' svolte dalle
amministrazioni, ivi inclusi gli investimenti effettuati ai
sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera a-bis), della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, in relazione alla loro
coerenza con il Piano triennale di cui alla lettera b) e
verifica dei risultati conseguiti dalle singole
amministrazioni con particolare riferimento ai costi e
benefici dei sistemi informatici secondo le modalita'
fissate dalla stessa Agenzia;
d) predisposizione, realizzazione e gestione di
interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e
gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi,
specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati
nonche' svolgendo attivita' di progettazione e
coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente
interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;
e) promozione della cultura digitale e della ricerca
anche tramite comunita' digitali regionali;
f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non
vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da
parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti
l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi
informativi automatizzati per quanto riguarda la congruita'
tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti
contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di
procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di
procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere e'
reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicita',
ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni
e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e
standard che riducano i costi sostenuti dalle singole
amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati,
nonche' in coerenza con i principi, i criteri e le
indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. Il
parere e' reso entro il termine di quarantacinque giorni
dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano gli
articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici
attinenti a questioni di competenza dell'Autorita'
nazionale anticorruzione e' trasmessa dall'AgID a detta
Autorita';
g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e vincolanti
, sugli elementi essenziali delle procedure di gara
bandite, ai sensi dell'articolo 1, comma 512 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, da Consip e dai soggetti aggregatori
di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a
sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere
strategico nel piano triennale. Il parere e' reso entro il
termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della
relativa richiesta e si applica l'articolo 17-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai
fini della presente lettera per elementi essenziali si
intendono l'oggetto della fornitura o del servizio, il
valore economico del contratto, la tipologia di procedura
che si intende adottare, il criterio di aggiudicazione e
relativa ponderazione, le principali clausole che
caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si applica
quanto previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera f);
h) definizione di criteri e modalita' per il
monitoraggio sull'esecuzione dei contratti da parte
dell'amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta,
da parte della stessa AgID. In entrambi i casi l'esecuzione
del monitoraggio puo' essere affidata a societa'
specializzata inclusa in un elenco predisposto dall'AgID e
che non risulti collegata, ai sensi dell'articolo 7 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, con le imprese parti dei
contratti. In caso d'inerzia dell'amministrazione, l'AgID
si sostituisce ad essa. Le spese di esecuzione del
monitoraggio sono a carico dell'AgID, salve le ipotesi in
cui l'amministrazione provveda alla predetta esecuzione
direttamente o tramite societa' specializzata;
i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi
dell'articolo 17 del regolamento UE 910/2014 in qualita' di
organismo a tal fine designato, sui gestori di posta
elettronica certificata, sui conservatori di documenti
informatici accreditati, nonche' sui soggetti, pubblici e
privati, che partecipano a SPID di cui all'articolo 64;
nell'esercizio di tale funzione l'Agenzia puo' irrogare per
le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le
sanzioni amministrative di cui all'articolo 32-bis in
relazione alla gravita' della violazione accertata e
all'entita' del danno provocato all'utenza;
l) ogni altra funzione attribuitale da specifiche
disposizioni di legge e dallo Statuto.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, AgID
svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti
gia' attribuita a AgID, all'Agenzia per la diffusione delle
tecnologie per l'innovazione nonche' al Dipartimento per
l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio
dei ministri.».