Art. 14 
 
                            Coordinamento 
 
  1. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
elabora specifiche linee di programmazione,  di  coordinamento  e  di
indirizzo in materia di politica forestale nazionale,  in  attuazione
della Strategia forestale nazionale ed in coerenza con  la  normativa
europea e gli impegni assunti in sede  europea  e  internazionale  in
materia  di  ambiente,  paesaggio,  clima,  energia  e  sviluppo   in
coordinamento con i Ministeri competenti. 
  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in
accordo con le regioni, svolge funzioni di coordinamento e  indirizzo
nazionale  in  materia  di  programmazione,  di  pianificazione,   di
gestione e di valorizzazione del patrimonio forestale, oltre  che  di
sviluppo delle filiere forestali,  anche  ai  fini  della  promozione
degli interessi nazionali del settore  a  livello  internazionale  ed
europeo. 
  3. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
puo' istituire  un  tavolo  di  settore  al  fine  di  migliorare  la
governance dei processi decisionali per  lo  sviluppo  delle  filiere
forestali. Le regioni e le  province  autonome,  possono  promuovere,
coordinatamente con il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali, l'istituzione di specifici tavoli di settore  o  filiera
al fine di garantire il coordinamento territoriale o  settoriale  per
la tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio forestale  e  per
lo sviluppo delle diverse  componenti  delle  filiere  forestali.  Il
Ministero puo' parteciparvi con un proprio rappresentante incaricato. 
  4. All'attuazione del presente articolo si  fa  fronte  nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica. In particolare, ai partecipanti agli organismi  di  cui  al
comma 3 non  spettano  compensi,  gettoni  di  presenza,  indennita',
emolumenti ne' rimborsi spese comunque denominati.