Art. 14 
 
                        I documenti contabili 
 
  1.  I  diversi  documenti  contabili,  predisposti  e  tenuti   dal
direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli  ispettori  di
cantiere,  se  dal  medesimo  delegati,  che  devono  essere  firmati
contestualmente  alla  compilazione  rispettando  la  cronologia   di
inserimento dei dati, sono: 
    a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno
almeno: 
      1) l'ordine, il modo e l'attivita'  con  cui  progrediscono  le
lavorazioni; 
      2) la qualifica e il numero degli operai impiegati; 
      3)  l'attrezzatura  tecnica  impiegata  per  l'esecuzione   dei
lavori; 
      4) l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate
dalle rispettive fatture quietanzate, nonche'  quant'altro  interessi
l'andamento  tecnico  ed  economico  dei  lavori,  ivi  compresi  gli
eventuali eventi infortunistici; 
      5) l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi
ai  lavori  che  possano  influire  sui  medesimi,   inserendovi   le
osservazioni meteorologiche  e  idrometriche,  le  indicazioni  sulla
natura dei terreni e quelle particolarita' che possono essere utili; 
      6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP
e del direttore dei lavori; 
      7) le relazioni indirizzate al RUP; 
      8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento
di prove; 
      9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori; 
      10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od  aggiunte
ai prezzi; 
    b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle  provviste  che
contengono  la  misurazione  e  classificazione   delle   lavorazioni
effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che
i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o
dal tecnico dell'esecutore che  ha  assistito  al  rilevamento  delle
misure. Per le lavorazioni e le  somministrazioni  che  per  la  loro
natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei  lavori  e'
tenuto  ad   accertare   la   loro   corrispondenza   ai   preventivi
precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori  a
corpo, le lavorazioni sono annotate su  un  apposito  libretto  delle
misure, sul quale, in occasione di ogni  stato  d'avanzamento  e  per
ogni  categoria  di  lavorazione  in  cui  risultano  suddivisi,   il
direttore dei lavori  registra  la  quota  percentuale  dell'aliquota
relativa alla voce disaggregata della  stessa  categoria,  rilevabile
dal  contratto,  che  e'  stata  eseguita.   Le   progressive   quote
percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di
lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate  dal
direttore  dei  lavori,  il  quale  puo'  controllarne  l'ordine   di
grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo  dal
quale le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure possono
altresi' contenere le figure quotate delle  lavorazioni  eseguite,  i
profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle  cose  prima  e
dopo le lavorazioni,  oltre  alle  memorie  esplicative  al  fine  di
dimostrare chiaramente ed esattamente,  nelle  sue  varie  parti,  la
forma e il modo di esecuzione; 
    c) il registro di contabilita' che contiene le trascrizioni delle
annotazioni presenti nei libretti delle misure,  nonche'  le  domande
che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore
dei lavori.  L'iscrizione  delle  partite  e'  effettuata  in  ordine
cronologico. In apposita sezione  del  registro  di  contabilita'  e'
indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantita'  di
ogni  lavorazione  eseguita  con  i  relativi  importi,  in  modo  da
consentire una verifica della rispondenza  all'ammontare  complessivo
dell'avanzamento dei  lavori.  Il  registro  di  contabilita'  e'  il
documento  che  riassume  ed  accentra   l'intera   contabilizzazione
dell'opera, in quanto a ciascuna quantita' di lavorazioni eseguite  e
registrate nel libretto vengono  applicati  i  corrispondenti  prezzi
contrattuali, in modo tale da determinare  l'avanzamento  dei  lavori
non soltanto sotto il profilo delle quantita' eseguite ma anche sotto
quello del corrispettivo maturato dall'esecutore.  Il  direttore  dei
lavori propone al RUP, in casi speciali, che il registro  sia  diviso
per articoli o  per  serie  di  lavorazioni,  purche'  le  iscrizioni
rispettino in ciascun foglio l'ordine  cronologico.  Il  registro  e'
sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione  in  occasione  di
ogni stato di avanzamento; 
    d) lo stato di avanzamento lavori (SAL)  che  riassume  tutte  le
lavorazioni  e  tutte  le  somministrazioni  eseguite  dal  principio
dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di
contabilita', e' rilasciato nei termini e  modalita'  indicati  nella
documentazione di gara e  nel  contratto  di  appalto,  ai  fini  del
pagamento di una rata di  acconto;  a  tal  fine  il  documento  deve
precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gia' corrisposti  e,
di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base
della differenza tra le prime  due  voci.  Il  direttore  dei  lavori
trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP,  che  emette
il  certificato  di  pagamento;  il  RUP,   previa   verifica   della
regolarita' contributiva  dell'esecutore,  invia  il  certificato  di
pagamento alla stazione appaltante per  l'emissione  del  mandato  di
pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP  e'  annotato
nel registro di contabilita'; 
    e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori
a  seguito  della  certificazione  dell'ultimazione  degli  stessi  e
trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le
vicende  alle  quali  l'esecuzione  del  lavoro  e'  stata  soggetta,
allegando tutta la relativa  documentazione.  Il  conto  finale  deve
essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore
non puo' iscrivere domande per  oggetto  o  per  importo  diverse  da
quelle formulate nel registro di contabilita' durante lo  svolgimento
dei lavori e deve confermare le  riserve  gia'  iscritte  negli  atti
contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione  di  cui
all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di  cui  all'articolo
205 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel  termine
assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo  sottoscrive  senza
confermare le domande gia' formulate nel registro di contabilita', il
conto finale si ha come da  lui  definitivamente  accettato.  Firmato
dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato,
il RUP, entro  i  successivi  sessanta  giorni,  redige  una  propria
relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato  sulla
fondatezza delle  domande  dell'esecutore  per  le  quali  non  siano
intervenuti la transazione o l'accordo bonario. 
  2.  Puo'  essere  anche  previsto  un  sommario  del  registro   di
contabilita' che, nel caso  di  lavori  a  misura,  riporta  ciascuna
partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di
perizia; nel caso di lavori  a  corpo,  il  sommario  specifica  ogni
categoria  di  lavorazione  secondo  lo  schema  di  contratto,   con
l'indicazione  della  rispettiva  aliquota  di   incidenza   rispetto
all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di
ogni stato d'avanzamento, la quantita' di ogni lavorazione eseguita e
i  relativi  importi,  al  fine  di  consentire  una  verifica  della
rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal  registro
di contabilita'. 
  3. Le giornate di operai, di noli e di mezzi  d'opera,  nonche'  le
provviste  somministrate  dall'esecutore  possono   essere   annotate
dall'assistente incaricato anche su un brogliaccio,  per  essere  poi
scritte in apposita lista settimanale.  L'esecutore  firma  le  liste
settimanali, nelle quali sono specificati  le  lavorazioni  eseguite,
nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni
giorno della settimana, nonche' tipo ed ore quotidiane di impiego dei
mezzi  d'opera  forniti  ed  elenco  delle  provviste   eventualmente
fornite, documentate dalle rispettive  fatture  quietanzate.  Ciascun
assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista
separata. Tali liste possono  essere  distinte  secondo  la  speciale
natura  delle  somministrazioni,  quando  queste  abbiano  una  certa
importanza. 
  4. Il  direttore  dei  lavori,  in  caso  di  delega  ai  direttori
operativi o agli ispettori di cantiere,  verifica  l'esattezza  delle
annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le  osservazioni,  le
prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo  con  la
data la sua firma, di seguito  all'ultima  annotazione  dei  predetti
soggetti delegati. 
  5. Al conto finale di cui al comma 1, lettera e), il direttore  dei
lavori allega la seguente documentazione: 
    a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori; 
    b) gli atti di consegna e riconsegna di  mezzi  d'opera,  aree  o
cave di prestito concessi in uso all'esecutore; 
    c) le eventuali  perizie  di  variante,  con  gli  estremi  della
intervenuta approvazione; 
    d)  gli  eventuali  nuovi  prezzi  ed  i  relativi   verbali   di
concordamento, atti di  sottomissione  e  atti  aggiuntivi,  con  gli
estremi di approvazione e di registrazione; 
    e) gli ordini di servizio impartiti; 
    f) la sintesi dell'andamento e  dello  sviluppo  dei  lavori  con
l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione  delle  eventuali
transazioni e  accordi  bonari  intervenuti,  nonche'  una  relazione
riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite; 
    g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il  certificato
di ultimazione dei lavori  con  l'indicazione  dei  ritardi  e  delle
relative cause; 
    h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o  cose  con
indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze; 
    i) i processi verbali di accertamento di fatti o  di  esperimento
di prove; 
    l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del  RUP,
ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del codice; 
    m) gli atti  contabili,  ossia  i  libretti  delle  misure  e  il
registro di contabilita'; 
    n)  tutto  cio'  che  puo'  interessare  la  storia   cronologica
dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed  economiche
che possono agevolare il collaudo. 
  6.  Il  direttore  dei  lavori  conferma  o  rettifica,  previe  le
opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e  sottoscrive
ogni documento contabile. 
  7. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come
nel  caso  in  cui  i  lavori  facciano  capo  a  fonti  diverse   di
finanziamento,  la  contabilita'  comprende  tutti  i  lavori  ed  e'
effettuata  attraverso  distinti  documenti  contabili,  in  modo  da
consentire una gestione separata dei  relativi  quadri  economici.  I
certificati di pagamento devono essere analogamente  distinti,  anche
se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto. 
  8. I lavori annuali estesi a piu' esercizi con lo stesso  contratto
si liquidano alla fine dei lavori di ciascun  esercizio,  chiudendone
la contabilita' e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra
loro distinti. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per il testo degli articoli  205  e  208  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  si  vedano  le
          note all'articolo 8. 
              - Per il testo dell'articolo 107, comma 5,  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  si  vedano  le
          note all'articolo 5.