Art. 14 
 
                              Vigilanza 
 
  1.  Il  Ministero  esercita  la  vigilanza  secondo  le   modalita'
individuate dallo Statuto. L'Agenzia presenta annualmente al Ministro
in qualita' di Autorita' vigilante, che ne informa il Parlamento, una
relazione sull'attivita' svolta, contenente l'ammontare  delle  somme
erogate e l'indicazione degli interventi effettuati. 
  2. Il Ministero esercita il controllo sul bilancio dell'Agenzia. 
  3. Per motivate ragioni di  pubblico  interesse  individuate  dallo
statuto,  l'Agenzia,  in  applicazione  dell'articolo  13,  comma  1,
lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre  1999,  n.  419,  puo'
essere  commissariata  con  decreto  del  Ministro.  Con  la   stessa
procedura puo' essere disposta la nomina di subcommissari, nel numero
massimo di  due.  Il  compenso  complessivo  del  commissario  e  dei
subcommissari non puo' superare quello previsto per il  Direttore  ai
sensi dell'articolo 7, comma 2. Il termine per la durata massima  del
commissariamento e' fissato in un anno, prorogabile  per  un  periodo
non superiore ad un altro anno. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  13,  comma  1,
          lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419
          (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
          norma degli articoli 11 e 14 della L.  15  marzo  1997,  n.
          59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre  1999,
          n. 268: 
              «Art.   13   -   (Revisione    statutaria).    1.    Le
          amministrazioni dello Stato  che  esercitano  la  vigilanza
          sugli enti pubblici cui  si  applica  il  presente  decreto
          promuovono, con le modalita' stabilite per ogni ente  dalle
          norme vigenti, la revisione  degli  statuti.  La  revisione
          adegua gli statuti stessi  alle  seguenti  norme  generali,
          regolatrici della materia: 
              (Omissis). 
              q)  previsione  delle   ipotesi   di   commissariamento
          dell'ente  e  dei  poteri  del  commissario  straordinario,
          nominato dall'autorita' di vigilanza, ovvero, per gli  enti
          di  notevole   rilievo   o   dimensione   organizzativa   e
          finanziaria, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri,  su   proposta   dell'autorita'   di   vigilanza;
          previsione,  per  i  soli  enti  di  notevole   rilievo   o
          dimensione organizzativa o finanziaria, della  possibilita'
          di  nominare  uno  o  piu'  sub-commissari;  previsione  di
          termini perentori di durata massima del commissariamento, a
          pena di scioglimento dell'ente.».