Art. 14 Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 14 settembre 2018. 2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, comma 6: a) all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, le parole: «armi, munizioni e» sono soppresse e le parole: «agli articoli 35 e» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo»; b) all'articolo 6, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 3 e' abrogato; 2) al comma 4, le parole: «35, comma 1» sono soppresse; c) all'articolo 11-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, il riferimento all'archivio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, si intende sostituito dal riferimento al sistema informatico di cui all'articolo 11, comma 1. 3. L'obbligo di cui all'articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' assolto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorsi i dodici mesi e' sempre possibile la presentazione del certificato nei 60 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza competente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 agosto 2018 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Savona, Ministro per gli affari europei Salvini, Ministro dell'interno Moavero Milanesi, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Bonafede, Ministro della giustizia Tria, Ministro dell'economia e delle finanze Di Maio, Ministro dello sviluppo economico Trenta, Ministro della difesa Grillo, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Note all'art. 14: - Il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, citato nelle note all'articolo 10, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 3 (Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori, nonche' tracciabilita' delle armi e delle sostanze esplodenti). - 1. Dopo l'articolo 678 del codice penale, e' inserito il seguente: «Art. 678-bis (Detenzione abusiva di precursori di esplosivi). - Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 1.000.». 2. Dopo l'articolo 679 del codice penale, e' inserito il seguente: «Art. 679-bis (Omissioni in materia di precursori di esplosivi). -Chiunque omette di denunciare all'Autorita' il furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le contengono, e' punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.». 3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro nei confronti di chiunque omette di segnalare all'Autorita' le transazioni sospette, relative alle sostanze indicate negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, o le miscele o sostanze che le contengono. Ai fini della presente disposizione, le transazioni si considerano sospette quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del predetto regolamento. 3-bis. Al fine di assicurare al Ministero dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia di sostanze esplodenti, i soggetti di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonche' le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, come da ultimo modificato dal comma 3-ter del presente articolo, comunicano tempestivamente alle questure territorialmente competenti le informazioni e i dati ivi previsti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici, secondo modalita' e tempi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «A decorrere dal 5 aprile 2015, le imprese sono tenute ad utilizzare» sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese possono utilizzare»; b) il primo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente: «Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero puo' consorziarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilita', secondo quanto previsto dal comma 1»; c) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualita' dei dati registrati, nonche' di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento e dalla distruzione accidentali o dolosi». 3-quater. Gli obblighi per le imprese, previsti dalle disposizioni di cui al comma 3-ter, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 3-sexies. All'articolo 31, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attivita' autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo». 3-septies. All'articolo 38, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La denuncia e' altresi' necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni». 3-octies. All'articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «detiene armi o" sono inserite le seguenti: «caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o». 3-novies. Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 3-septies del presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma. 3-decies. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' inserito il seguente: «2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attivita' venatoria non e' consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonche' con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert». 3-undecies. Alle armi escluse dall'uso venatorio ai sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introdotto dal comma 3-decies del presente articolo, detenute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime, si applicano i limiti detentivi di cui all'articolo 10, sesto comma, primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.". - La legge 17 aprile 2015, n. 43 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2015, n. 91. - Il testo dell'articolo 6, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 6 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica e' emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento per la modifica del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, in attuazione di quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto dei principi di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di riduzione dei termini per la conclusione degli stessi, anche con riferimento alla comunicazione dell'avviso di trasporto previsto dall'articolo 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, da effettuarsi anche attraverso mezzi informatici o telematici. 2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di accertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneita' all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi, nonche' al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto, prevedendo anche una specifica disciplina transitoria per coloro che alla data di entrata in vigore del decreto gia' detengono armi. Con il medesimo decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono, altresi', definite le modalita' dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine nei procedimenti finalizzati all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi. 3. (Abrogato). 4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui al comma 2, nonche' agli articoli 42, quarto comma, 55 e 57 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificati dall'articolo 3 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. 5. Alle armi di cui alla categoria A, B, C e D dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti relative, rispettivamente, alle armi da guerra, tipo guerra o a spiccata capacita' offensiva, nonche' ai materiali di armamento ed a quelle comuni, alle armi sportive e alle armi da caccia. 6. Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonche' i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto e' di altezza inferiore a millimetri 40. 7. Per i fucili da caccia in grado di camerare le cartucce per pistola o rivoltella, si applica il limite detentivo di 200 cartucce cariche, di cui all'articolo 97 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.». - Il testo dell'articolo 11-bis della legge 18 aprile 1975, n.110, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 11-bis (Tracciabilita' delle armi e delle munizioni). - 1. L'archivio di cui all'articolo 3 decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, registra e conserva per non meno di cinquanta anni, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, il numero di catalogo ove previsto, nonche' i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco. 2. Nel medesimo archivio sono registrati i dati delle munizioni di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1993, n. 509, nonche' i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente delle munizioni medesime.». - Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8 (Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi per uso civile), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 2010, n. 33, cosi' recita: «Art. 3 (Sistema informatico di raccolta dei dati). - 1. Le imprese possono utilizzare, per gli esplosivi per uso civile, il sistema informatico di raccolta dei dati del Ministero dell'interno, di seguito denominato: "G.E.A.", che consente la loro identificazione univoca, di cui alle disposizioni dei capi I e II, e la loro tracciabilita' lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, con la possibilita' di pronta ed affidabile identificazione di coloro che ne hanno avuto il possesso. 2. Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero puo' consorziarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilita', secondo quanto previsto dal comma 1. Agli oneri per il collegamento al sistema G.E.A. provvedono le imprese consorziate. 3. Il sistema G.E.A. e' realizzato con modalita' che assicurano alle imprese la possibilita' di riversare, anche mediante i propri sistemi informatici, i dati necessari per consentire al Ministero dell'interno di rintracciare in modo affidabile ed in tempo reale gli esplosivi civili dalle stesse imprese comunque detenuti o immessi sul mercato, identificandone i detentori primari ed i successivi senza soluzione di continuita', sino ai detentori in atto. 4. Le imprese che utilizzano il sistema G.E.A., ai sensi del comma 1, assumono a loro carico le spese di funzionamento del sistema in proporzione all'entita' dell'effettivo utilizzo del servizio offerto dal medesimo sistema. La ripartizione dei conseguenti oneri verra' definita nel decreto di cui all'articolo 5. 5. I dati riversati in tempo reale nel sistema G.E.A., compresi quelli relativi all'identificazione univoca, di cui alle disposizioni dei Capi I e II, sono comunque conservati dalle imprese per un periodo minimo di 10 anni, decorrenti dal giorno in cui e' effettuata la consegna o dalla fine del ciclo di vita dell'esplosivo, qualora nota, anche nel caso in cui sia cessata l'attivita' d'impresa. E' fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualita' dei dati registrati, nonche' di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento e dalla distruzione accidentali o dolosi. 6. E' fatto obbligo alle imprese di provvedere alla tenuta di un registro, anche in modalita' informatizzata, relativo a tutte le movimentazioni degli esplosivi di cui al comma 2. Il registro cartaceo, in bollo e vidimato in ciascuna pagina dalla questura competente per territorio, e' conforme al modello unico predisposto dal Ministero dell'interno ed e' tenuto secondo le modalita' di cui al decreto previsto dall'articolo 5. 7. Nel caso di cessazione di attivita', le imprese sono tenute a consegnare tutti i registri alla questura competente, per la loro conservazione. 8. Relativamente agli esplosivi fabbricati o importati anteriormente alla data del 5 aprile 2015, le imprese conservano i registri secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente e secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 5. 9. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, e' fatto altresi' obbligo alle imprese di comunicare al Ministero dell'interno ed alle questure che ne facciano richiesta, tutte le informazioni commerciali relative alla provenienza e alla localizzazione di ogni esplosivo durante il suo intero ciclo di vita e lungo tutta la catena della fornitura. A tale fine esse forniscono alle predette autorita', anche attraverso l'utilizzo del sistema G.E.A., il nominativo ed il recapito di una persona che possa rilasciare le informazioni di interesse al di fuori del normale orario di lavoro. 10. Resta fermo l'obbligo, prima della chiusura giornaliera dell'attivita', di stampare le operazioni effettuate per l'apposizione del prescritto bollo.». - Per il testo dell'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si veda nelle note all'articolo 3.