Art. 14 
 
 
                Modifiche alla parte III, titolo II, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Alla parte III, titolo II, del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Autorita'  di
controllo indipendente»; 
    b) l'articolo 153 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 153 (Garante per la protezione dei dati personali). -  1.  Il
Garante e' composto dal Collegio, che ne costituisce  il  vertice,  e
dall'Ufficio. Il Collegio e' costituito da quattro componenti, eletti
due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della  Repubblica  con
voto limitato. I componenti  devono  essere  eletti  tra  coloro  che
presentano la propria candidatura nell'ambito  di  una  procedura  di
selezione il cui avviso deve  essere  pubblicato  nei  siti  internet
della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta  giorni  prima
della nomina. Le candidature devono pervenire  almeno  trenta  giorni
prima della nomina e  i  curricula  devono  essere  pubblicati  negli
stessi siti internet.  Le  candidature  possono  essere  avanzate  da
persone che assicurino indipendenza e  che  risultino  di  comprovata
esperienza nel settore  della  protezione  dei  dati  personali,  con
particolare    riferimento    alle    discipline     giuridiche     o
dell'informatica. 
  2. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto
prevale in caso di parita'. Eleggono altresi' un vice presidente, che
assume  le  funzioni  del  presidente  in  caso  di  sua  assenza   o
impedimento. 
  3. L'incarico di presidente e quello  di  componente  hanno  durata
settennale e non sono rinnovabili. Per tutta la durata  dell'incarico
il presidente e i  componenti  non  possono  esercitare,  a  pena  di
decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, anche  non
remunerata, ne' essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o
privati, ne' ricoprire cariche elettive. 
  4. I membri del Collegio devono mantenere il segreto,  sia  durante
sia successivamente alla cessazione  dell'incarico,  in  merito  alle
informazioni riservate cui hanno avuto  accesso  nell'esecuzione  dei
propri compiti o nell'esercizio dei propri poteri. 
  5. All'atto  dell'accettazione  della  nomina  il  presidente  e  i
componenti sono collocati fuori  ruolo  se  dipendenti  di  pubbliche
amministrazioni o magistrati in attivita' di servizio; se  professori
universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980,  n.  382.  Il  personale  collocato  fuori  ruolo  o  in
aspettativa non puo' essere sostituito. 
  6. Al presidente compete  una  indennita'  di  funzione  pari  alla
retribuzione  in  godimento  al  primo  Presidente  della  Corte   di
cassazione, nei  limiti  previsti  dalla  legge  per  il  trattamento
economico annuo omnicomprensivo di chiunque  riceva  a  carico  delle
finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito  di  rapporti
di  lavoro  dipendente  o  autonomo  con  pubbliche   amministrazioni
statali. Ai componenti compete una indennita' pari ai  due  terzi  di
quella spettante al Presidente. 
  7.  Alle  dipendenze  del  Garante  e'  posto  l'Ufficio   di   cui
all'articolo 155. 
  8.  Il  presidente,  i  componenti,  il  segretario  generale  e  i
dipendenti si astengono dal trattare, per i due anni successivi  alla
cessazione dell'incarico  ovvero  del  servizio  presso  il  Garante,
procedimenti dinanzi al Garante, ivi compresa  la  presentazione  per
conto di terzi di reclami richieste di parere o interpelli.»; 
    c) l'articolo 154 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a  quanto  previsto  da  specifiche
disposizioni e dalla Sezione II  del  Capo  VI  del  regolamento,  il
Garante, ai sensi dell'articolo 57,  paragrafo  1,  lettera  v),  del
Regolamento medesimo,  anche  di  propria  iniziativa  e  avvalendosi
dell'Ufficio, in conformita' alla disciplina vigente e nei  confronti
di uno o piu' titolari del trattamento, ha il compito di: 
    a) controllare se i  trattamenti  sono  effettuati  nel  rispetto
della disciplina applicabile, anche in caso di loro cessazione e  con
riferimento alla conservazione dei dati di traffico; 
    b) trattare i reclami presentati  ai  sensi  del  regolamento,  e
delle  disposizioni  del  presente  codice,  anche  individuando  con
proprio regolamento modalita' specifiche per la trattazione,  nonche'
fissando annualmente  le  priorita'  delle  questioni  emergenti  dai
reclami  che  potranno  essere  istruite  nel  corso   dell'anno   di
riferimento; 
    c) promuovere l'adozione di regole deontologiche, nei casi di cui
all'articolo 2-quater; 
    d) denunciare  i  fatti  configurabili  come  reati  perseguibili
d'ufficio, dei quali viene a  conoscenza  nell'esercizio  o  a  causa
delle funzioni; 
    e) trasmettere la relazione,  predisposta  annualmente  ai  sensi
dell'articolo 59 del Regolamento, al Parlamento e al Governo entro il
31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce; 
    f) assicurare la tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali
degli individui dando idonea attuazione al Regolamento e al  presente
codice; 
    g) provvedere  altresi'  all'espletamento  dei  compiti  ad  esso
attribuiti dal diritto dell'Unione europea o dello Stato  e  svolgere
le ulteriori funzioni previste dall'ordinamento. 
  2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1, la funzione di
controllo o assistenza in materia di trattamento dei  dati  personali
prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali
o da atti comunitari o dell'Unione europea e, in particolare: 
    a) dal Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20  dicembre  2006,  sull'istituzione,  l'esercizio  e
l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS
II) e Decisione 2007/533/GAI  del  Consiglio,  del  12  giugno  2007,
sull'istituzione, l'esercizio  e  l'uso  del  sistema  d'informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II); 
    b) dal Regolamento (UE) 2016/794 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia  dell'Unione
europea per la cooperazione nell'attivita' di contrasto  (Europol)  e
sostituisce  e  abroga  le  decisioni  del  Consiglio   2009/371/GAI,
2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI; 
    c) dal Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica il Regolamento (CE)  n.
515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le  autorita'
amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste  e
la  Commissione  per  assicurare  la  corretta   applicazione   delle
normative doganale e agricola e decisione 2009/917/GAI del Consiglio,
del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale; 
    d) dal Regolamento (CE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 26  giugno  2013,  che  istituisce  l'Eurodac  per  il
confronto delle impronte digitali  per  l'efficace  applicazione  del
Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i  meccanismi
di determinazione dello Stato membro competente per  l'esame  di  una
domanda di protezione internazionale presentata in  uno  degli  Stati
membri da un cittadino di un paese terzo o da un  apolide  e  per  le
richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle  autorita'
di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di  contrasto,  e
che  modifica  il  Regolamento  (UE)  n.  1077/2011  che   istituisce
un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su  larga
scala nello spazio di liberta', sicurezza e giustizia; 
    e) dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di  informazione
visti (VIS) e lo scambio di dati  tra  Stati  membri  sui  visti  per
soggiorni  di  breve  durata  (Regolamento  VIS)   e   decisione   n.
2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa  all'accesso
per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da  parte
delle autorita' designate degli Stati membri e  di  Europol  ai  fini
della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati
di terrorismo e altri reati gravi; 
    f) dal Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  25  ottobre   2012,   relativo   alla   cooperazione
amministrativa attraverso il  sistema  di  informazione  del  mercato
interno e  che  abroga  la  decisione  2008/49/CE  della  Commissione
(Regolamento IMI) Testo rilevante ai fini del SEE; 
    g) dalle disposizioni di cui al capitolo IV della Convenzione  n.
108  sulla  protezione  delle   persone   rispetto   al   trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, adottata  a  Strasburgo
il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21  febbraio  1989,  n.
98, quale autorita' designata ai fini della cooperazione tra Stati ai
sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima. 
  3. Per quanto non previsto dal Regolamento e dal  presente  codice,
il Garante disciplina con proprio Regolamento, ai sensi dell'articolo
156, comma 3,  le  modalita'  specifiche  dei  procedimenti  relativi
all'esercizio dei  compiti  e  dei  poteri  ad  esso  attribuiti  dal
Regolamento e dal presente codice. 
  4.  Il  Garante  collabora  con  altre   autorita'   amministrative
indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti. 
  5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge,  il  parere
del Garante, anche nei casi di cui agli articoli 36, paragrafo 4, del
Regolamento,  e'  reso  nel  termine  di  quarantacinque  giorni  dal
ricevimento della richiesta. Decorso  il  termine,  l'amministrazione
puo'  procedere  indipendentemente  dall'acquisizione   del   parere.
Quando, per esigenze  istruttorie,  non  puo'  essere  rispettato  il
termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto
per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro
venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate. 
  6. Copia dei provvedimenti  emessi  dall'autorita'  giudiziaria  in
relazione a quanto previsto dal  presente  codice  o  in  materia  di
criminalita' informatica e' trasmessa, a cura della  cancelleria,  al
Garante. 
  7. Il Garante non e' competente per il  controllo  dei  trattamenti
effettuati dalle  autorita'  giudiziarie  nell'esercizio  delle  loro
funzioni.»; 
    d) dopo l'articolo 154 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 154-bis (Poteri). - 1. Oltre a quanto previsto da  specifiche
disposizioni, dalla Sezione II del Capo  VI  del  Regolamento  e  dal
presente  codice,  ai  sensi  dell'articolo  58,  paragrafo  6,   del
Regolamento medesimo, il Garante ha il potere di: 
    a) adottare  linee  guida  di  indirizzo  riguardanti  le  misure
organizzative e tecniche di attuazione dei principi del  Regolamento,
anche per singoli settori e  in  applicazione  dei  principi  di  cui
all'articolo 25 del Regolamento; 
    b) approvare le regole deontologiche di cui all'articolo 2-quater
. 
  2. Il Garante puo' invitare rappresentanti  di  un'altra  autorita'
amministrativa indipendente  nazionale  a  partecipare  alle  proprie
riunioni,  o  essere  invitato  alle  riunioni  di  altra   autorita'
amministrativa   indipendente   nazionale,   prendendo   parte   alla
discussione  di  argomenti  di  comune  interesse;  puo'  richiedere,
altresi', la collaborazione di  personale  specializzato  addetto  ad
altra autorita' amministrativa indipendente nazionale. 
  3. Il Garante pubblica i propri provvedimenti sulla base di  quanto
previsto con atto di natura generale che disciplina anche  la  durata
di tale pubblicazione, la pubblicita' nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana e sul proprio sito internet istituzionale nonche'
i casi di oscuramento. 
  4. In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro,
piccole  e  medie  imprese,  come  definite   dalla   raccomandazione
2003/361/CE, il Garante per la protezione  dei  dati  personali,  nel
rispetto delle disposizioni del Regolamento e  del  presente  Codice,
promuove, nelle linee guida adottate a norma del comma 1, lettera a),
modalita' semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del
trattamento. 
  Articolo 154-ter (Potere di agire e rappresentanza in giudizio).  -
1. Il Garante e' legittimato ad agire in giudizio nei  confronti  del
titolare o del responsabile del trattamento  in  caso  di  violazione
delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 
  2. Il Garante e' rappresentato in  giudizio  dall'Avvocatura  dello
Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611. 
  3.  Nei  casi  di  conflitto  di  interesse,  il  Garante,  sentito
l'Avvocato generale dello  Stato,  puo'  stare  in  giudizio  tramite
propri  funzionari  iscritti  nell'elenco  speciale  degli   avvocati
dipendenti di enti pubblici ovvero avvocati del libero foro.»; 
    e) all'articolo 155, la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«(Ufficio del Garante)»; 
    f) l'articolo 156 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 156 (Ruolo  organico  e  personale).  -  1.  All'Ufficio  del
Garante e' preposto un segretario generale, nominato tra  persone  di
elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e
agli obiettivi da conseguire, scelto anche tra i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati dello  Stato,  i  professori
universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche, nonche'  i
dirigenti di prima fascia dello Stato. 
  2. Il ruolo organico del  personale  dipendente  e'  stabilito  nel
limite di centosessantadue unita'. Al ruolo organico del  Garante  si
accede esclusivamente mediante concorso pubblico. Nei casi in cui sia
ritenuto utile al fine di  garantire  l'economicita'  e  l'efficienza
dell'azione amministrativa, nonche' di favorire  il  reclutamento  di
personale  con  maggiore  esperienza  nell'ambito   delle   procedure
concorsuali di cui al secondo periodo, il Garante puo' riservare  una
quota non superiore al cinquanta  per  cento  dei  posti  banditi  al
personale di ruolo delle  amministrazioni  pubbliche  che  sia  stato
assunto per concorso pubblico e abbia maturato  un'esperienza  almeno
triennale nel rispettivo  ruolo  organico.  La  disposizione  di  cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  si
applica esclusivamente  nell'ambito  del  personale  di  ruolo  delle
autorita' amministrative indipendenti di cui all'articolo  22,  comma
1,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114. 
  3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, il Garante definisce: 
    a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini
dello svolgimento dei compiti e dell'esercizio dei poteri di cui agli
articoli 154, 154-bis, 160, nonche' all'articolo 57, paragrafo 1, del
Regolamento; 
    b) l'ordinamento delle carriere e le  modalita'  di  reclutamento
del personale secondo i principi e le procedure di cui agli  articoli
1, 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
    c)  la  ripartizione  dell'organico  tra  le   diverse   aree   e
qualifiche; 
    d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i
criteri previsti dalla legge 31 luglio  1997,  n.  249,  e,  per  gli
incarichi dirigenziali, dagli articoli 19,  comma  6,  e  23-bis  del
decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  tenuto  conto  delle
specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della piu'
generale razionalizzazione del trattamento economico delle  autorita'
amministrative indipendenti, al  personale  e'  attribuito  l'80  per
cento del trattamento economico del personale dell'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni; 
    e) la gestione amministrativa e la contabilita', anche in  deroga
alle norme sulla contabilita' generale dello Stato. 
  4. L'Ufficio puo' avvalersi, per motivate esigenze,  di  dipendenti
dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di  enti  pubblici
collocati in posizione  di  fuori  ruolo  o  equiparati  nelle  forme
previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa  ai  sensi
dell'articolo 13 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 382, in numero  non  superiore,  complessivamente,  a
venti unita' e per non oltre il  venti  per  cento  delle  qualifiche
dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti
di ruolo. 
  5. In aggiunta al  personale  di  ruolo,  l'Ufficio  puo'  assumere
dipendenti  con  contratto  a  tempo  determinato  o   avvalersi   di
consulenti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, in misura comunque non superiore a venti
unita' complessive. Resta in ogni caso fermo, per i contratti a tempo
determinato, il rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo  n.
165 del 2001. 
  6. Il personale addetto all'Ufficio del  Garante  ed  i  consulenti
sono tenuti, sia durante che dopo il mandato, al segreto su  cio'  di
cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie  funzioni,
in ordine a notizie che devono rimanere segrete. 
  7. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli  accertamenti
di cui all'articolo 158 e agli articoli 57, paragrafo 1, lettera  h),
58, paragrafo 1, lettera b),  e  62,  del  Regolamento  riveste,  nei
limiti  del  servizio  cui  e'  destinato  e  secondo  le  rispettive
attribuzioni,  la  qualifica  di  ufficiale  o  agente   di   polizia
giudiziaria. 
  8.  Le  spese  di  funzionamento  del   Garante,   in   adempimento
all'articolo 52, paragrafo 4, del Regolamento,  ivi  comprese  quelle
necessarie ad assicurare la  sua  partecipazione  alle  procedure  di
cooperazione e al meccanismo di coerenza introdotti dal  Regolamento,
nonche' quelle connesse alle risorse umane, tecniche  e  finanziarie,
ai  locali  e  alle   infrastrutture   necessarie   per   l'effettivo
adempimento dei suoi compiti e l'esercizio dei  propri  poteri,  sono
poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio  dello
Stato e iscritto in  apposita  missione  e  programma  di  spesa  del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione
finanziaria e' soggetto  al  controllo  della  Corte  dei  conti.  Il
Garante puo' esigere dal titolare del trattamento  il  versamento  di
diritti di segreteria in relazione a particolari procedimenti.»; 
    g) l'articolo 157 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti).
- 1. Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 58 del Regolamento, e
per l'espletamento dei propri compiti, il Garante puo' richiedere  al
titolare, al responsabile,  al  rappresentante  del  titolare  o  del
responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni
e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto  di  banche
di dati.»; 
    h) l'articolo 158 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 158 (Accertamenti). - 1. Il Garante puo' disporre  accessi  a
banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi  ove
si svolge il trattamento o nei quali occorre  effettuare  rilevazioni
comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in  materia
di trattamento dei dati personali. 
  2. I controlli di cui al comma  1,  nonche'  quelli  effettuati  ai
sensi dell'articolo 62 del Regolamento, sono  eseguiti  da  personale
dell'Ufficio, con la partecipazione, se del  caso,  di  componenti  o
personale di autorita' di controllo di altri Stati membri dell'Unione
europea. 
  3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione
di altri organi dello Stato  per  lo  svolgimento  dei  suoi  compiti
istituzionali. 
  4.  Gli  accertamenti  di  cui  ai  commi  1  e  2,  se  svolti  in
un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle  relative
appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare  o
del responsabile, oppure previa  autorizzazione  del  presidente  del
tribunale  competente  per   territorio   in   relazione   al   luogo
dell'accertamento, il  quale  provvede  con  decreto  motivato  senza
ritardo, al  piu'  tardi  entro  tre  giorni  dal  ricevimento  della
richiesta  del  Garante  quando  e'  documentata   l'indifferibilita'
dell'accertamento. 
  5. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti  svolti  nei
luoghi di cui al medesimo comma possono altresi' riguardare  reti  di
comunicazione   accessibili   al   pubblico,   potendosi    procedere
all'acquisizione di dati e informazioni on-line. A  tal  fine,  viene
redatto  apposito  verbale  in  contradditorio  con  le   parti   ove
l'accertamento venga effettuato presso il titolare del trattamento.»; 
    i) all'articolo 159: 
      1) al comma 1, le parole «ai sensi dell'articolo 156, comma  8»
sono sostituite dalle  seguenti:  «su  cio'  di  cui  sono  venuti  a
conoscenza,  nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  in  ordine  a
notizie che devono rimanere segrete»; 
      2) al comma 3, dopo le parole «o il responsabile» sono inserite
le seguenti: «o il rappresentante del titolare o del responsabile»  e
le parole «agli incaricati» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alle
persone  autorizzate  al  trattamento  dei   dati   personali   sotto
l'autorita'  diretta  del  titolare  o  del  responsabile  ai   sensi
dell'articolo 2-quaterdecies»; 
      3) al comma 5, le parole «e telefax» sono soppresse; 
    l) l'articolo 160 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 160 (Particolari accertamenti). - 1.  Per  i  trattamenti  di
dati  personali  di  cui  all'articolo  58,  gli  accertamenti   sono
effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante. 
  2.  Se  il  trattamento  non  risulta  conforme  alle   norme   del
Regolamento ovvero alle disposizioni di legge o  di  Regolamento,  il
Garante  indica  al  titolare  o  al   responsabile   le   necessarie
modificazioni  ed  integrazioni  e  ne  verifica   l'attuazione.   Se
l'accertamento e' stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo e'
fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo  esito,  se  cio'
non pregiudica azioni od operazioni  a  tutela  dell'ordine  e  della
sicurezza  pubblica  o  di  prevenzione  e  repressione  di  reati  o
ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato. 
  3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta  necessario
in ragione della specificita' della verifica, il componente designato
puo' farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto  su
cio' di cui sono venuti a conoscenza in ordine a notizie  che  devono
rimanere segrete. Gli atti e i  documenti  acquisiti  sono  custoditi
secondo  modalita'  tali  da  assicurarne  la   segretezza   e   sono
conoscibili dal  presidente  e  dai  componenti  del  Garante  e,  se
necessario per lo  svolgimento  delle  funzioni  dell'organo,  da  un
numero delimitato di  addetti  all'Ufficio  individuati  dal  Garante
sulla base di criteri definiti dal Regolamento  di  cui  all'articolo
156, comma 3, lettera a). 
  4. Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi  agli  organismi
di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di  Stato
il componente designato prende visione degli  atti  e  dei  documenti
rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.». 
    m) dopo l'articolo 160 e' inserito il seguente: 
  «Art.  160-bis  (Validita',   efficacia   e   utilizzabilita'   nel
procedimento giudiziario di atti, documenti  e  provvedimenti  basati
sul trattamento di dati personali  non  conforme  a  disposizioni  di
legge  o  di  Regolamento).  -  1.  La   validita',   l'efficacia   e
l'utilizzabilita' nel procedimento giudiziario di atti,  documenti  e
provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a
disposizioni di legge o di  Regolamento  restano  disciplinate  dalle
pertinenti disposizioni processuali.». 
 
          Note all'art. 14: 
 
              - L'art. 155 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 155 (Ufficio del Garante). - 1.  All'Ufficio  del
          Garante,  al  fine  di  garantire  la   responsabilita'   e
          l'autonomia ai sensi dellalegge 7 agosto 1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni, e deldecreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  si  applicano  i
          principi riguardanti l'individuazione  e  le  funzioni  del
          responsabile del procedimento, nonche' quelli relativi alla
          distinzione fra le funzioni di indirizzo  e  di  controllo,
          attribuite  agli  organi  di  vertice,  e  le  funzioni  di
          gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresi'  le
          disposizioni del medesimodecreto  legislativo  n.  165  del
          2001espressamente richiamate dal presente codice.» 
              - L'art. 159 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 159 (Modalita').  -  1.  Il  personale  operante,
          munito  di  documento  di   riconoscimento,   puo'   essere
          assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto su
          cio' di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio  delle
          proprie funzioni, in ordine a notizie che  devono  rimanere
          segrete. Nel procedere a rilievi e ad  operazioni  tecniche
          puo'  altresi'  estrarre  copia  di  ogni  atto,   dato   e
          documento, anche a campione e su supporto informatico o per
          via telematica.  Degli  accertamenti  e'  redatto  sommario
          verbale  nel  quale  sono  annotate  anche   le   eventuali
          dichiarazioni dei presenti. 
              2.  Ai  soggetti  presso  i  quali  sono  eseguiti  gli
          accertamenti e' consegnata  copia  dell'autorizzazione  del
          presidente  del  tribunale,  ove  rilasciata.  I   medesimi
          soggetti sono tenuti a  farli  eseguire  e  a  prestare  la
          collaborazione a tal fine necessaria. In  caso  di  rifiuto
          gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese  in  tal
          caso occorrenti sono poste a carico  del  titolare  con  il
          provvedimento che definisce il procedimento, che per questa
          parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli  articoli
          474 e 475 del codice di procedura civile. 
              3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o
          il rappresentante del titolare  o  del  responsabile,  sono
          eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o,  se  questo
          e' assente o non e' designato, alle persone autorizzate  al
          trattamento dei dati personali  sotto  l'autorita'  diretta
          del  titolare  o  del  responsabile  ai   sensi   dell'art.
          2-quaterdecies. Agli accertamenti possono assistere persone
          indicate dal titolare o dal responsabile. 
              4. Se non  e'  disposto  diversamente  nel  decreto  di
          autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento
          non puo' essere iniziato prima delle ore sette  e  dopo  le
          ore venti, e  puo'  essere  eseguito  anche  con  preavviso
          quando cio' puo' facilitarne l'esecuzione. 
              5. Le informative, le richieste e  i  provvedimenti  di
          cui al  presente  articolo  e  agliarticoli  157e158possono
          essere trasmessi anche mediante posta elettronica. 
              6. Quando  emergono  indizi  di  reato  si  osserva  la
          disposizione di cui all'art. 220 delle norme di attuazione,
          di coordinamento e  transitorie  del  codice  di  procedura
          penale, approvate condecreto legislativo 28 luglio 1989, n.
          271.»