Art. 14 Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo n. 117 del 2017 1. All'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole: «ai commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2, 3, 3-bis e 4».
Note all'art. 14: - Si riporta l'articolo 57, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 57 (Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza). - 1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalita' sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarieta', in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonche' nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. 2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 56.