Art. 14 
 
           Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA 
 
  1. Nell'articolo 1, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo  e'  aggiunto
il seguente: «Entro il medesimo termine di cui al periodo  precedente
puo'  essere  esercitato  il  diritto  alla  detrazione  dell'imposta
relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del
mese successivo a  quello  di  effettuazione  dell'operazione,  fatta
eccezione  per  i  documenti  di  acquisto  relativi  ad   operazioni
effettuate nell'anno precedente.».