Art. 14 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Il comma 6 dell'articolo 179 del testo unico delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' abrogato con effetto dal periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. 
  2. All'articolo 1, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244: 
    a) nel primo periodo, le parole da «, ferma restando» e fino alla
fine del periodo sono soppresse; 
    b) il secondo periodo e' soppresso. 
  3. All'articolo  32  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  il
comma 13 e' abrogato. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 hanno effetto dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. 
 
          Note all'art. 14: 
 
              Il  testo  dell'art.  179  del   citato   decreto   del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          modificato con effetto dal periodo d'imposta  successivo  a
          quello in corso al 31 dicembre 2018, cosi' recita: 
              «Art. 179 (Regime di neutralita' fiscale).  -  1.  Alle
          operazioni indicate nelle lettere a), b) e b-bis) dell'art.
          178 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 172 e
          173. 
              2. Ai conferimenti di cui alla lettera c) del  comma  1
          dell'art. 178 si applica l'art. 176.  Le  disposizioni  del
          comma 1 si applicano anche nei confronti  del  beneficiario
          non residente con riferimento alla  stabile  organizzazione
          nello   Stato   italiano,   limitatamente   agli   elementi
          patrimoniali del conferente residente  o,  nell'ipotesi  di
          cui  alla  lettera  d)  del  comma  1  dell'art.  178,  non
          residente, in essa effettivamente confluiti. 
              3. Nelle operazioni indicate al comma 1, le plusvalenze
          della stabile organizzazione del conferente residente  sono
          imponibili a titolo di  realizzo  al  valore  normale,  con
          deduzione  dalla  relativa  imposta,  fino  al  suo  totale
          assorbimento, dell'ammontare della imposta  che  lo  Stato,
          dove  e'  situata  la   stabile   organizzazione,   avrebbe
          effettivamente  prelevato  in  assenza  delle  norme  della
          direttiva  comunitaria  23  luglio  1990,  n.  90/434.   Il
          beneficiario non residente subentra al conferente residente
          per tutti  i  diritti  e  gli  obblighi  tributari.  Regole
          analoghe  a  quelle  previste  dai  periodi  precedenti  si
          applicano nel caso in cui una societa' residente in  Italia
          trasferisca la propria residenza fiscale in un altro  Stato
          membro,  assumendo,  quale  valore  su  cui  calcolare   la
          tassazione   virtuale    della    stabile    organizzazione
          all'estero, il valore  normale  che  l'altro  Stato  membro
          avrebbe determinato in caso di realizzo al  valore  normale
          di detta stabile organizzazione. 
              4. Le operazioni di fusione,  scissione  e  scambio  di
          partecipazioni mediante permuta  o  conferimento,  indicate
          nell'art. 178, non comportano realizzo di  plusvalenze  ne'
          di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui
          valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute,
          ripartendosi tra  tutte  in  proporzione  dei  valori  alle
          stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto
          di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare  il
          reddito dei soci della societa' incorporata o  fusa  o  dei
          soci della  societa'  scissa,  fatta  salva  l'applicazione
          dell'art. 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli
          articoli 58 e 87, e dei  percipienti  nelle  operazioni  di
          scambio di partecipazioni mediante permuta o  conferimento,
          ferma rimanendo, ricorrendone  le  condizioni,  l'esenzione
          totale di cui all'art. 87 e quella  parziale  di  cui  agli
          articoli 58 e 68, comma 3. 
              5. Se e' stata conferita da  un  soggetto  una  stabile
          organizzazione  situata  in  un  altro  Stato  membro,   le
          relative plusvalenze  sono  imponibili  nei  confronti  del
          conferente  residente  a  titolo  di  realizzo  al   valore
          normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al  suo
          totale assorbimento,  dell'ammontare  dell'imposta  che  lo
          Stato dove e' situata  la  stabile  organizzazione  avrebbe
          prelevato  in   assenza   delle   norme   della   direttiva
          comunitaria 23 luglio  1990  n.  90/434.  In  tal  caso  la
          partecipazione ricevuta e'  valutata  fiscalmente  in  base
          all'ultimo valore riconosciuto ai fini  delle  imposte  sui
          redditi degli elementi patrimoniali  conferiti,  aumentato,
          agli effetti della disposizione di cui al precedente comma,
          di   un   importo   pari   all'imponibile    corrispondente
          all'imposta dovuta a saldo. 
              6. (Abrogato).». 
              Il testo del  comma  36  dell'art.  1  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2008) pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  28
          dicembre 2007, n. 300, S.O., come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «36. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze  e'  istituita  una  commissione  di  studio  sulla
          fiscalita' diretta e indiretta delle  imprese  immobiliari,
          con il compito  di  proporre,  entro  il  30  giugno  2008,
          l'adozione di modifiche  normative,  con  effetto  anche  a
          partire dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso
          al 31 dicembre 2007,  volte  alla  semplificazione  e  alla
          razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto  delle
          differenziazioni esistenti  tra  attivita'  di  gestione  e
          attivita' di costruzione e della possibilita' di prevedere,
          compatibilmente con le esigenze  di  gettito,  disposizioni
          agevolative  in  funzione  della   politica   di   sviluppo
          dell'edilizia abitativa.». 
              Il testo dell'art. 32 del decreto-legge 22 giugno 2012,
          n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese) pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, S.O., come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 32 (Strumenti di finanziamento per le imprese). -
          1. 
              2. 
              3. 
              4. 
              5. All'art. 1, comma 1, della legge 13 gennaio 1994, n.
          43, le parole: «ed aventi una scadenza non inferiore a  tre
          mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione»
          sono sostituite dalle seguenti: «ed aventi una scadenza non
          inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi  dalla
          data di emissione». 
              5-bis. Dopo il comma  2  dell'art.  1  della  legge  13
          gennaio 1994, n. 43, sono inseriti i seguenti: 
                «2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse
          da societa' di capitali nonche' da societa'  cooperative  e
          mutue  assicuratrici   diverse   dalle   banche   e   dalle
          micro-imprese,   come   definite   dalla    raccomandazione
          2003/361/CE  della  Commissione,  del  6  maggio  2003.  Le
          societa' e gli enti non aventi titoli  rappresentativi  del
          capitale  negoziati  in   mercati   regolamentati   o   non
          regolamentati   possono   emettere   cambiali   finanziarie
          subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti: 
                  a) l'emissione deve essere assistita,  in  qualita'
          di sponsor, da una banca o da un'impresa  di  investimento,
          da una societa' di gestione del  risparmio  (SGR),  da  una
          societa'  di  gestione  armonizzata,  da  una  societa'  di
          investimento a  capitale  variabile  (SICAV),  purche'  con
          succursale costituita nel territorio della Repubblica,  che
          assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli
          e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi; 
                  b) lo sponsor  mantiene  nel  proprio  portafoglio,
          fino alla naturale scadenza, una quota  dei  titoli  emessi
          non inferiore: 
                    1) al 5 per cento del  valore  di  emissione  dei
          titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro; 
                    2) al 3 per cento del  valore  di  emissione  dei
          titoli eccedente 5 milioni di euro, fino a  10  milioni  di
          euro, in aggiunta alla quota  risultante  dall'applicazione
          della percentuale di cui al numero 1); 
                    3) al 2 per cento del  valore  di  emissione  dei
          titoli eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota
          risultante dall'applicazione delle percentuali  di  cui  ai
          numeri 1) e 2); 
                  c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da  un
          revisore contabile o da una societa' di revisione  iscritta
          nel registro dei revisori contabili; 
                  d) le cambiali finanziarie devono essere  emesse  e
          girate   esclusivamente   in    favore    di    investitori
          professionali che non siano, direttamente o indirettamente,
          soci  della  societa'  emittente;  il  collocamento  presso
          investitori professionali in rapporto di controllo  con  il
          soggetto che assume il ruolo  di  sponsor  e'  disciplinato
          dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse. 
              2-ter.  Lo  sponsor   deve   segnalare,   per   ciascun
          emittente,  se  l'ammontare  di  cambiali  finanziarie   in
          circolazione e' superiore al totale  dell'attivo  corrente,
          come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Per  attivo
          corrente si intende l'importo delle attivita'  in  bilancio
          con scadenza entro l'anno dalla  data  di  riferimento  del
          bilancio stesso. Nel caso in  cui  l'emittente  sia  tenuto
          alla redazione del bilancio consolidato o  sia  controllato
          da una societa' o da un ente a  cio'  tenuto,  puo'  essere
          considerato  l'ammontare  rilevabile  dall'ultimo  bilancio
          consolidato approvato. Lo sponsor classifica l'emittente al
          momento   dell'emissione,   distinguendo   almeno    cinque
          categorie di qualita'  creditizia  dell'emittente,  ottima,
          buona, soddisfacente, scarsa  e  negativa,  da  mettere  in
          relazione, per le operazioni garantite, con  i  livelli  di
          garanzia  elevata,  normale  o  bassa.  Lo  sponsor   rende
          pubbliche le descrizioni della classificazione adottata. 
              2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma  2-bis,
          lettere a) e b), del presente articolo, le societa' diverse
          dalle medie e dalle piccole imprese,  come  definite  dalla
          raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
          2003, possono rinunciare alla nomina dello sponsor. 
              2-quinquies. Si puo' derogare al requisito  di  cui  al
          comma 2-bis, lettera b), qualora l'emissione sia assistita,
          in misura non inferiore al  25  per  cento  del  valore  di
          emissione,  da  garanzie  prestate  da  una  banca   o   da
          un'impresa di  investimento,  ovvero  da  un  consorzio  di
          garanzia collettiva dei fidi  per  le  cambiali  emesse  da
          societa' aderenti al consorzio. 
              2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di
          entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis,
          lettera c), si puo' derogare all'obbligo, ivi previsto,  di
          certificazione  del  bilancio,  qualora   l'emissione   sia
          assistita, in misura non inferiore  al  50  per  cento  del
          valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da
          una banca o da un'impresa di  investimento,  ovvero  da  un
          consorzio di garanzia collettiva dei fidi per  le  cambiali
          emesse da societa' aderenti al consorzio. In  tal  caso  la
          cambiale  non  puo'  avere  durata  superiore  al  predetto
          periodo di diciotto mesi». 
              6. 
              7. Dopo l'art. 1 della legge 13 gennaio  1994,  n.  43,
          come modificato  dal  presente  articolo,  e'  inserito  il
          seguente: 
                «Art. 1-bis. -  1.  Fermo  restando  quanto  previsto
          dall'art.  83-bis,  comma  1,   del   testo   unico   delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  di
          cui al decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e
          successive modificazioni, le cambiali  finanziarie  possono
          essere emesse anche in forma dematerializzata; a  tal  fine
          l'emittente  si  avvale  esclusivamente  di  una   societa'
          autorizzata  alla  prestazione  del  servizio  di  gestione
          accentrata di strumenti finanziari. 
              2. Per l'emissione di  cambiali  finanziarie  in  forma
          dematerializzata,  l'emittente  invia  una  richiesta  alla
          societa' di gestione accentrata  di  strumenti  finanziari,
          contenente  la  promessa  incondizionata  di  pagare   alla
          scadenza  le  somme  dovute  ai  titolari  delle   cambiali
          finanziarie che risultano dalle scritture  contabili  degli
          intermediari depositari. 
              3. Nella richiesta di cui  al  comma  2  sono  altresi'
          specificati: 
                a) l'ammontare totale dell'emissione; 
                b) l'importo di ciascuna cambiale; 
                c) il numero delle cambiali; 
                d) l'importo dei proventi,  totale  e  suddiviso  per
          singola cambiale; 
                e) la data di emissione; 
                f) gli  elementi  specificati  nell'art.  100,  primo
          comma, numeri da 3) a 7), del  regio  decreto  14  dicembre
          1933, n. 1669; 
                g) le eventuali garanzie a  supporto  dell'emissione,
          con l'indicazione dell'identita' del garante e  l'ammontare
          della garanzia; 
                h)  l'ammontare  del  capitale  sociale  versato   ed
          esistente alla data dell'emissione; 
                i)   la   denominazione,   l'oggetto   e   la    sede
          dell'emittente; 
                l) l'ufficio del  registro  delle  imprese  al  quale
          l'emittente e' iscritto. 
              4.  Si  applicano,  ove  compatibili,  le  disposizioni
          contenute nel capo II del titolo II  della  parte  III  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58, e successive modificazioni. 
              5. Le cambiali emesse ai sensi  del  presente  articolo
          sono esenti dall'imposta di bollo di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,  ferma
          restando comunque l'esecutivita' del titolo». 
              8. 
              9. Nell'art. 1 del decreto legislativo 1° aprile  1996,
          n. 239, il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  La
          ritenuta del 20 per cento di cui al comma  1  dell'art.  26
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, non  si  applica  sugli  interessi  ed  altri
          proventi delle obbligazioni  e  titoli  similari,  e  delle
          cambiali finanziarie, emesse da  banche,  da  societa'  per
          azioni con azioni  negoziate  in  mercati  regolamentati  o
          sistemi multilaterali di negoziazione  degli  Stati  membri
          dell'Unione europea  e  degli  Stati  aderenti  all'Accordo
          sullo spazio economico europeo inclusi nella lista  di  cui
          al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art.  168-bis
          del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  e  da  enti  pubblici  economici  trasformati  in
          societa' per  azioni  in  base  a  disposizione  di  legge,
          nonche'   sugli   interessi   ed   altri   proventi   delle
          obbligazioni  e   titoli   similari,   e   delle   cambiali
          finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati  o
          sistemi multilaterali di negoziazione  emessi  da  societa'
          diverse dalle prime.». 
              9-bis. La ritenuta di cui all'art.  26,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, non si applica  agli  interessi  e  altri  proventi
          delle obbligazioni  e  titoli  similari  e  delle  cambiali
          finanziarie  corrisposti  a   organismi   di   investimento
          collettivo del risparmio, istituiti  in  Italia  o  in  uno
          Stato membro dell'Unione europea,  il  cui  patrimonio  sia
          investito in misura superiore  al  50  per  cento  in  tali
          titoli e le cui  quote  siano  detenute  esclusivamente  da
          investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.  La  composizione  del
          patrimonio e la tipologia di investitori deve risultare dal
          regolamento dell'organismo. La  medesima  ritenuta  non  si
          applica agli  interessi  e  altri  proventi  corrisposti  a
          societa' per la cartolarizzazione dei crediti di  cui  alla
          legge 30 aprile 1999, n. 130, emittenti titoli detenuti dai
          predetti investitori qualificati e il  cui  patrimonio  sia
          investito in misura superiore  al  50  per  cento  in  tali
          obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie. 
              10. Per i titoli emessi dalle  societa'  diverse  dalle
          banche e dalle societa'  con  azioni  quotate  nei  mercati
          regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli
          Stati membri dell'Unione europea  e  degli  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico  europeo  inclusi  nella
          lista di cui  al  decreto  ministeriale  emanato  ai  sensi
          dell'art.  168-bis  del  testo  unico  delle  imposte   sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, la disposizione di cui al comma 9
          si applica con riferimento ai  titoli  emessi  a  decorrere
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              11. 
              12. 
              13. (Abrogato). 
              14. 
              15. 
              16. 
              17. 
              18. 
              19. Le obbligazioni  e  i  titoli  similari  emessi  da
          societa' non emittenti strumenti finanziari rappresentativi
          del capitale quotati in mercati regolamentati o in  sistemi
          multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle
          micro-imprese,   come   definite   dalla    raccomandazione
          2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio  2003,  possono
          prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e
          di subordinazione, purche' con scadenza iniziale  uguale  o
          superiore a trentasei mesi. 
              20. La clausola di subordinazione definisce  i  termini
          di postergazione del portatore del titolo ai diritti  degli
          altri  creditori  della  societa'  e   ad   eccezione   dei
          sottoscrittori del solo  capitale  sociale.  Alle  societa'
          emittenti titoli subordinati si applicano le norme  di  cui
          all'art. 2435 del codice civile. 
              Le emissioni di obbligazioni subordinate rientrano  tra
          le emissioni  obbligazionarie  e  ne  rispettano  i  limiti
          massimi fissati dalla legge. 
              21. La clausola di partecipazione regola la  parte  del
          corrispettivo   spettante   al   portatore    del    titolo
          obbligazionario,  commisurandola  al  risultato   economico
          dell'impresa emittente. Il tasso di interesse  riconosciuto
          al portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo) non
          puo' essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento pro
          tempore vigente. La societa' emittente titoli partecipativi
          si obbliga a versare annualmente al soggetto  finanziatore,
          entro trenta giorni  dall'approvazione  del  bilancio,  una
          somma commisurata al  risultato  economico  dell'esercizio,
          nella percentuale indicata all'atto  dell'emissione  (parte
          variabile del corrispettivo). 
              Tale somma e' proporzionale al rapporto tra  il  valore
          nominale delle obbligazioni partecipative e  la  somma  del
          capitale sociale, aumentato della riserva  legale  e  delle
          riserve   disponibili   risultanti   dall'ultimo   bilancio
          approvato,   e   del   medesimo   valore   delle   predette
          obbligazioni. 
              22. Le regole di  calcolo  della  parte  variabile  del
          corrispettivo sono  fissate  all'atto  dell'emissione,  non
          possono   essere   modificate   per   tutta    la    durata
          dell'emissione, sono dipendenti da elementi oggettivi e non
          possono discendere, in tutto o in parte,  da  deliberazioni
          societarie assunte in ciascun esercizio di competenza. 
              23.  La  variabilita'  del  corrispettivo  riguarda  la
          remunerazione dell'investimento e non si applica al diritto
          di rimborso in linea capitale dell'emissione. 
              24.  Qualora  l'emissione  con  clausole  partecipative
          contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il
          vincolo di non ridurre  il  capitale  sociale  se  non  nei
          limiti  dei   dividendi   sull'utile   dell'esercizio,   la
          componente variabile del corrispettivo costituisce  oggetto
          di  specifico  accantonamento  per  onere  nel  conto   dei
          profitti  e  delle  perdite   della   societa'   emittente,
          rappresenta un costo e,  ai  fini  dell'applicazione  delle
          imposte  sui  redditi,  e'  computata  in  diminuzione  del
          reddito dell'esercizio di competenza, a condizione  che  il
          corrispettivo non sia  costituito  esclusivamente  da  tale
          componente variabile. Ad ogni effetto di legge,  gli  utili
          netti annuali si considerano depurati da detta somma. 
              24-bis. La disposizione di cui al comma 24  si  applica
          solamente ai titoli sottoscritti dagli investitori indicati
          nel comma 8. 
              25.  La  parte  variabile  del  corrispettivo  non   e'
          soggetta alla legge 7 marzo 1996, n. 108. 
              26. All'art. 2412 del codice civile, il quinto comma e'
          sostituito dal seguente «I commi primo  e  secondo  non  si
          applicano  alle  emissioni  di  obbligazioni  destinate  ad
          essere  quotate  in  mercati  regolamentati  o  in  sistemi
          multilaterali di negoziazione ovvero  di  obbligazioni  che
          danno il  diritto  di  acquisire  ovvero  di  sottoscrivere
          azioni.». 
              26-bis. Le obbligazioni, le cambiali  finanziarie  e  i
          titoli similari di cui al presente articolo,  le  quote  di
          fondi di investimento che investono  prevalentemente  negli
          anzidetti   strumenti   finanziari,   nonche'   i    titoli
          rappresentativi di operazioni di  cartolarizzazione  aventi
          ad   oggetto    gli    anzidetti    strumenti    finanziari
          costituiscono, anche se non destinati ad  essere  negoziati
          in un mercato regolamentato o in sistemi  multilaterali  di
          negoziazione e anche se privi di valutazione del merito  di
          credito da parte  di  operatori  terzi,  attivi  ammessi  a
          copertura  delle  riserve   tecniche   delle   imprese   di
          assicurazione di cui all'art. 38 del decreto legislativo  7
          settembre 2005, n. 209, e successive  modificazioni.  Entro
          30   giorni   dall'entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, l'IVASS adotta un regolamento che  disciplini
          le misure di  dettaglio  per  la  copertura  delle  riserve
          tecniche   tramite    gli    attivi    sopra    menzionati.
          L'investimento nei titoli e nelle quote di fondi di cui  al
          presente comma  e'  altresi'  compatibile  con  le  vigenti
          disposizioni in materia di limiti di investimento di  fondi
          pensione.». 
              La legge 7 agosto 2012, n. 134 (Conversione  in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
          recante misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187,
          S.O.