(( Art. 14-bis 
 
Disciplina delle capacita' assunzionali delle regioni, degli  enti  e
  delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonche' degli  enti
  locali. 
 
  1.  All'articolo  3  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  comma  5,  quinto  periodo,  le  parole:  «tre  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «cinque anni» e le  parole:  «al  triennio
precedente»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «al   quinquennio
precedente»; 
  b) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti: 
  «5-sexies.  Per  il  triennio   2019-2021,   nel   rispetto   della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le
regioni  e  gli  enti  locali  possono  computare,  ai   fini   della
determinazione delle capacita' assunzionali per ciascuna  annualita',
sia le cessazioni dal servizio del personale  di  ruolo  verificatesi
nell'anno  precedente,  sia   quelle   programmate   nella   medesima
annualita',  fermo  restando  che  le   assunzioni   possono   essere
effettuate soltanto a  seguito  delle  cessazioni  che  producono  il
relativo turn-over. 
  5-septies. I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni  e  dagli
enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale,  sono
tenuti a permanere nella sede di prima destinazione  per  un  periodo
non inferiore a cinque anni.  La  presente  disposizione  costituisce
norma non derogabile dai contratti collettivi». 
  2. In  considerazione  degli  effetti  derivanti  dall'applicazione
dell'articolo 14 del presente decreto e della necessita' di garantire
i livelli essenziali delle prestazioni, gli enti  e  le  aziende  del
Servizio sanitario nazionale possono procedere  all'assunzione  delle
professionalita' occorrenti, anche tenendo conto delle cessazioni  di
personale che intervengono in corso d'anno, purche' in linea  con  la
programmazione regionale e  nel  rispetto  dei  piani  triennali  dei
fabbisogni di personale approvati dalle  regioni  di  appartenenza  e
dell'articolo 17, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. 
  3. Le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto )).