(( Art. 14-ter 
 
               Utilizzo delle graduatorie concorsuali 
                  per l'accesso al pubblico impiego 
 
  1. All'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo le parole: «a concorso» sono aggiunte le seguenti:  «nonche'  di
quelli che si  rendono  disponibili,  entro  i  limiti  di  efficacia
temporale delle graduatorie medesime, fermo restando  il  numero  dei
posti banditi e nel rispetto dell'ordine di  merito,  in  conseguenza
della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di
lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le  graduatorie  possono
essere utilizzate anche per effettuare, entro  i  limiti  percentuali
stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque  in  via  prioritaria
rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11  della  legge  12
marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli  3
e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonche' quelle dei soggetti
titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo
1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,  sebbene  collocati
oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso». 
  2. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo  la  parola:  «scolastico»  sono  inserite  le   seguenti:   «ed
educativo, anche degli enti locali» )).