Art. 14 Responsabilita' del Consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato 1. Il Consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente. 2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la RAI e' chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati. 3. L'inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.