Art. 14 
 
              Funzioni del presidente e del segretario 
                    della Commissione di appello 
 
  1. Salvo quanto stabilito agli articoli 15 e 16, il  presidente  ed
il segretario della Commissione di  appello  esercitano  le  analoghe
funzioni  rispettivamente  previste  per  il  presidente  e  per   il
segretario delle commissioni di degustazione all'art. 9.