(Regolamento-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
                        Decisione del reclamo 
 
    1. Valutata la documentazione in atti,  l'esame  del  reclamo  e'
concluso nei modi di cui all'art. 11, comma 1, quando nuovi  elementi
sopravvenuti nel corso del procedimento evidenziano l'infondatezza  o
l'insussistenza dei presupposti per adottare un provvedimento. 
    2. Fuori dei casi di cui al comma 1, il dipartimento, servizio  o
altra unita' organizzativa competente cura la  predisposizione  dello
schema di provvedimento del Collegio e  lo  sottopone  al  segretario
generale, trasmettendolo nei modi di cui all'art. 15 del  regolamento
del Garante n. 1/2000. 
    3. Il Collegio provvede con propria deliberazione e  adotta,  ove
necessario, i provvedimenti correttivi e sanzionatori di cui all'art.
58,  paragrafo  2,  del  RGPD.  Il  Collegio  provvede  con   propria
deliberazione anche quando rileva l'infondatezza del reclamo. 
    4.  Il  provvedimento  e'  notificato  alle  parti  a  cura   del
dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa che ne ha  curato
l'istruttoria. 
    5. Quando la condotta e' particolarmente risalente nel tempo o ha
esaurito i suoi effetti oppure tali effetti sono stati rimossi o sono
state fornite idonee  assicurazioni  da  parte  del  titolare  o  del
responsabile del  trattamento,  il  dipartimento,  servizio  o  altra
unita' organizzativa competente informa l'istante, ai sensi dell'art.
77, paragrafo 2, del RGPD, ferma restando l'applicazione dei commi 2,
3 e 4 del presente articolo ove ne ricorrano i presupposti.