Art. 14. Decisione del reclamo 1. Valutata la documentazione in atti, l'esame del reclamo e' concluso nei modi di cui all'art. 11, comma 1, quando nuovi elementi sopravvenuti nel corso del procedimento evidenziano l'infondatezza o l'insussistenza dei presupposti per adottare un provvedimento. 2. Fuori dei casi di cui al comma 1, il dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa competente cura la predisposizione dello schema di provvedimento del Collegio e lo sottopone al segretario generale, trasmettendolo nei modi di cui all'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. 3. Il Collegio provvede con propria deliberazione e adotta, ove necessario, i provvedimenti correttivi e sanzionatori di cui all'art. 58, paragrafo 2, del RGPD. Il Collegio provvede con propria deliberazione anche quando rileva l'infondatezza del reclamo. 4. Il provvedimento e' notificato alle parti a cura del dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa che ne ha curato l'istruttoria. 5. Quando la condotta e' particolarmente risalente nel tempo o ha esaurito i suoi effetti oppure tali effetti sono stati rimossi o sono state fornite idonee assicurazioni da parte del titolare o del responsabile del trattamento, il dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa competente informa l'istante, ai sensi dell'art. 77, paragrafo 2, del RGPD, ferma restando l'applicazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo ove ne ricorrano i presupposti.