Art. 14 
 
Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini del Regno Unito  e
  dei loro familiari anche non aventi la cittadinanza  di  uno  Stato
  membro dell'Unione europea presenti sul territorio  nazionale  alla
  data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea 
 
  1. I cittadini del  Regno  Unito  iscritti  in  anagrafe  ai  sensi
dell'art. 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.
30, e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
dell'Unione europea, in possesso della carta di soggiorno  rilasciata
ai sensi degli articoli 10 e 17, del decreto legislativo  n.  30  del
2007, possono chiedere al Questore della provincia in  cui  dimorano,
entro il 31 dicembre 2020, il rilascio del permesso di  soggiorno  UE
per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art.  9,  comma  1,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di
cui  al  comma  1  e'  rilasciato  quando  il  richiedente  soggiorna
regolarmente, in  modo  continuativo,  sul  territorio  nazionale  da
almeno cinque anni alla data di recesso del Regno  Unito  dall'Unione
europea. (( Ai fini della continuita' del soggiorno, si applicano  le
disposizioni di cui all'art. 14, comma 3, del decreto  legislativo  6
febbraio 2007, n. 30. )) 
  (( 3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le  disposizioni
di cui all'art. 5, commi 2-bis e 2-ter, nonche' all'art. 9, commi  2,
4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto legislativo n. 286 del 1998.
)) 
  4. Nel caso in cui non sussista il requisito di cui al comma  2,  i
cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe ai sensi dell'art.  9,
comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.  30,  e  i  loro
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro  dell'Unione
europea, in possesso della carta di  soggiorno  rilasciata  ai  sensi
dell'art. 10 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,  possono
chiedere al Questore, entro il 31 dicembre 2020, il  rilascio  di  un
permesso di soggiorno con le modalita' di cui all'art.  5,  comma  8,
del decreto legislativo n. 286 del 1998. Il permesso di soggiorno  di
cui al presente comma reca la dicitura « per residenza »,  e'  valido
cinque anni e, previa  domanda  corredata  di  nuove  fotografie,  e'
rinnovabile alla scadenza. Si applicano le disposizioni di  cui  agli
articoli 5, commi 2-bis e 2-ter, e 9, commi 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12  e
13 del decreto legislativo n. 286 del 1998. 
  5. I cittadini del Regno Unito e i loro  familiari  non  aventi  la
cittadinanza di uno Stato membro  dell'Unione  europea  titolari  del
permesso di soggiorno di cui al comma 4, possono chiedere il rilascio
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui
al comma 1, se hanno maturato cinque anni di regolare e  continuativo
soggiorno sul territorio nazionale. 
  6.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2021,  le  carte  di  soggiorno
rilasciate ai sensi degli articoli 10 e 17, del  decreto  legislativo
n. 30 del 2007, detenute dai familiari del cittadino del Regno  Unito
non aventi la cittadinanza di uno Stato  membro  dell'Unione  europea
non sono piu' valide per l'attestazione del  regolare  soggiorno  nel
territorio dello Stato. Nei confronti dell'esibitore si applicano  le
disposizioni e le sanzioni previste dall'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo n. 286 del 1998, e si procede ai sensi dell'art.  13  del
medesimo decreto legislativo. Le  disposizioni  di  cui  al  presente
comma si applicano anche al cittadino del  Regno  Unito  regolarmente
iscritto in anagrafe ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2,  del  decreto
legislativo n. 30 del 2007, che entro il  31  dicembre  2020  non  ha
chiesto al Questore della provincia in cui  dimora  il  rilascio  del
permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo. 
  7. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai cittadini del Regno Unito  e
ai loro familiari non aventi la  cittadinanza  di  uno  Stato  membro
dell'Unione  europea  si  applicano  le  disposizioni   del   decreto
legislativo  n.  286  del  1998,  e  del  relativo   regolamento   di
attuazione, salvo quanto previsto nei precedenti commi. 
  8. Il presente articolo si applica soltanto in caso di recesso  del
Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo  e  dalla  data
dell'effettivo recesso. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2 dell'art.
          9  del  decreto  legislativo  6  febbraio   2007,   n.   30
          (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al  diritto
          dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare
          e di soggiornare liberamente  nel  territorio  degli  Stati
          membri): 
              "Art. 9.  Formalita'  amministrative  per  i  cittadini
          dell'Unione ed i loro familiari 
              1. Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare  in
          Italia, ai sensi dell'art. 7 per un periodo superiore a tre
          mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed  il
          nuovo regolamento anagrafico della  popolazione  residente,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30
          maggio 1989, n. 223. 
              2. Fermo quanto previsto dal comma 1,  l'iscrizione  e'
          comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso  ed  e'
          rilasciata  immediatamente  una   attestazione   contenente
          l'indicazione del nome  e  della  dimora  del  richiedente,
          nonche' la data della richiesta. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  10  e  17
          del citato decreto legislativo n. 30 del 2007: 
              "Art. 10.  Carta  di  soggiorno  per  i  familiari  del
          cittadino comunitario non aventi  la  cittadinanza  di  uno
          Stato membro dell'Unione europea 
              1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi  la
          cittadinanza di  uno  Stato  membro,  di  cui  all'art.  2,
          trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio  nazionale,
          richiedono  alla  questura  competente  per  territorio  di
          residenza  la  «Carta  di  soggiorno  di  familiare  di  un
          cittadino  dell'Unione»,  redatta  su  modello  conforme  a
          quello stabilito con decreto del Ministro  dell'interno  da
          emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata  in
          vigore del predetto decreto, e'  rilasciato  il  titolo  di
          soggiorno previsto dalla normativa  vigente  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              2. Al momento della richiesta di rilascio  della  carta
          di soggiorno, al familiare  del  cittadino  dell'Unione  e'
          rilasciata una ricevuta secondo  il  modello  definito  con
          decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1. 
              3.  Per  il  rilascio  della  Carta  di  soggiorno,  e'
          richiesta la presentazione: 
                a) del passaporto o documento equivalente,  in  corso
          di validita'; 
                b)  di   un   documento   rilasciato   dall'autorita'
          competente del Paese di origine o provenienza  che  attesti
          la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare
          a carico ovvero di membro del nucleo familiare  ovvero  del
          familiare  affetto  da  gravi  problemi  di   salute,   che
          richiedono    l'assistenza    personale    del    cittadino
          dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno; 
                c)  dell'attestato   della   richiesta   d'iscrizione
          anagrafica del familiare cittadino dell'Unione; 
                d)  della  fotografia  dell'interessato,  in  formato
          tessera, in quattro esemplari; 
                d-bis) nei casi di cui all'art. 3, comma  2,  lettera
          b), di documentazione ufficiale attestante  l'esistenza  di
          una stabile relazione con il cittadino dell'Unione. 
              4. La carta di soggiorno di familiare di  un  cittadino
          dell'Unione ha una validita' di cinque anni dalla data  del
          rilascio. 
              5. La carta di soggiorno mantiene la propria  validita'
          anche in  caso  di  assenze  temporanee  del  titolare  non
          superiori a sei mesi l'anno, nonche' di assenze  di  durata
          superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di
          assenze  fino  a  dodici  mesi  consecutivi  per  rilevanti
          motivi, quali  la  gravidanza  e  la  maternita',  malattia
          grave, studi o  formazione  professionale  o  distacco  per
          motivi  di   lavoro   in   un   altro   Stato;   e'   onere
          dell'interessato   esibire   la   documentazione   atta   a
          dimostrare  i  fatti  che  consentono  la   perduranza   di
          validita'. 
              6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma
          1 e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e
          del materiale usato per il documento." 
              "Art. 17. Carta di soggiorno permanente per i familiari
          non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
              1. Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la
          cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione  europea,  che
          abbiano maturato il diritto  di  soggiorno  permanente,  la
          Questura rilascia una «Carta di  soggiorno  permanente  per
          familiari di cittadini europei». 
              2. La richiesta di Carta  di  soggiorno  permanente  e'
          presentata  alla  Questura  competente  per  territorio  di
          residenza prima dello  scadere  del  periodo  di  validita'
          della  Carta  di  soggiorno  di  cui  all'art.  10  ed   e'
          rilasciata entro 90 giorni, su modello  conforme  a  quello
          stabilito con decreto del Ministro dell'interno. 
              3. Il rilascio dell'attestazione e' gratuito, salvo  il
          rimborso  del  costo  degli  stampati   o   del   materiale
          utilizzato. 
              4. Le interruzioni di soggiorno che non superino,  ogni
          volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla validita'
          della carta di soggiorno permanente.". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9   del   decreto
          legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero): 
              "Art. 9. (Permesso di soggiorno UE per soggiornanti  di
          lungo periodo) 
              1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni,  di
          un  permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validita',  che
          dimostra la disponibilita'  di  un  reddito  non  inferiore
          all'importo annuo  dell'assegno  sociale  e,  nel  caso  di
          richiesta relativa ai familiari, di un reddito  sufficiente
          secondo i parametri indicati nell'art. 29, comma 3, lettera
          b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi
          previsti dalla legge regionale per gli alloggi di  edilizia
          residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei  requisiti
          di  idoneita'  igienico-sanitaria  accertati   dall'Azienda
          unita' sanitaria locale  competente  per  territorio,  puo'
          chiedere al questore il rilascio del permesso di  soggiorno
          UE per soggiornanti di lungo  periodo,  per  se'  e  per  i
          familiari di cui all'art. 29, comma 1. 
              1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti  di
          lungo  periodo  rilasciato  allo  straniero   titolare   di
          protezione internazionale come definita dall'art. 2,  comma
          l, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
          251,  reca,  nella  rubrica  "annotazioni",   la   dicitura
          "protezione  internazionale  riconosciuta  da  [nome  dello
          Stato membro] il [data]". Se, successivamente  al  rilascio
          del permesso di soggiorno  UE  per  soggiornante  di  lungo
          periodo   allo    straniero    titolare    di    protezione
          internazionale,   la   responsabilita'   della   protezione
          internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali
          che ne disciplinano  il  trasferimento,  e'  trasferita  ad
          altro Stato membro prima del rilascio,  da  parte  di  tale
          Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
          di lungo periodo,  su  richiesta  dello  stesso  Stato,  la
          dicitura "protezione internazionale riconosciuta  da  [nome
          dello Stato membro] il [data]"  e'  aggiornata,  entro  tre
          mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato  membro
          a  cui  la  stessa  e'  stata  trasferita  e  la  data  del
          trasferimento. Se, successivamente al rilascio del permesso
          di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, un altro
          Stato  membro  riconosce  al  soggiornante  la   protezione
          internazionale prima del rilascio, da parte di  tale  Stato
          membro, del permesso di soggiorno UE  per  soggiornanti  di
          lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato,  entro  tre
          mesi  dalla  richiesta,  nella  rubrica  "annotazioni"   e'
          apposta la dicitura "protezione internazionale riconosciuta
          da [nome dello Stato membro] il [data]". 
              1-ter. Ai fini del rilascio del permesso  di  soggiorno
          UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis,
          non e' richiesta  allo  straniero  titolare  di  protezione
          internazionale  ed  ai  suoi  familiari  la  documentazione
          relativa all'idoneita' dell'alloggio di  cui  al  comma  1,
          ferma restando  la  necessita'  di  indicare  un  luogo  di
          residenza ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera  c),  del
          regolamento di attuazione. Per gli  stranieri  titolari  di
          protezione internazionale che si trovano  nelle  condizioni
          di vulnerabilita' di cui all'art. 8, comma 1,  del  decreto
          legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la disponibilita' di un
          alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o
          caritatevoli,  da  parte  di  enti   pubblici   o   privati
          riconosciuti, concorre figurativamente alla  determinazione
          del reddito cui al comma 1 nella misura  del  quindici  per
          cento del relativo importo. 
              2. Il permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di
          lungo periodo e' a tempo  indeterminato  ed  e'  rilasciato
          entro novanta giorni dalla richiesta. 
              2-bis. Il rilascio del permesso  di  soggiorno  UE  per
          soggiornanti   di   lungo   periodo   e'   subordinato   al
          superamento, da  parte  del  richiedente,  di  un  test  di
          conoscenza della  lingua  italiana,  le  cui  modalita'  di
          svolgimento  sono  determinate  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. Nel caso di  permesso  di
          soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attivita'  di
          ricerca presso le  universita'  e  gli  enti  vigilati  dal
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non
          e' richiesto il  superamento  del  test  di  cui  al  primo
          periodo. 
              2-ter. La disposizione di cui al  comma  2-bis  non  si
          applica   allo    straniero    titolare    di    protezione
          internazionale. 
              3. La disposizione di cui al comma  1  non  si  applica
          agli stranieri che: 
                a) soggiornano per  motivi  di  studio  o  formazione
          professionale; 
                b) soggiornano a titolo di protezione temporanea, per
          cure mediche o sono titolari dei permessi di  soggiorno  di
          cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma  12-quater,
          e 42-bis nonche' del permesso di  soggiorno  rilasciato  ai
          sensi dell'art. 32, comma 3,  del  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25 ovvero hanno  chiesto  il  permesso  di
          soggiorno a tale titolo e sono in attesa di  una  decisione
          su tale richiesta; 
                c) hanno chiesto la  protezione  internazionale  come
          definita dall'art. 2, comma  1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo 19 novembre 2007,  n.  251  e  sono  ancora  in
          attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta; 
                d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve
          durata previsto dal presente testo unico e dal  regolamento
          di attuazione; 
                e) godono di  uno  status  giuridico  previsto  dalla
          convenzione   di   Vienna   del   1961   sulle    relazioni
          diplomatiche, dalla convenzione di Vienna  del  1963  sulle
          relazioni  consolari,  dalla  convenzione  del  1969  sulle
          missioni speciali o dalla convenzione di  Vienna  del  1975
          sulla rappresentanza degli Stati nelle loro  relazioni  con
          organizzazioni internazionali di carattere universale. 
              4. Il permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di
          lungo periodo non puo'  essere  rilasciato  agli  stranieri
          pericolosi per  l'ordine  pubblico  o  la  sicurezza  dello
          Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene  conto  anche
          dell'appartenenza dello straniero ad  una  delle  categorie
          indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
          come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto  1988,  n.
          327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
          sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre  1982,  n.
          646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per
          i reati previsti dall'art.  380  del  codice  di  procedura
          penale, nonche',  limitatamente  ai  delitti  non  colposi,
          dall'art. 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di
          un provvedimento di diniego di  rilascio  del  permesso  di
          soggiorno di cui al presente comma il questore tiene  conto
          altresi'  della  durata  del   soggiorno   nel   territorio
          nazionale   e   dell'inserimento   sociale,   familiare   e
          lavorativo dello straniero. 
              4-bis. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il  permesso
          di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al
          comma 1-bis e' rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca
          o cessazione dello status  di  rifugiato  o  di  protezione
          sussidiaria previsti dagli  articoli  9,13,  15  e  18  del
          decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Nei  casi  di
          cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo decreto
          legislativo, allo straniero e' rilasciato  un  permesso  di
          soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,  aggiornato
          con la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1-bis
          ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza
          dei requisiti previsti dal presente testo unico. 
              5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al  comma  1,
          non si computano  i  periodi  di  soggiorno  per  i  motivi
          indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3. 
              5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno  di  cui  al
          comma 1, per il rilascio del permesso di soggiorno  UE  per
          soggiornanti di lungo periodo di cui  al  comma  1-bis,  e'
          effettuato a partire  dalla  data  di  presentazione  della
          domanda di protezione internazionale in base alla quale  la
          protezione internazionale e' stata riconosciuta. 
              6. Le assenze dello straniero dal territorio  nazionale
          non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1  e
          sono incluse nel computo del medesimo periodo  quando  sono
          inferiori  a  sei   mesi   consecutivi   e   non   superano
          complessivamente dieci  mesi  nel  quinquennio,  salvo  che
          detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere
          agli obblighi militari, da gravi e  documentati  motivi  di
          salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi. 
              7. Il permesso di  soggiorno  di  cui  al  comma  1  e'
          revocato: 
                a) se e' stato acquisito fraudolentemente; 
                b) in caso di espulsione, di cui al comma 9; 
                c) quando mancano o vengano a mancare  le  condizioni
          per il rilascio, di cui al comma 4; 
                d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione  per
          un periodo di dodici mesi consecutivi; 
                e) in caso di conferimento di permesso  di  soggiorno
          di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione
          europea, previa comunicazione da parte di  quest'ultimo,  e
          comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato  per
          un periodo superiore a sei anni. 
              8. Lo straniero al quale e' stato revocato il  permesso
          di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del  comma  7,
          puo' riacquistarlo, con  le  stesse  modalita'  di  cui  al
          presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al  comma
          1, e' ridotto a tre anni. 
              9. Allo straniero, cui sia stato revocato  il  permesso
          di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui
          confronti  non  debba  essere  disposta   l'espulsione   e'
          rilasciato un permesso  di  soggiorno  per  altro  tipo  in
          applicazione del presente testo unico. 
              10.  Nei  confronti  del  titolare  del   permesso   di
          soggiorno   UE   per   soggiornanti   di   lungo   periodo,
          l'espulsione puo' essere disposta: 
                a) per gravi motivi di ordine  pubblico  o  sicurezza
          dello Stato; 
                b)  nei  casi  di  cui  all'art.  3,  comma  1,   del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
                c)  quando  lo  straniero  appartiene  ad  una  delle
          categorie indicate all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956,
          n. 1423, ovvero all'art. 1 della legge 31 maggio  1965,  n.
          575,  sempre  che  sia  stata  applicata,  anche   in   via
          cautelare, una delle misure di cui all'art. 14 della  legge
          19 marzo 1990, n. 55. 
              10-bis. L'espulsione del rifugiato  o  dello  straniero
          ammesso alla protezione sussidiaria e titolare del permesso
          di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al
          comma 1-bis,  e'  disciplinata  dall'art.  20  del  decreto
          legislativo 19 novembre 2007, n. 251. 
              11.  Ai  fini  dell'adozione   del   provvedimento   di
          espulsione di  cui  al  comma  10,  si  tiene  conto  anche
          dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno  sul
          territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per
          l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di  legami
          familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza
          di tali vincoli con il Paese di origine. 
              11-bis. Nei confronti dello straniero, il cui  permesso
          di soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo  riporta
          l'annotazione  relativa  alla  titolarita'  di   protezione
          internazionale, e dei suoi familiari,  l'allontanamento  e'
          effettuato verso lo Stato membro  che  ha  riconosciuto  la
          protezione internazionale, previa conferma da parte di tale
          Stato della attualita' della protezione. Nel caso ricorrano
          i presupposti di cui all'art. 20 del decreto legislativo 19
          novembre  2007,  n.  251,  l'allontanamento   puo'   essere
          effettuato  fuori  dal  territorio   dell'Unione   europea,
          sentito lo Stato membro che ha riconosciuto  la  protezione
          internazionale, fermo restando il rispetto del principio di
          cui all'art. 19, comma 1. 
              12.  Oltre  a  quanto   previsto   per   lo   straniero
          regolarmente soggiornante nel territorio  dello  Stato,  il
          titolare del permesso di soggiorno UE per  soggiornanti  di
          lungo periodo puo': 
                a)  fare  ingresso  nel   territorio   nazionale   in
          esenzione di visto e circolare liberamente  sul  territorio
          nazionale salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 6; 
                b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita'
          lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge
          espressamente riserva al cittadino o vieta allo  straniero.
          Per lo svolgimento di attivita' di lavoro  subordinato  non
          e' richiesta la stipula del contratto di soggiorno  di  cui
          all'art. 5-bis; 
                c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale,
          di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni  in
          materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative
          all'accesso a beni e servizi a disposizione  del  pubblico,
          compreso l'accesso  alla  procedura  per  l'ottenimento  di
          alloggi di edilizia residenziale pubblica,  salvo  che  sia
          diversamente  disposto  e   sempre   che   sia   dimostrata
          l'effettiva  residenza  dello  straniero   sul   territorio
          nazionale; 
                d) partecipare alla  vita  pubblica  locale,  con  le
          forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa. 
              13.  E'  autorizzata  la  riammissione  sul  territorio
          nazionale dello straniero espulso  da  altro  Stato  membro
          dell'Unione europea titolare del permesso di  soggiorno  UE
          per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non
          costituisce  un  pericolo  per  l'ordine  pubblico   e   la
          sicurezza dello Stato. 
              13-bis. E' autorizzata, altresi', la  riammissione  sul
          territorio nazionale dello straniero titolare del  permesso
          di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  titolare
          di protezione internazionale  allontanato  da  altro  Stato
          membro dell'Unione europea e  dei  suoi  familiari,  quando
          nella  rubrica  'annotazioni'  del  medesimo  permesso   e'
          riportato  che  la  protezione  internazionale   e'   stata
          riconosciuta   dall'Italia.   Entro   trenta   giorni   dal
          ricevimento della relativa richiesta  di  informazione,  si
          provvede a comunicare allo Stato membro richiedente  se  lo
          straniero beneficia ancora  della  protezione  riconosciuta
          dall'Italia.". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art.  14
          del citato decreto legislativo n. 30 del 2007: 
              "Art. 14. Diritto di soggiorno permanente 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. La continuita' del soggiorno non e' pregiudicata  da
          assenze che non superino complessivamente sei mesi  l'anno,
          nonche' da assenze di durata superiore  per  l'assolvimento
          di obblighi militari ovvero da assenze fino a  dodici  mesi
          consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e  la
          maternita',   malattia   grave,    studi    o    formazione
          professionale o distacco per motivi di lavoro in  un  altro
          Stato membro o in un Paese terzo. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 2-bis, 2-ter  e
          8 dell'art. 5 del citato decreto  legislativo  n.  286  del
          1998: 
              "Art. 5. (Permesso di soggiorno) 
              1. - 2. (Omissis). 
              2-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  permesso   di
          soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. 
              2-ter. La  richiesta  di  rilascio  e  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno e' sottoposta  al  versamento  di  un
          contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
          un  massimo  di  200  euro   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno, che  stabilisce  altresi'  le  modalita'  del
          versamento  nonche'  le  modalita'  di   attuazione   della
          disposizione di  cui  all'art.  14-bis,  comma  2.  Non  e'
          richiesto il versamento del contributo per il  rilascio  ed
          il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  per  asilo,  per
          richiesta di asilo, per protezione  sussidiaria,  per  cure
          mediche nonche' dei  permessi  di  soggiorno  di  cui  agli
          articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis,
          e del permesso di soggiorno rilasciato ai  sensi  dell'art.
          32, comma 3, del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.
          25. 
              3. - 7-quater. (Omissis). 
              8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno  di
          cui all'art. 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
          tecnologia avanzata con caratteristiche  anticontraffazione
          conformi ai modelli da approvare con decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione
          e le tecnologie, in  attuazione  del  regolamento  (CE)  n.
          1030/2002 del Consiglio, del 13  giugno  2002,  riguardante
          l'adozione  di  un  modello  uniforme  per  i  permessi  di
          soggiorno  rilasciati  a  cittadini  di  Paesi  terzi.   Il
          permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in
          conformita' ai  predetti  modelli  recano  inoltre  i  dati
          personali previsti, per la carta di identita' e  gli  altri
          documenti elettronici, dall'art. 36 del testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 6, comma  3,  e
          dell'art. 13 del citato  decreto  legislativo  n.  286  del
          1998: 
              "Art. 6. (Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno) 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. Lo straniero che,  a  richiesta  degli  ufficiali  e
          agenti  di  pubblica  sicurezza,   non   ottempera,   senza
          giustificato   motivo,   all'ordine   di   esibizione   del
          passaporto o di altro documento di  identificazione  e  del
          permesso di soggiorno o di altro  documento  attestante  la
          regolare presenza nel territorio dello Stato e' punito  con
          l'arresto fino ad un anno e  con  l'ammenda  fino  ad  euro
          2.000. 
              (Omissis)." 
              "Art. 13. (Espulsione amministrativa) 
              1. Per motivi di ordine pubblico o di  sicurezza  dello
          Stato, il Ministro dell'interno puo' disporre  l'espulsione
          dello straniero anche non residente  nel  territorio  dello
          Stato,  dandone  preventiva  notizia  al   Presidente   del
          Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. 
              2. L'espulsione e'  disposta  dal  prefetto,  caso  per
          caso, quando lo straniero: 
                a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
          ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai  sensi
          dell'art. 10; 
                b) si e' trattenuto nel  territorio  dello  Stato  in
          assenza della  comunicazione  di  cui  all'art.  27,  comma
          1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel
          termine prescritto, salvo che  il  ritardo  sia  dipeso  da
          forza maggiore, ovvero quando il permesso di  soggiorno  e'
          stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da
          piu' di sessanta giorni  e  non  ne  e'  stato  chiesto  il
          rinnovo  ovvero  se  lo  straniero  si  e'  trattenuto  sul
          territorio dello Stato in violazione dell'art. 1, comma  3,
          della legge 28 maggio 2007, n. 68; 
                c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli
          articoli 1, 4 e 16, del  decreto  legislativo  6  settembre
          2011, n. 159. 
              2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione  ai
          sensi del comma 2, lettere a) e  b),  nei  confronti  dello
          straniero che ha esercitato il diritto al  ricongiungimento
          familiare  ovvero  del  familiare  ricongiunto,  ai   sensi
          dell'art. 29, si tiene anche conto  della  natura  e  della
          effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato,  della
          durata del suo soggiorno nel territorio  nazionale  nonche'
          dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
          il suo Paese d'origine. 
              2-ter.  L'espulsione  non  e'  disposta,  ne'  eseguita
          coattivamente  qualora  il  provvedimento  sia  stato  gia'
          adottato, nei confronti  dello  straniero  identificato  in
          uscita dal territorio  nazionale  durante  i  controlli  di
          polizia alle frontiere esterne. 
              3. L'espulsione e' disposta in ogni  caso  con  decreto
          motivato immediatamente esecutivo, anche  se  sottoposto  a
          gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando  lo
          straniero e' sottoposto a  procedimento  penale  e  non  si
          trova  in  stato  di  custodia  cautelare  in  carcere,  il
          questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
          osta all'autorita' giudiziaria, che puo'  negarlo  solo  in
          presenza di inderogabili esigenze processuali  valutate  in
          relazione   all'accertamento   della   responsabilita'   di
          eventuali concorrenti nel reato o imputati in  procedimenti
          per reati connessi, e all'interesse della  persona  offesa.
          In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa  fino
          a quando l'autorita'  giudiziaria  comunica  la  cessazione
          delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il  nulla
          osta, provvede all'espulsione con le modalita'  di  cui  al
          comma  4.  Il  nulla  osta  si  intende  concesso   qualora
          l'autorita' giudiziaria non  provveda  entro  sette  giorni
          dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa  della
          decisione sulla richiesta di nulla osta, il  questore  puo'
          adottare la misura del trattenimento presso  un  centro  di
          permanenza per i rimpatri ai sensi dell'art. 14. 
              3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo,  il
          giudice rilascia il nulla osta  all'atto  della  convalida,
          salvo che applichi la misura della  custodia  cautelare  in
          carcere ai sensi dell'art. 391,  comma  5,  del  codice  di
          procedura penale, o che ricorra una delle  ragioni  per  le
          quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi  del  comma
          3. 
              3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3  si  applicano
          anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
          che sia stata revocata o dichiarata estinta  per  qualsiasi
          ragione la  misura  della  custodia  cautelare  in  carcere
          applicata nei suoi confronti. Il  giudice,  con  lo  stesso
          provvedimento con il quale revoca o  dichiara  l'estinzione
          della  misura,  decide  sul   rilascio   del   nulla   osta
          all'esecuzione   dell'espulsione.   Il   provvedimento   e'
          immediatamente comunicato al questore. 
              3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
          il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
          non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone  il
          giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a  procedere.  E'
          sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
          comma dell'art. 240 del  codice  penale.  Si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. 
              3-quinquies.   Se   lo   straniero   espulso    rientra
          illegalmente nel territorio dello Stato prima  del  termine
          previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
          del termine di prescrizione del reato  piu'  grave  per  il
          quale si era  proceduto  nei  suoi  confronti,  si  applica
          l'art. 345 del codice di procedura penale. Se lo  straniero
          era stato scarcerato per decorrenza dei termini  di  durata
          massima   della   custodia   cautelare,   quest'ultima   e'
          ripristinata a norma dell'art. 307 del codice di  procedura
          penale. 
              3-sexies. 
              3-septies. Nei  confronti  dello  straniero  sottoposto
          alle pene della permanenza  domiciliare  o  del  lavoro  di
          pubblica utilita' per i reati  di  cui  all'art.  10-bis  o
          all'art. 14, commi 5-ter e 5-quater, l'espulsione  prevista
          dal presente articolo e' eseguita in ogni caso e  i  giorni
          residui di permanenza domiciliare o di lavoro  di  pubblica
          utilita' non eseguiti si  convertono  nella  corrispondente
          pena pecuniaria secondo i criteri  di  ragguaglio  indicati
          nei commi 2 e 6 dell'art. 55  del  decreto  legislativo  28
          agosto 2000, n. 274. 
              4.  L'espulsione   e'   eseguita   dal   questore   con
          accompagnamento  alla  frontiera  a   mezzo   della   forza
          pubblica: 
                a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2,  lettera  c),
          del presente articolo  ovvero  all'art.  3,  comma  1,  del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
                b) quando sussiste il rischio  di  fuga,  di  cui  al
          comma 4-bis; 
                c) quando la domanda  di  permesso  di  soggiorno  e'
          stata  respinta  in  quanto  manifestamente   infondata   o
          fraudolenta; 
                d)  qualora,  senza  un   giustificato   motivo,   lo
          straniero non abbia osservato il termine  concesso  per  la
          partenza volontaria, di cui al comma 5; 
                e) quando lo straniero abbia violato anche una  delle
          misure di cui al comma 5.2 e  di  cui  all'art.  14,  comma
          1-bis; 
                f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle
          altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione  dello
          straniero come sanzione penale o come  conseguenza  di  una
          sanzione penale; 
                g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1. 
              4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al  comma
          4, lettera b), qualora ricorra almeno  una  delle  seguenti
          circostanze da cui il prefetto accerti, caso per  caso,  il
          pericolo che lo straniero possa sottrarsi  alla  volontaria
          esecuzione del provvedimento di espulsione: 
                a)  mancato  possesso  del  passaporto  o  di   altro
          documento equipollente, in corso di validita'; 
                b)  mancanza  di   idonea   documentazione   atta   a
          dimostrare la  disponibilita'  di  un  alloggio  ove  possa
          essere agevolmente rintracciato; 
                c)  avere  in  precedenza  dichiarato   o   attestato
          falsamente le proprie generalita'; 
                d) non avere ottemperato  ad  uno  dei  provvedimenti
          emessi dalla  competente  autorita',  in  applicazione  dei
          commi 5 e 13, nonche' dell'art. 14; 
                e) avere violato anche una delle  misure  di  cui  al
          comma 5.2. 
              5.  Lo  straniero,  destinatario  di  un  provvedimento
          d'espulsione,  qualora  non  ricorrano  le  condizioni  per
          l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al  comma
          4, puo'  chiedere  al  prefetto,  ai  fini  dell'esecuzione
          dell'espulsione,  la  concessione  di  un  periodo  per  la
          partenza  volontaria,   anche   attraverso   programmi   di
          rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'art.  14-ter.
          Il prefetto,  valutato  il  singolo  caso,  con  lo  stesso
          provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare
          volontariamente il territorio nazionale, entro  un  termine
          compreso tra 7  e  30  giorni.  Tale  termine  puo'  essere
          prorogato,  ove  necessario,  per   un   periodo   congruo,
          commisurato   alle   circostanze   specifiche   del    caso
          individuale, quali la durata del soggiorno  nel  territorio
          nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la  scuola
          ovvero  di  altri  legami  familiari  e  sociali,   nonche'
          l'ammissione  a  programmi  di  rimpatrio   volontario   ed
          assistito, di cui all'art. 14-ter. La  questura,  acquisita
          la prova dell'avvenuto rimpatrio  dello  straniero,  avvisa
          l'autorita' giudiziaria competente per  l'accertamento  del
          reato previsto dall'art. 10-bis, ai fini di cui al comma  5
          del medesimo articolo. Le disposizioni del  presente  comma
          non si applicano, comunque, allo straniero destinatario  di
          un provvedimento di respingimento, di cui all'art. 10. 
              5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura
          provvede a dare adeguata informazione allo straniero  della
          facolta'  di  richiedere  un  termine   per   la   partenza
          volontaria, mediante  schede  informative  plurilingue.  In
          caso di mancata  richiesta  del  termine,  l'espulsione  e'
          eseguita ai sensi del comma 4. 
              5.2. Laddove sia concesso un termine  per  la  partenza
          volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare
          la  disponibilita'  di   risorse   economiche   sufficienti
          derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato  al
          termine  concesso,  compreso  tra  una  e  tre   mensilita'
          dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone,  altresi',
          una o piu' delle seguenti misure: 
                a)  consegna  del  passaporto   o   altro   documento
          equipollente  in  corso  di  validita',  da  restituire  al
          momento della partenza; 
                b) obbligo di  dimora  in  un  luogo  preventivamente
          individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; 
                c) obbligo  di  presentazione,  in  giorni  ed  orari
          stabiliti,  presso  un   ufficio   della   forza   pubblica
          territorialmente competente. Le misure di  cui  al  secondo
          periodo sono adottate con provvedimento  motivato,  che  ha
          effetto dalla notifica all'interessato, disposta  ai  sensi
          dell'art. 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante  l'avviso
          che lo stesso ha facolta' di presentare personalmente  o  a
          mezzo di difensore memorie o  deduzioni  al  giudice  della
          convalida. Il provvedimento  e'  comunicato  entro  48  ore
          dalla  notifica  al  giudice   di   pace   competente   per
          territorio. Il giudice,  se  ne  ricorrono  i  presupposti,
          dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. 
              Le misure,  su  istanza  dell'interessato,  sentito  il
          questore, possono essere modificate o revocate dal  giudice
          di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette
          misure e' punito con la multa da 3.000 a  18.000  euro.  In
          tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero,  non
          e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui al  comma  3
          da    parte    dell'autorita'    giudiziaria     competente
          all'accertamento   del   reato.    Il    questore    esegue
          l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante
          le modalita' previste all'art. 14. 
              5-bis.  Nei  casi  previsti  al  comma  4  il  questore
          comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto  ore
          dalla sua adozione, al  giudice  di  pace  territorialmente
          competente  il  provvedimento  con  il  quale  e'  disposto
          l'accompagnamento   alla   frontiera.   L'esecuzione    del
          provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
          nazionale e' sospesa fino alla decisione  sulla  convalida.
          L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
          con  la   partecipazione   necessaria   di   un   difensore
          tempestivamente  avvertito.  L'interessato   e'   anch'esso
          tempestivamente informato e condotto nel luogo  in  cui  il
          giudice  tiene   l'udienza.   Lo   straniero   e'   ammesso
          all'assistenza legale da parte di un difensore  di  fiducia
          munito  di  procura  speciale.  Lo  straniero  e'  altresi'
          ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello  Stato,  e,
          qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un
          difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti
          iscritti nella tabella di cui all'art. 29  delle  norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, nonche', ove necessario,  da  un  interprete.
          L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare  in
          giudizio  personalmente  anche  avvalendosi  di  funzionari
          appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
          con decreto motivato, entro le quarantotto ore  successive,
          verificata l'osservanza dei  termini,  la  sussistenza  dei
          requisiti  previsti  dal  presente   articolo   e   sentito
          l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
          procedimento  di  convalida,  lo   straniero   espulso   e'
          trattenuto in uno dei centri di permanenza per  i  rimpatri
          di cui all'art. 14, salvo che il procedimento possa  essere
          definito  nel  luogo  in   cui   e'   stato   adottato   il
          provvedimento   di   allontanamento   anche    prima    del
          trasferimento in uno dei centri disponibili,  ovvero  salvo
          nel caso in cui non vi  sia  disponibilita'  di  posti  nei
          Centri di cui  all'art.  14  ubicati  nel  circondario  del
          Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice  di
          pace,  su  richiesta  del  questore,  con  il  decreto   di
          fissazione dell'udienza di convalida, puo'  autorizzare  la
          temporanea   permanenza   dello   straniero,   sino    alla
          definizione del  procedimento  di  convalida  in  strutture
          diverse e idonee  nella  disponibilita'  dell'Autorita'  di
          pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo
          precedente permangono anche dopo l'udienza di convalida, il
          giudice puo' autorizzare la permanenza,  in  locali  idonei
          presso   l'ufficio   di   frontiera    interessato,    sino
          all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non
          oltre  le  quarantotto  ore   successive   all'udienza   di
          convalida. Le strutture ed  i  locali  di  cui  ai  periodi
          precedenti garantiscono  condizioni  di  trattenimento  che
          assicurino il rispetto della dignita' della persona. Quando
          la   convalida   e'   concessa,   il    provvedimento    di
          accompagnamento alla frontiera  diventa  esecutivo.  Se  la
          convalida non  e'  concessa  ovvero  non  e'  osservato  il
          termine per la decisione,  il  provvedimento  del  questore
          perde ogni effetto. Avverso  il  decreto  di  convalida  e'
          proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
          sospende l'esecuzione  dell'allontanamento  dal  territorio
          nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale  il
          giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre  dal
          momento  della   comunicazione   del   provvedimento   alla
          cancelleria. 
              5-ter. Al  fine  di  assicurare  la  tempestivita'  del
          procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi
          4 e 5, ed all'art. 14, comma 1, le questure  forniscono  al
          giudice di pace, nei limiti delle risorse  disponibili,  il
          supporto  occorrente  e  la  disponibilita'  di  un  locale
          idoneo. 
              6. 
              7. Il decreto di espulsione e il provvedimento  di  cui
          al  comma  1  dell'art.  14,  nonche'   ogni   altro   atto
          concernente l'ingresso, il soggiorno e  l'espulsione,  sono
          comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
          modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
          da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
          francese, inglese o spagnola. 
              8.  Avverso  il  decreto  di  espulsione  puo'   essere
          presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria.  Le
          controversie di cui al  presente  comma  sono  disciplinate
          dall'art. 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011,  n.
          150. 
              9. 
              10. 
              11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la
          tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
          disciplinata dal codice del processo amministrativo. 
              12.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  19,  lo
          straniero espulso e' rinviato allo Stato  di  appartenenza,
          ovvero, quando  cio'  non  sia  possibile,  allo  Stato  di
          provenienza. 
              13. Lo straniero destinatario di  un  provvedimento  di
          espulsione non puo' rientrare nel  territorio  dello  Stato
          senza   una   speciale    autorizzazione    del    Ministro
          dell'interno. In caso  di  trasgressione  lo  straniero  e'
          punito con la reclusione  da  uno  a  quattro  anni  ed  e'
          nuovamente  espulso  con  accompagnamento  immediato   alla
          frontiera. La disposizione di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma non si applica nei confronti dello straniero
          gia' espulso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere  a)  e
          b), per il quale e' stato autorizzato il  ricongiungimento,
          ai sensi dell'art. 29. 
              13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
          trasgressore del divieto di reingresso  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che,  gia'
          denunciato per il reato di cui  al  comma  13  ed  espulso,
          abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si  applica
          la pena della reclusione da uno a cinque anni. 
              13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e  13-bis  e'
          obbligatorio l'arresto dell'autore del  fatto  anche  fuori
          dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo. 
              14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un  periodo
          non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni,  la
          cui  durata  e'  determinata  tenendo  conto  di  tutte  le
          circostanze  pertinenti  il  singolo  caso.  Nei  casi   di
          espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2,  lettera  c),
          del presente articolo ovvero ai sensi dell'art. 3, comma 1,
          del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,  n.  155,  puo'
          essere previsto un termine superiore a cinque anni, la  cui
          durata e' determinata tenendo conto di tutte le circostanze
          pertinenti  il  singolo  caso.  Per  i   provvedimenti   di
          espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al  comma
          13 decorre dalla scadenza  del  termine  assegnato  e  puo'
          essere revocato, su istanza dell'interessato, a  condizione
          che fornisca la  prova  di  avere  lasciato  il  territorio
          nazionale entro il termine di cui al comma 5. 
              14-bis. Il divieto di cui al  comma  13  e'  registrato
          dall'autorita' di pubblica sicurezza e inserito nel sistema
          di informazione Schengen, di cui  al  regolamento  (CE)  n.
          1987/2006 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  20
          dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno
          nel territorio degli Stati  membri  della  Unione  europea,
          nonche' degli Stati non membri cui si applica  l'acquis  di
          Schengen. 
              14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali  con
          altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in
          data anteriore al 13 gennaio  2009,  lo  straniero  che  si
          trova nelle condizioni  di  cui  al  comma  2  puo'  essere
          rinviato verso tali Stati. 
              15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si  applicano
          allo  straniero  che  dimostri  sulla  base   di   elementi
          obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
          della data di entrata in vigore della legge 6  marzo  1998,
          n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura  di
          cui all'art. 14, comma 1. 
              16.  L'onere  derivante  dal  comma  10  del   presente
          articolo e' valutato in euro 2.065.827,59 (lire 4 miliardi)
          per l'anno 1997 e in euro 4.131.655,19  (lire  8  miliardi)
          annui a decorrere dall'anno 1998." 
              - Il citato decreto legislativo  n.  286  del  1998  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191,
          supplemento ordinario.