(( Art. 14 bis 
 
          Disposizioni concernenti il personale dei comuni 
 
  1. Tenuto conto degli eventi  sismici  di  cui  alla  delibera  del
Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e del conseguente  numero
di procedimenti facenti carico ai comuni della  citta'  metropolitana
di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere  con
contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo  259,
comma 6, del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui  all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  di  cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019  e  di  euro
1.660.000  per  l'anno  2020,  ulteriori  unita'  di  personale   con
professionalita'  di  tipo  tecnico  o  amministrativo-contabile,  in
particolare fino a 40 unita' complessive per ciascuno degli anni 2019
e 2020. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite  di  euro  830.000
per l'anno 2019 e di euro 1.660.000 per l'anno 2020, con  le  risorse
disponibili nella  contabilita'  speciale  intestata  al  Commissario
straordinario per la ricostruzione nei  territori  dei  comuni  della
citta' metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8. 
  2. Nei limiti delle risorse finanziarie  previste  dal  comma  1  e
delle unita' di personale assegnate con i  provvedimenti  di  cui  al
comma  3,  i  comuni  della  citta'  metropolitana  di  Catania,  con
efficacia limitata agli anni 2019 e  2020,  possono  incrementare  la
durata della prestazione lavorativa dei rapporti di  lavoro  a  tempo
parziale gia' in  essere  con  professionalita'  di  tipo  tecnico  o
amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della  spesa  di
personale di cui all'articolo  9,  comma  28,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  3. Con provvedimento del Commissario straordinario sono determinati
i profili professionali e il numero massimo delle unita' di personale
che ciascun comune e' autorizzato ad assumere per le esigenze di  cui
al  comma  1,  anche  stipulando  contratti  a  tempo  parziale.   Il
provvedimento e' adottato sulla base delle  richieste  che  i  comuni
avanzano al  Commissario  medesimo.  Ciascun  comune  puo'  stipulare
contratti a tempo parziale per un numero di unita' di personale anche
superiore a quello di cui viene autorizzata l'assunzione, nei  limiti
delle risorse finanziarie corrispondenti alle assunzioni  autorizzate
con il provvedimento di cui al presente comma. 
  4. Le assunzioni sono effettuate con facolta'  di  attingere  dalle
graduatorie  vigenti,  formate   anche   per   assunzioni   a   tempo
indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze.
E' data facolta' di  attingere  alle  graduatorie  vigenti  di  altre
amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Qualora  nelle
graduatorie suddette non risulti individuabile personale del  profilo
professionale richiesto,  il  comune  puo'  procedere  all'assunzione
previa selezione pubblica, anche  per  soli  titoli,  sulla  base  di
criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'. 
  5. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal  comma
4  e  limitatamente   allo   svolgimento   di   compiti   di   natura
tecnico-amministrativa  strettamente  connessi  ai  servizi  sociali,
all'attivita' di  progettazione,  all'attivita'  di  affidamento  dei
lavori, dei servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei
lavori e di  controllo  sull'esecuzione  degli  appalti,  nell'ambito
delle risorse a tal fine previste, i comuni di cui all'allegato 1, in
deroga ai vincoli di contenimento della spesa  di  personale  di  cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296,  possono  sottoscrivere  contratti  di  lavoro  autonomo  di
collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli  effetti
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, con durata non superiore al 31 dicembre  2019.  I  contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo
possono essere rinnovati, anche in deroga alla normativa vigente, per
una sola volta e per una durata non superiore al  31  dicembre  2020,
limitatamente alle unita' di personale che non  sia  stato  possibile
reclutare secondo le procedure di cui  al  comma  4.  La  durata  dei
contratti  di  lavoro  autonomo  e  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa non  puo'  andare  oltre,  anche  in  caso  di  rinnovo,
l'immissione in servizio del personale reclutato secondo le procedure
previste dal comma 4. 
  6. I contratti previsti  dal  comma  5  possono  essere  stipulati,
previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della  sussistenza  di
un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con  esperti  di
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo
amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi
professionali  ovvero  abilitati  all'esercizio   della   professione
relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito  dell'edilizia
o delle opere pubbliche. Ai fini della  determinazione  del  compenso
dovuto agli esperti, che, in ogni caso,  non  puo'  essere  superiore
alle voci di natura fissa e continuativa  del  trattamento  economico
previsto per il personale dipendente appartenente  alla  categoria  D
dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  del  comparto  Funzioni
locali, si applicano le previsioni  dell'articolo  2,  comma  1,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,   relativamente   alla   non
obbligatorieta' delle vigenti tariffe professionali fisse o minime. 
  7. Le assegnazioni delle risorse  finanziarie,  necessarie  per  la
sottoscrizione dei contratti previsti dal comma  6,  sono  effettuate
con  provvedimento  del  Commissario  straordinario,  assicurando  la
possibilita' per ciascun comune interessato di stipulare contratti di
lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. ))