Art. 14 bis 
 
 
          Disposizioni concernenti il personale dei comuni 
 
  1. Tenuto conto degli eventi  sismici  di  cui  alla  delibera  del
Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e del conseguente  numero
di procedimenti facenti carico ai comuni della  citta'  metropolitana
di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere  con
contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo  259,
comma 6, del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui  all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  di  cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019  e  di  euro
1.660.000  per  l'anno  2020,  ulteriori  unita'  di  personale   con
professionalita'  di  tipo  tecnico  o  amministrativo-contabile,  in
particolare fino a 40 unita' complessive per ciascuno degli anni 2019
e 2020. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite  di  euro  830.000
per l'anno 2019 e di euro 1.660.000 per l'anno 2020, con  le  risorse
disponibili nella  contabilita'  speciale  intestata  al  Commissario
straordinario per la ricostruzione nei  territori  dei  comuni  della
citta' metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8. 
  2. Nei limiti delle risorse finanziarie  previste  dal  comma  1  e
delle unita' di personale assegnate con i  provvedimenti  di  cui  al
comma  3,  i  comuni  della  citta'  metropolitana  di  Catania,  con
efficacia limitata agli anni 2019 e  2020,  possono  incrementare  la
durata della prestazione lavorativa dei rapporti di  lavoro  a  tempo
parziale gia' in  essere  con  professionalita'  di  tipo  tecnico  o
amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della  spesa  di
personale di cui all'articolo  9,  comma  28,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  3. Con provvedimento del Commissario straordinario sono determinati
i profili professionali e il numero massimo delle unita' di personale
che ciascun comune e' autorizzato ad assumere per le esigenze di  cui
al  comma  1,  anche  stipulando  contratti  a  tempo  parziale.   Il
provvedimento e' adottato sulla base delle  richieste  che  i  comuni
avanzano al  Commissario  medesimo.  Ciascun  comune  puo'  stipulare
contratti a tempo parziale per un numero di unita' di personale anche
superiore a quello di cui viene autorizzata l'assunzione, nei  limiti
delle risorse finanziarie corrispondenti alle assunzioni  autorizzate
con il provvedimento di cui al presente comma. 
  4. Le assunzioni sono effettuate con facolta'  di  attingere  dalle
graduatorie  vigenti,  formate   anche   per   assunzioni   a   tempo
indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze.
E' data facolta' di  attingere  alle  graduatorie  vigenti  di  altre
amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Qualora  nelle
graduatorie suddette non risulti individuabile personale del  profilo
professionale richiesto,  il  comune  puo'  procedere  all'assunzione
previa selezione pubblica, anche  per  soli  titoli,  sulla  base  di
criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'. 
  5. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal  comma
4  e  limitatamente   allo   svolgimento   di   compiti   di   natura
tecnico-amministrativa  strettamente  connessi  ai  servizi  sociali,
all'attivita' di  progettazione,  all'attivita'  di  affidamento  dei
lavori, dei servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei
lavori e di  controllo  sull'esecuzione  degli  appalti,  nell'ambito
delle risorse a tal fine previste, i comuni di cui all'allegato 1, in
deroga ai vincoli di contenimento della spesa  di  personale  di  cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296,  possono  sottoscrivere  contratti  di  lavoro  autonomo  di
collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli  effetti
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, con durata non superiore al 31 dicembre  2019.  I  contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo
possono essere rinnovati, anche in deroga alla normativa vigente, per
una sola volta e per una durata non superiore al  31  dicembre  2020,
limitatamente alle unita' di personale che non  sia  stato  possibile
reclutare secondo le procedure di cui  al  comma  4.  La  durata  dei
contratti  di  lavoro  autonomo  e  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa non  puo'  andare  oltre,  anche  in  caso  di  rinnovo,
l'immissione in servizio del personale reclutato secondo le procedure
previste dal comma 4. 
  6. I contratti previsti  dal  comma  5  possono  essere  stipulati,
previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della  sussistenza  di
un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con  esperti  di
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo
amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi
professionali  ovvero  abilitati  all'esercizio   della   professione
relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito  dell'edilizia
o delle opere pubbliche. Ai fini della  determinazione  del  compenso
dovuto agli esperti, che, in ogni caso,  non  puo'  essere  superiore
alle voci di natura fissa e continuativa  del  trattamento  economico
previsto per il personale dipendente appartenente  alla  categoria  D
dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  del  comparto  Funzioni
locali, si applicano le previsioni  dell'articolo  2,  comma  1,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,   relativamente   alla   non
obbligatorieta' delle vigenti tariffe professionali fisse o minime. 
  7. Le assegnazioni delle risorse  finanziarie,  necessarie  per  la
sottoscrizione dei contratti previsti dal comma  6,  sono  effettuate
con  provvedimento  del  Commissario  straordinario,  assicurando  la
possibilita' per ciascun comune interessato di stipulare contratti di
lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  l'art.  259,  comma  6,   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
                «Art.   259   (Ipotesi   di   bilancio    stabilmente
          riequilibrato) - (Omissis). 
                6. L'ente locale, ugualmente ai fini della  riduzione
          delle spese, ridetermina la dotazione organica  dichiarando
          eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero
          rispetto ai rapporti  medi  dipendenti-popolazione  di  cui
          all'art.  263,  comma  2,  fermo  restando   l'obbligo   di
          accertare le compatibilita' di bilancio. La  spesa  per  il
          personale a tempo determinato deve altresi' essere  ridotta
          a non oltre il 50 per cento della spesa media  sostenuta  a
          tale titolo per l'ultimo triennio  antecedente  l'anno  cui
          l'ipotesi si riferisce. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 9, comma 28, del  decreto-legge  31
          maggio  2010,  n.  78  (Misure  urgenti   in   materia   di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122: 
                «Art. 9  (Contenimento  delle  spese  in  materia  di
          impiego pubblico). - (Omissis). 
                28. A decorrere dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti  pubblici  di  cui  all'art.  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui  all'art.  70,  comma  1,  lettera   d)   del   decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al
          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai
          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita'  e
          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del
          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di
          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con
          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.
          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza
          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
          all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
          per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi  e'
          fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel  2009.  A
          decorrere dal 2013 gli  enti  locali  possono  superare  il
          predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a
          garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale,  di
          istruzione pubblica e del settore sociale  nonche'  per  le
          spese sostenute per lo  svolgimento  di  attivita'  sociali
          mediante forme di lavoro accessorio  di  cui  all'art.  70,
          comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
          Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano
          agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle
          spese di personale di cui ai commi 557 e  562  dell'art.  1
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive
          modificazioni,  nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente. Resta fermo  che  comunque  la  spesa
          complessiva non puo' essere superiore alla spesa  sostenuta
          per le stesse finalita' nell'anno 2009. Sono in  ogni  caso
          escluse dalle limitazioni previste dal  presente  comma  le
          spese sostenute per le assunzioni a  tempo  determinato  ai
          sensi dell'art. 110, comma 1, del testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
          scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione  e
          specializzazione artistica e musicale trovano  applicazione
          le specifiche disposizioni di settore. Resta  fermo  quanto
          previsto dall'art. 1, comma 188, della  legge  23  dicembre
          2005,  n.  266.  Per  gli  enti  di  ricerca  resta  fermo,
          altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'art.  1  della
          medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni.
          Al fine di  assicurare  la  continuita'  dell'attivita'  di
          vigilanza sui concessionari  della  rete  autostradale,  ai
          sensi  dell'art.  11,  comma  5,   secondo   periodo,   del
          decreto-legge n. 216 del 2011, il  presente  comma  non  si
          applica  altresi',  nei  limiti  di  cinquanta  unita'   di
          personale,  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti esclusivamente per lo svolgimento della  predetta
          attivita'; alla copertura del relativo  onere  si  provvede
          mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione
          delle  risorse  di  cui   all'art.   25,   comma   2,   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98.  Alle
          minori economie pari a  27  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2011  derivanti  dall'esclusione  degli  enti  di
          ricerca dall'applicazione delle disposizioni  del  presente
          comma, si provvede mediante utilizzo di quota  parte  delle
          maggiori entrate derivanti dall' art. 38,  commi  13-bis  e
          seguenti. Il presente comma non si applica  alla  struttura
          di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera  a),  del
          decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Il  mancato
          rispetto dei limiti di cui al  presente  comma  costituisce
          illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.
          Per  le  amministrazioni  che  nell'anno  2009  non   hanno
          sostenuto spese per le  finalita'  previste  ai  sensi  del
          presente comma, il  limite  di  cui  al  primo  periodo  e'
          computato con  riferimento  alla  media  sostenuta  per  le
          stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 1, commi 557 e 562, della legge  27
          dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2007): 
                «557. Ai fini del concorso delle autonomie  regionali
          e locali al rispetto degli obiettivi di  finanza  pubblica,
          gli  enti  sottoposti  al  patto  di   stabilita'   interno
          assicurano la riduzione delle spese di personale, al  lordo
          degli oneri  riflessi  a  carico  delle  amministrazioni  e
          dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi
          contrattuali, garantendo  il  contenimento  della  dinamica
          retributiva  e  occupazionale,  con  azioni   da   modulare
          nell'ambito della propria autonomia e rivolte,  in  termini
          di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: 
                  a) ; 
                  b) razionalizzazione e snellimento delle  strutture
          burocratico-amministrative, anche  attraverso  accorpamenti
          di  uffici   con   l'obiettivo   di   ridurre   l'incidenza
          percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; 
                  c) contenimento delle dinamiche di  crescita  della
          contrattazione  integrativa,  tenuto  anche   conto   delle
          corrispondenti disposizioni dettate per le  amministrazioni
          statali.» 
                «562. Per gli enti non  sottoposti  alle  regole  del
          patto di stabilita' interno,  le  spese  di  personale,  al
          lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
          dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi
          contrattuali,  non  devono   superare   il   corrispondente
          ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo  periodo
          possono procedere all'assunzione di  personale  nel  limite
          delle  cessazioni   di   rapporti   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato complessivamente intervenute  nel  precedente
          anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.». 
              - Si riporta l'art. 7, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165 (Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 7 (Gestione delle risorse  umane  (Art.  7  del
          D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del
          D.Lgs n. 546 del 1993 e  poi  modificato  dall'art.  3  del
          D.Lgs n. 387 del 1998)). - 1. Le pubbliche  amministrazioni
          garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne
          e l'assenza di ogni forma  di  discriminazione,  diretta  e
          indiretta, relativa al genere,  all'eta',  all'orientamento
          sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita',
          alla religione o alla lingua, nell'accesso al  lavoro,  nel
          trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella  formazione
          professionale,  nelle  promozioni  e  nella  sicurezza  sul
          lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono  altresi'
          un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo
          e si impegnano a rilevare, contrastare  ed  eliminare  ogni
          forma di violenza morale o psichica al proprio interno. 
                2.  Le  amministrazioni  pubbliche  garantiscono   la
          liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale  nello
          svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di
          ricerca. 
                3. Le amministrazioni pubbliche  individuano  criteri
          certi di priorita' nell'impiego flessibile  del  personale,
          purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
          lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
          personale, sociale e familiare e dei  dipendenti  impegnati
          in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
          1991, n. 266. 
                4. Le amministrazioni pubbliche curano la  formazione
          e l'aggiornamento del personale, ivi  compreso  quello  con
          qualifiche dirigenziali, garantendo altresi'  l'adeguamento
          dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo
          sviluppo   della   cultura   di   genere   della   pubblica
          amministrazione. 
                5. Le amministrazioni pubbliche non  possono  erogare
          trattamenti economici accessori che non corrispondano  alle
          prestazioni effettivamente rese. 
                5-bis.  E'   fatto   divieto   alle   amministrazioni
          pubbliche di stipulare contratti di collaborazione  che  si
          concretano  in   prestazioni   di   lavoro   esclusivamente
          personali, continuative e le cui  modalita'  di  esecuzione
          siano organizzate dal committente anche con riferimento  ai
          tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere  in
          violazione del presente  comma  sono  nulli  e  determinano
          responsabilita'  erariale.  I  dirigenti  che  operano   in
          violazione delle  disposizioni  del  presente  comma  sono,
          altresi', responsabili ai sensi dell'art. 21 e ad essi  non
          puo' essere erogata la  retribuzione  di  risultato.  Resta
          fermo che la disposizione di cui all'art. 2, comma  1,  del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non  si  applica
          alle pubbliche amministrazioni. 
                6. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  5-bis,
          per specifiche esigenze cui  non  possono  far  fronte  con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con
          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
                  a) l'oggetto della prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
                  b)  l'amministrazione  deve  avere  preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
                  c) la prestazione deve essere di natura  temporanea
          e  altamente  qualificata;  non  e'  ammesso  il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
                  d)  devono   essere   preventivamente   determinati
          durata, oggetto e compenso della collaborazione. 
                Si   prescinde   dal   requisito   della   comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore. 
                Il ricorso ai contratti di cui al presente comma  per
          lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o  l'utilizzo  dei
          soggetti  incaricati  ai  sensi  del  medesimo  comma  come
          lavoratori  subordinati   e'   causa   di   responsabilita'
          amministrativa  per  il  dirigente  che  ha   stipulato   i
          contratti. Il secondo periodo dell'art.  1,  comma  9,  del
          decreto-legge  12  luglio  2004,  n.  168  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e'
          soppresso. Si applicano le disposizioni previste  dall'art.
          36, comma 3, del presente decreto e, in caso di  violazione
          delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando
          il divieto di costituzione di rapporti di  lavoro  a  tempo
          indeterminato, si applica quanto previsto dal  citato  art.
          36, comma 5-quater. 
                6-bis. Le amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e
          rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,  procedure
          comparative  per  il  conferimento   degli   incarichi   di
          collaborazione. 
                6-ter. I regolamenti di cui all'art.  110,  comma  6,
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 
                6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis  e
          6-ter  non  si  applicano  ai  componenti  degli  organismi
          indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del  decreto
          legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150  e  dei  nuclei  di
          valutazione,  nonche'  degli  organismi  operanti  per   le
          finalita' di cui all' art.  1,  comma  5,  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144. 
                6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
          previste per gli enti pubblici di ricerca dall'art. 14  del
          decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.». 
              - Si riporta l'art. 2, del decreto-legge 4 luglio 2006,
          n. 223 (Disposizioni urgenti per il  rilancio  economico  e
          sociale, per il contenimento e la  razionalizzazione  della
          spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate  e
          di  contrasto  all'evasione   fiscale),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: 
                «Art. 2 (Disposizioni urgenti  per  la  tutela  della
          concorrenza nel settore dei servizi professionali). - 1. In
          conformita' al principio comunitario di libera  concorrenza
          ed a quello di liberta' di circolazione delle persone e dei
          servizi,  nonche'  al  fine  di  assicurare   agli   utenti
          un'effettiva facolta' di scelta nell'esercizio  dei  propri
          diritti e di comparazione  delle  prestazioni  offerte  sul
          mercato, dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  sono  abrogate  le  disposizioni   legislative   e
          regolamentari che prevedono con riferimento alle  attivita'
          libero professionali e intellettuali: 
                  a) l'obbligatorieta'  di  tariffe  fisse  o  minime
          ovvero il  divieto  di  pattuire  compensi  parametrati  al
          raggiungimento degli obiettivi perseguiti; 
                  b)  il  divieto,  anche   parziale,   di   svolgere
          pubblicita'   informativa   circa    i    titoli    e    le
          specializzazioni  professionali,  le  caratteristiche   del
          servizio offerto, nonche' il prezzo e i  costi  complessivi
          delle  prestazioni  secondo  criteri   di   trasparenza   e
          veridicita' del messaggio il  cui  rispetto  e'  verificato
          dall'ordine; 
                  c)  il  divieto  di  fornire   all'utenza   servizi
          professionali  di  tipo  interdisciplinare  da   parte   di
          societa' di  persone  o  associazioni  tra  professionisti,
          fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attivita'
          libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo
          professionista non puo' partecipare a piu' di una  societa'
          e che la specifica prestazione deve essere resa  da  uno  o
          piu' soci professionisti  previamente  indicati,  sotto  la
          propria personale responsabilita'; 
                2.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  riguardanti
          l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio
          sanitario nazionale o  in  rapporto  convenzionale  con  lo
          stesso, nonche' le eventuali tariffe massime prefissate  in
          via generale a tutela degli  utenti.  Il  giudice  provvede
          alla liquidazione delle spese di giudizio  e  dei  compensi
          professionali, in caso  di  liquidazione  giudiziale  e  di
          gratuito   patrocinio,    sulla    base    della    tariffa
          professionale. 
                2-bis. All'art. 2233  del  codice  civile,  il  terzo
          comma e' sostituito dal seguente: 
                  «Sono nulli, se non redatti  in  forma  scritta,  i
          patti conclusi tra gli avvocati ed i  praticanti  abilitati
          con  i   loro   clienti   che   stabiliscono   i   compensi
          professionali». 
                3. Le  disposizioni  deontologiche  e  pattizie  e  i
          codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni  di
          cui al comma 1  sono  adeguate,  anche  con  l'adozione  di
          misure  a  garanzia  della   qualita'   delle   prestazioni
          professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato
          adeguamento, a decorrere dalla medesima data  le  norme  in
          contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso
          nulle.».