Art. 14 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  ((1. Agli oneri previsti dagli articoli 3, commi 5 e  6-bis,  e  9,
comma 3, pari a 682.500 euro per l'anno 2019 e  a  792.500  euro  per
l'anno 2020, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della salute. Per la copertura finanziaria del piano  di
rientro aziendale di  cui  all'articolo  5,  comma  6,  del  presente
decreto, e' vincolata, a valere sulle contabilita' speciali di cui al
medesimo comma, una quota  parte  del  riparto  gia'  spettante  alla
Regione  Calabria  ai  sensi  dell'articolo  9-bis,  comma   6,   del
decreto-legge   14   dicembre   2018,   n.   135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11  febbraio  2019,  n.  12.  Al  fine  di
garantire il riparto tra le regioni, gli effetti previsti dal  citato
articolo 9-bis, commi 5 e 6,  del  decreto-legge  n.  135  del  2018,
s'intendono altresi' prodotti qualora l'importo di cui al comma 3 del
medesimo articolo, computato e accertato ai sensi del comma  4  dello
stesso articolo, risulti versato entro il 30 maggio 2019. Con decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro della salute, previa intesa  con  la  Regione  Calabria,  e'
stabilito  l'ammontare  della  quota  vincolata  di  cui  al  secondo
periodo. 
  2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni  del  Capo  I,  fermo
restando quanto previsto dagli articoli 6, comma 5, e 8, nonche'  dal
comma  1  ))del  presente  articolo,  la  Regione  Calabria  mette  a
disposizione del Commissario ad acta, del Commissario  straordinario,
del  Commissario  straordinario  di  liquidazione,  del  Dipartimento
tutela della salute, politiche sanitarie e  del  personale  impiegato
dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali il personale,
gli  uffici  e  i  mezzi  necessari  all'espletamento  dei   relativi
incarichi, utilizzando le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  3. Relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui  al  Capo
II del presente decreto, si provvede senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della  finanza  pubblica,  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  9-bis  del  citato
          decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135: 
                «Art. 9-bis (Semplificazioni in materia di  personale
          del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di   fatturazione
          elettronica per gli operatori sanitari). -  1.  All'art.  1
          della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 365 e' aggiunto, in fine,  il  seguente
          periodo: «Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e  364  si
          applicano alle procedure concorsuali  per  l'assunzione  di
          personale medico, tecnico-professionale e  infermieristico,
          bandite dalle aziende e dagli enti del  Servizio  sanitario
          nazionale a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2020»; 
                  b) al comma 687, il secondo periodo  e'  sostituito
          dal seguente: «Per  il  triennio  2019-2021,  la  dirigenza
          amministrativa,  professionale  e  tecnica   del   Servizio
          sanitario  nazionale,  in  considerazione   della   mancata
          attuazione  nei  termini  previsti  della  delega  di   cui
          all'art. 11, comma 1, lettera  b),  della  legge  7  agosto
          2015, n. 124, e' compresa  nell'area  della  contrattazione
          collettiva della sanita' nell'ambito dell'apposito  accordo
          stipulato ai sensi  dell'art.  40,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165». 
              2.  Le  disposizioni  di  cui   all'art.   10-bis   del
          decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2018,  n.  136,  si
          applicano anche ai soggetti che non sono  tenuti  all'invio
          dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle
          fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate  nei
          confronti delle persone fisiche. 
              3. Per le finalita' di cui al  comma  582  dell'art.  1
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui  alla
          data del 15  febbraio  2019  non  si  sia  perfezionato  il
          recupero integrale delle risorse finanziarie connesse  alle
          procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli  anni
          dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, ai sensi  dell'art.  1,
          commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,
          nonche' per l'anno 2017 per la spesa per acquisti  diretti,
          il direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
          (AIFA) accerta che  entro  il  30  aprile  2019  sia  stato
          versato   dalle   aziende   farmaceutiche    titolari    di
          autorizzazione all'immissione  in  commercio  (AIC)  almeno
          l'importo di euro 2.378 milioni, a titolo di ripiano  della
          spesa farmaceutica  stessa.  Al  fine  di  semplificare  le
          modalita' di versamento, le predette aziende  si  avvalgono
          del Fondo istituito presso  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze dall'art. 21, comma 23, del decreto-legge  24
          giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2016, n. 160, che e' ridenominato allo scopo
          "Fondo per payback 2013-2017". 
              4. L'accertamento di cui al comma 3 e'  compiuto  entro
          il 31 maggio 2019, anche sulla base dei  dati  forniti  dal
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  nonche'  dalle
          regioni  interessate,  ed  e'  effettuato  computando   gli
          importi gia' versati per i ripiani degli anni  2013-2017  e
          quelli versati risultanti  a  seguito  degli  effetti,  che
          restano  fermi,  delle  transazioni  stipulate   ai   sensi
          dell'art. 1, comma 390, della legge 27  dicembre  2017,  n.
          205, e dell'art. 22-quater  del  decreto-legge  23  ottobre
          2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2018, n. 136. Dell'esito dell'accertamento e' data
          notizia nel sito istituzionale dell'AIFA. 
              5.  L'accertamento  positivo  del  conseguimento  della
          somma complessivamente prevista  dal  comma  3  si  intende
          satisfattivo di ogni  obbligazione  a  carico  di  ciascuna
          azienda farmaceutica titolare  di  AIC  tenuta  al  ripiano
          della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2017 e ne
          consegue l'estinzione di diritto, per cessata  materia  del
          contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi
          al   giudice   amministrativo,   aventi   ad   oggetto   le
          determinazioni dell'AIFA relative  ai  ripiani  di  cui  al
          comma  3.   L'AIFA   e'   tenuta   a   comunicare   l'esito
          dell'accertamento di cui al comma 4 alle  segreterie  degli
          organi giurisdizionali presso i quali pendono i giudizi  di
          cui al presente comma, inerenti all'attivita'  di  recupero
          del ripiano della spesa farmaceutica degli anni 2013-2017. 
              6. A seguito dell'accertamento  positivo,  con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AIFA,
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, e' ripartito tra le regioni e le province autonome
          l'importo giacente sul Fondo per payback 2013-2017.».