(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
 
                       Ferie e riposi solidali 
 
    1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, i  dirigenti  possono
cedere, in tutto o in parte, ad un altro dirigente che abbia esigenza
di prestare  assistenza  a  figli  minori  che  necessitino  di  cure
costanti, per particolari condizioni di salute: 
      a) le giornate di ferie nella propria disponibilita'  eccedenti
le  quattro   settimane   annuali   di   cui   il   lavoratore   deve
necessariamente fruire ai sensi dell'art. 10 del decreto  legislativo
n.  66/2003  in  materia  di  ferie;  tali  giornate  eccedenti  sono
quantificate in 8 giorni sia nel caso di articolazione dell'orario di
lavoro su cinque giorni sia nel caso di articolazione su 6 giorni; 
      b) le quattro giornate di riposo per le festivita' soppresse di
cui all'art. 13 (ferie e festivita'). 
    2. Il dirigente che  si  trovi  nelle  condizioni  di  necessita'
considerate  nel  comma  1,  puo'  presentare   specifica   richiesta
all'amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate  di
riposo per un una  misura  massima  di  trenta  giorni  per  ciascuna
domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante
lo  stato  di  necessita'  delle  cure   in   questione,   rilasciata
esclusivamente   da   idonea   struttura   sanitaria    pubblica    o
convenzionata. 
    3. Ricevuta la richiesta, l'amministrazione rende tempestivamente
nota a tutti  i  dirigenti  l'esigenza,  garantendo  l'anonimato  del
richiedente. 
    4.  Coloro  che  intendono  aderire  alla  richiesta,   su   base
volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di
giorni di ferie o di riposo che intendono cedere. 
    5. Nel caso in cui il numero di  giorni  di  ferie  o  di  riposo
offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni e'
effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti. 
    6. Nel caso in cui il numero di  giorni  di  ferie  o  di  riposo
offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti  e  le  richieste
siano  plurime,  le  giornate  cedute  sono  distribuite  in   misura
proporzionale tra tutti i richiedenti. 
    7. Il richiedente  puo'  fruire  delle  giornate  cedute  solo  a
seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di
festivita' soppresse allo stesso  spettanti,  nonche'  delle  assenze
retribuite di cui all'art. 15, comma 1, lett. c). 
    8. Una volta acquisite, fatto salvo quanto previsto al  comma  7,
le ferie e le giornate di riposo rimangono nella  disponibilita'  del
richiedente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato
la cessione. Le ferie e le giornate di  riposo  sono  utilizzati  nel
rispetto delle relative discipline contrattuali. 
    9. Ove cessino le condizioni  di  necessita'  legittimanti  prima
della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle  giornate  di
riposo  da  parte   del   richiedente,   i   giorni   tornano   nella
disponibilita'   degli   offerenti,   secondo    un    criterio    di
proporzionalita'. 
    10.  La  presente  disciplina  si  applica  ai  dirigenti   delle
Istituzioni scolastiche ed educative e AFAM  previa  definizione,  da
parte  del  MIUR,  di  una  specifica  disciplina  applicativa,   che
definisca gli ambiti territoriali per la cessione delle ferie  e  gli
ulteriori  limiti  per  la  fruizione  delle  ferie  cedute,  atti  a
garantire la continuita' dei servizi.