Art. 14 Richiesta di codice identificativo operatore economico 1. Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite richiedono un codice identificativo operatore economico all'emittente di identificativi competente per ciascuno Stato membro in cui gestiscono almeno un impianto. Gli importatori richiedono un codice identificativo all'emittente di identificativi competente per ciascuno Stato membro sul cui mercato immettono i loro prodotti. 2. Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite che introducono una richiesta a norma del comma 1 trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 1, punto 1.1, nel formato ivi indicato. 3. Per gli operatori di prime rivendite l'obbligo di richiedere un codice identificativo operatore economico puo' essere assolto anche da qualsiasi altro operatore economico registrato. Tale registrazione da parte del soggetto terzo e' subordinata al consenso dell'operatore di prima rivendita. Il soggetto terzo comunica all'operatore di prima rivendita tutti i dati relativi alla registrazione, compreso il codice identificativo operatore economico assegnato. 4. Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite informano l'emittente di identificativi di eventuali altri codici identificativi operatore economico loro assegnati da altri emittenti di identificativi. Se tale informazione non e' disponibile al momento della registrazione, gli operatori economici la forniscono al piu' tardi entro due giorni lavorativi dal ricevimento dei codici identificativi operatore economico assegnati da un altro emittente di identificativi. 5. Eventuali modifiche delle informazioni trasmesse nel modulo di richiesta iniziale e la cessazione delle attivita' dell'operatore sono notificate dall'operatore interessato all'emittente di identificativi senza indugio, nei formati indicati all'allegato II, capitolo II, sezione 1, punti 1.2. e 1.3.