Art. 14 
 
       Richiesta di codice identificativo operatore economico 
 
  1. Gli operatori economici  e  gli  operatori  di  prime  rivendite
richiedono un codice identificativo operatore economico all'emittente
di  identificativi  competente  per  ciascuno  Stato  membro  in  cui
gestiscono almeno un impianto. Gli importatori richiedono  un  codice
identificativo  all'emittente  di   identificativi   competente   per
ciascuno Stato membro sul cui mercato immettono i loro prodotti. 
  2. Gli operatori economici e gli operatori di prime  rivendite  che
introducono  una  richiesta  a  norma  del  comma 1  trasmettono   le
informazioni di cui all'allegato II, capitolo II,  sezione  1,  punto
1.1, nel formato ivi indicato. 
  3. Per gli operatori di prime rivendite l'obbligo di richiedere  un
codice identificativo operatore economico puo' essere  assolto  anche
da qualsiasi altro operatore economico registrato. Tale registrazione
da parte del soggetto terzo e' subordinata al consenso dell'operatore
di prima rivendita. Il soggetto terzo comunica all'operatore di prima
rivendita tutti i  dati  relativi  alla  registrazione,  compreso  il
codice identificativo operatore economico assegnato. 
  4. Gli operatori economici  e  gli  operatori  di  prime  rivendite
informano l'emittente di identificativi  di  eventuali  altri  codici
identificativi operatore economico loro assegnati da altri  emittenti
di identificativi. Se tale informazione non e' disponibile al momento
della registrazione, gli operatori economici la  forniscono  al  piu'
tardi  entro  due  giorni  lavorativi  dal  ricevimento  dei   codici
identificativi operatore economico assegnati da un altro emittente di
identificativi. 
  5. Eventuali modifiche delle informazioni trasmesse nel  modulo  di
richiesta iniziale e la  cessazione  delle  attivita'  dell'operatore
sono   notificate   dall'operatore   interessato   all'emittente   di
identificativi senza indugio, nei formati indicati  all'allegato  II,
capitolo II, sezione 1, punti 1.2. e 1.3.