Art. 14 
 
            Obblighi di allegazioni per la partecipazione 
     alle procedure d'asta e modalita' di selezione dei progetti 
 
  1.  La  richiesta  di  partecipazione  alla  procedura  d'asta   e'
formulata  al  GSE  con  l'indicazione  della  riduzione  percentuale
offerta sulla tariffa di riferimento, di cui all'art. 13. 
  2. In fase di richiesta di accesso all'asta i soggetti  richiedenti
trasmettono: 
    a)  una  cauzione  provvisoria,  con  durata  non  inferiore   al
centoventesimo giorno successivo alla data di comunicazione di  esito
della procedura d'asta, a garanzia della qualita' del progetto, nella
misura del 50% della cauzione definitiva; 
    b) l'impegno a prestare la cauzione definitiva a  garanzia  della
realizzazione degli impianti e a  trasmettere  la  medesima  cauzione
entro  90  giorni  dalla  pubblicazione  con  esito  positivo   della
graduatoria. 
  3. La graduatoria e' formata in base  al  criterio  della  maggiore
riduzione  percentuale  dell'offerta.  Gli  aggregati   di   impianti
partecipano con la stessa riduzione percentuale, riferita a tutti gli
impianti che lo compongono. Non e'  consentita  l'integrazione  della
dichiarazione e dei  documenti  presentati  dopo  la  chiusura  della
procedura d'asta. 
  4. A parita' di  riduzione  offerta,  ivi  inclusa  quella  di  cui
all'art. 13, comma 4, si applicano i seguenti ulteriori  criteri,  in
ordine di priorita': 
    a) possesso di un rating di legalita', di cui all'art. 5-ter  del
decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27  del  2012,
pari ad almeno due «stellette»; 
    b) per il gruppo A: impianti realizzati su discariche e lotti  di
discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili  di  ulteriore
sfruttamento  estrattivo  per  le  quali  l'autorita'  competente  al
rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento
delle attivita' di recupero  e  ripristino  ambientale  previste  nel
titolo autorizzatorio nel rispetto  delle  norme  regionali  vigenti,
nonche' su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale,  per
le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta  bonifica
ai sensi dell'art. 242, comma 13, del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso  il  procedimento  di
cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo; 
    c) per il gruppo B: 
      i.   impianti   idroelettrici:   impianti    che    rispettano,
nell'ordine, almeno una  delle  caratteristiche  costruttive  di  cui
all'art. 4, comma 3, lettera b),  punti  i.,  ii.,  iii.  e  iv.  del
decreto 23 giugno 2016; 
      ii. impianti  alimentati  da  gas  residuati  dai  processi  di
depurazione: impianti che prevedono la  copertura  delle  vasche  del
digestato; 
    d) anteriorita' della data ultima di completamento della  domanda
di partecipazione alla procedura. 
  5. Sono ammessi all'incentivazione gli  impianti  rientranti  nelle
graduatorie, nel limite dello specifico contingente di  potenza.  Nel
caso in cui la disponibilita' del contingente per  l'ultimo  impianto
ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, il soggetto
puo' richiedere l'accesso agli  incentivi  limitatamente  alla  quota
parte di potenza rientrante nel contingente. 
  6. Le graduatorie pubblicate non sono soggette a scorrimento. 
  7. Il trasferimento a terzi di  un  impianto  aggiudicatario  della
procedura d'asta prima della sua entrata in esercizio e della stipula
della convenzione con il GSE ai sensi dell'art. 24, comma 2,  lettera
d), del decreto legislativo n. 28 del 2011, comporta la riduzione del
50% della tariffa offerta.