Art. 14 Obblighi di allegazioni per la partecipazione alle procedure d'asta e modalita' di selezione dei progetti 1. La richiesta di partecipazione alla procedura d'asta e' formulata al GSE con l'indicazione della riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento, di cui all'art. 13. 2. In fase di richiesta di accesso all'asta i soggetti richiedenti trasmettono: a) una cauzione provvisoria, con durata non inferiore al centoventesimo giorno successivo alla data di comunicazione di esito della procedura d'asta, a garanzia della qualita' del progetto, nella misura del 50% della cauzione definitiva; b) l'impegno a prestare la cauzione definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti e a trasmettere la medesima cauzione entro 90 giorni dalla pubblicazione con esito positivo della graduatoria. 3. La graduatoria e' formata in base al criterio della maggiore riduzione percentuale dell'offerta. Gli aggregati di impianti partecipano con la stessa riduzione percentuale, riferita a tutti gli impianti che lo compongono. Non e' consentita l'integrazione della dichiarazione e dei documenti presentati dopo la chiusura della procedura d'asta. 4. A parita' di riduzione offerta, ivi inclusa quella di cui all'art. 13, comma 4, si applicano i seguenti ulteriori criteri, in ordine di priorita': a) possesso di un rating di legalita', di cui all'art. 5-ter del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, pari ad almeno due «stellette»; b) per il gruppo A: impianti realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attivita' di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonche' su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo; c) per il gruppo B: i. impianti idroelettrici: impianti che rispettano, nell'ordine, almeno una delle caratteristiche costruttive di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv. del decreto 23 giugno 2016; ii. impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione: impianti che prevedono la copertura delle vasche del digestato; d) anteriorita' della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura. 5. Sono ammessi all'incentivazione gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza. Nel caso in cui la disponibilita' del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, il soggetto puo' richiedere l'accesso agli incentivi limitatamente alla quota parte di potenza rientrante nel contingente. 6. Le graduatorie pubblicate non sono soggette a scorrimento. 7. Il trasferimento a terzi di un impianto aggiudicatario della procedura d'asta prima della sua entrata in esercizio e della stipula della convenzione con il GSE ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 28 del 2011, comporta la riduzione del 50% della tariffa offerta.