Art. 14 
 
            Utilizzo dei file delle fatture elettroniche 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.  127,
dopo il comma 5 sono  aggiunti  i  seguenti:  «5-bis.  I  file  delle
fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono  memorizzati
fino  al  31  dicembre  dell'ottavo  anno  successivo  a  quello   di
presentazione della dichiarazione di  riferimento  ovvero  fino  alla
definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati: 
    a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle  funzioni  di
polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma  2,  del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68; 
    b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza  per  le
attivita' di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali. 
  5-ter. Ai fini di cui al comma  5-bis,  la  Guardia  di  Finanza  e
l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante  per  la  protezione  dei
dati personali, adottano idonee  misure  di  garanzia  a  tutela  dei
diritti e delle liberta' degli interessati, attraverso la  previsione
di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in
conformita' con le disposizioni del  regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  ((5-quater.   Per   la   fatturazione   elettronica   e   per    la
memorizzazione,   conservazione   e   consultazione   delle   fatture
elettroniche relative alle cessioni di beni  e  alle  prestazioni  di
servizi destinate agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7  della
legge 3 agosto 2007, n. 124, resta fermo  quanto  previsto  ai  sensi
dell'articolo 29 della medesima legge».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del   decreto
          legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione  telematica
          delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di  beni
          effettuate   attraverso   distributori    automatici,    in
          attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della
          legge 11 marzo 2014, n. 23), come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art.  1  (Fatturazione  elettronica  e  trasmissione
          telematica delle fatture o  dei  relativi  dati).  -  1.  A
          decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette
          a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio
          per la generazione,  la  trasmissione  e  la  conservazione
          delle fatture elettroniche. 
                2. A decorrere dal  1°  gennaio  2017,  il  Ministero
          dell'economia e delle  finanze  mette  a  disposizione  dei
          soggetti  passivi  dell'imposta  sul  valore  aggiunto   il
          Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211  e
          212,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,   gestito
          dall'Agenzia delle entrate  anche  per  l'acquisizione  dei
          dati fiscalmente rilevanti, ai fini  della  trasmissione  e
          della ricezione delle fatture elettroniche, e di  eventuali
          variazioni  delle  stesse,  relative   a   operazioni   che
          intercorrono  tra  soggetti  residenti  o   stabiliti   nel
          territorio dello Stato, secondo il  formato  della  fattura
          elettronica di cui all'allegato A del decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  3
          aprile 2013, n. 55.  A  decorrere  dalla  data  di  cui  al
          periodo  precedente,  l'Agenzia  delle  entrate   mette   a
          disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di  reti
          telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni
          acquisite. 
                3. Al  fine  di  razionalizzare  il  procedimento  di
          fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e  le
          prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti  o
          stabiliti nel territorio dello Stato,  e  per  le  relative
          variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche
          utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato
          di  cui  al  comma  2.  Gli  operatori  economici   possono
          avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari
          per la trasmissione delle fatture elettroniche  al  Sistema
          di Interscambio,  ferme  restando  le  responsabilita'  del
          soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione
          del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale  di  cui
          al comma 2 potranno essere  individuati  ulteriori  formati
          della  fattura  elettronica  basati  su  standard  o  norme
          riconosciuti nell'ambito dell'Unione  europea.  Le  fatture
          elettroniche emesse nei confronti  dei  consumatori  finali
          sono rese disponibili, su richiesta, a  questi  ultimi  dai
          servizi telematici dell'Agenzia delle  entrate;  una  copia
          della fattura elettronica ovvero in formato analogico sara'
          messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.
          E' comunque facolta' dei consumatori rinunciare alla  copia
          elettronica o in  formato  analogico  della  fattura.  Sono
          esonerati dalle predette disposizioni  i  soggetti  passivi
          che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio"  di  cui
          all'articolo 27, commi 1 e 2, del  decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111,  e  quelli  che  applicano  il  regime
          forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89,  della
          legge 23 dicembre 2014, n.  190.  Sono  altresi'  esonerati
          dalle predette disposizioni i soggetti  passivi  che  hanno
          esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge
          16 dicembre 1991, n.  398,  e  che  nel  periodo  d'imposta
          precedente hanno  conseguito  dall'esercizio  di  attivita'
          commerciali proventi per un importo non  superiore  a  euro
          65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta  precedente
          hanno conseguito dall'esercizio  di  attivita'  commerciali
          proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano
          che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario  o
          committente soggetto passivo d'imposta. 
                3-bis.  I  soggetti  passivi  di  cui  al   comma   3
          trasmettono telematicamente  all'Agenzia  delle  entrate  i
          dati relativi alle operazioni di  cessione  di  beni  e  di
          prestazione di servizi effettuate e  ricevute  verso  e  da
          soggetti non stabiliti nel territorio  dello  Stato,  salvo
          quelle per le quali e' stata emessa una bolletta doganale e
          quelle per le quali siano state emesse o  ricevute  fatture
          elettroniche secondo le modalita' indicate nel comma 3.  La
          trasmissione telematica e' effettuata trimestralmente entro
          la  fine  del  secondo  mese  successivo  al  trimestre  di
          riferimento. 
                3-ter. I soggetti obbligati  alla  comunicazione  dei
          dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del  comma  3
          del  presente  articolo  sono  esonerati  dall'obbligo   di
          annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e
          25 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633. 
                [4.  Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate,  sentite  le  associazioni   di   categoria
          nell'ambito   di   forum   nazionali   sulla   fatturazione
          elettronica  istituiti  in  base   alla   decisione   della
          Commissione europea  COM  (2010)  8467,  sono  definite  le
          regole e soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione
          telematica, in formato strutturato,  di  cui  al  comma  3,
          secondo principi di semplificazione, di economicita'  e  di
          minimo aggravio per i contribuenti, nonche' le modalita' di
          messa a disposizione delle informazioni di cui al comma 2.] 
                5. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data  di  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite  nuove
          modalita'  semplificate  di  controlli  a  distanza   degli
          elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi  dei
          commi 3 e 3-bis, basate sul riscontro tra i dati comunicati
          dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e  le
          transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti  di
          tali  soggetti,  non  ostacolare  il  normale   svolgimento
          dell'attivita'  economica  degli  stessi  ed  escludere  la
          duplicazione di attivita' conoscitiva. 
                5-bis. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai
          sensi del comma 3 sono  memorizzati  fino  al  31  dicembre
          dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della
          dichiarazione di riferimento ovvero fino  alla  definizione
          di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati: 
                  a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle
          funzioni  di  polizia  economica  e  finanziaria   di   cui
          all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo  19  marzo
          2001, n. 68; 
                  b) dall'Agenzia delle entrate e  dalla  Guardia  di
          Finanza per le  attivita'  di  analisi  del  rischio  e  di
          controllo a fini fiscali. 
                5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, la  Guardia  di
          Finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il  Garante  per
          la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di
          garanzia a  tutela  dei  diritti  e  delle  liberta'  degli
          interessati, attraverso la previsione di apposite misure di
          sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformita'
          con le  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/679  del
          Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
                5-quater. Per la fatturazione elettronica  e  per  la
          memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture
          elettroniche  relative  alle  cessioni  di  beni   e   alle
          prestazioni di servizi destinate agli organismi di cui agli
          articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124,  resta
          fermo quanto  previsto  ai  sensi  dell'articolo  29  della
          medesima legge. 
                6. In caso di  emissione  di  fattura,  tra  soggetti
          residenti o  stabiliti  nel  territorio  dello  Stato,  con
          modalita' diverse  da  quelle  previste  dal  comma  3,  la
          fattura si intende non emessa e si  applicano  le  sanzioni
          previste  dall'articolo  6  del  decreto   legislativo   18
          dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per
          non incorrere nella sanzione di cui all'articolo  6,  comma
          8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono
          adempiere agli obblighi documentali ivi  previsti  mediante
          il Sistema di  Interscambio.  Per  il  primo  semestre  del
          periodo d'imposta  2019  le  sanzioni  di  cui  ai  periodi
          precedenti: a) non si applicano se la fattura e' emessa con
          le modalita'  di  cui  al  comma  3  entro  il  termine  di
          effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul
          valore aggiunto ai sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo  1998,  n.
          100; b) si applicano con  riduzione  dell'80  per  cento  a
          condizione che la fattura elettronica sia emessa  entro  il
          termine di effettuazione  della  liquidazione  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  del  periodo   successivo.   Per   i
          contribuenti  che  effettuano  la  liquidazione   periodica
          dell'imposta sul valore aggiunto  con  cadenza  mensile  le
          disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino
          al  30  settembre  2019.  In  caso   di   omissione   della
          trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero  di  trasmissione
          di dati incompleti o inesatti, si applica  la  sanzione  di
          cui  all'articolo   11,   comma   2-quater,   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
                6-bis.  Gli  obblighi   di   conservazione   previsti
          dall'articolo 3 del decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 17 giugno  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  146  del  26  giugno  2014,   si   intendono
          soddisfatti per tutte le fatture elettroniche  nonche'  per
          tutti  i  documenti  informatici  trasmessi  attraverso  il
          Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1,  comma  211,
          della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  memorizzati
          dall'Agenzia   delle   entrate.   Per   il   servizio    di
          conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al
          presente articolo,  reso  disponibile  agli  operatori  IVA
          dall'Agenzia delle entrate, il  partner  tecnologico  Sogei
          S.p.a. non puo' avvalersi di soggetti terzi. I tempi  e  le
          modalita'  di  applicazione  della  presente  disposizione,
          anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo  5
          del  citato  decreto  ministeriale  17  giugno  2014,  sono
          stabiliti  con   apposito   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore
          dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  sono  altresi'
          stabilite le modalita'  di  conservazione  degli  scontrini
          delle giocate  dei  giochi  pubblici  autorizzati,  secondo
          criteri di semplificazione e attenuazione  degli  oneri  di
          gestione   per   gli   operatori    interessati    e    per
          l'amministrazione,  anche  con  il  ricorso   ad   adeguati
          strumenti  tecnologici,  ferme  restando  le  esigenze   di
          controllo dell'amministrazione finanziaria. 
                6-ter. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate  sono  emanate  le  ulteriori   disposizioni
          necessarie per l'attuazione del presente articolo. 
                6-quater. Al fine di preservare i servizi di pubblica
          utilita',  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate  sono  definite  le  regole   tecniche   per
          l'emissione delle fatture elettroniche tramite  il  Sistema
          di interscambio da parte dei soggetti passivi dell'IVA  che
          offrono i servizi disciplinati dai regolamenti  di  cui  ai
          decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366,
          e 24 ottobre 2000,  n.  370,  nei  confronti  dei  soggetti
          persone fisiche che non operano  nell'ambito  di  attivita'
          d'impresa, arte e professione. Le predette regole  tecniche
          valgono esclusivamente per le fatture  elettroniche  emesse
          nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati
          stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e  dei  quali
          non e' stato possibile identificare il codice fiscale anche
          a seguito dell'utilizzo dei  servizi  di  verifica  offerti
          dall'Agenzia delle entrate.».