Art. 14 Richiesta di intervento dello Stato 1. Qualora l'Emittente intenda fare ricorso all'intervento dello Stato trasmette al Ministero, all'Autorita' competente, e alla Banca d'Italia, una richiesta contenente: a) l'indicazione dell'importo della sottoscrizione delle azioni dell'Emittente chiesta al Ministero; b) l'indicazione dell'entita' del patrimonio netto contabile, individuale e consolidato, alla data della richiesta e l'entita' del fabbisogno di capitale regolamentare da colmare, tenendo conto dell'attuazione del Programma; c) l'attestazione di impegni di cui all'articolo 16; d) il piano di ristrutturazione (il «Piano»), predisposto in conformita' con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria. 2. La Banca d'Italia acquisisce l'asseverazione, da parte di esperti indipendenti da essa nominati a spese dell'Emittente, della valutazione di cui all'articolo 17, comma 4. 3. Gli esperti indipendenti previsti dal comma 2 non devono avere in corso ne' devono avere intrattenuto negli ultimi tre anni relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali da comprometterne l'indipendenza. 4. L'Emittente presenta inoltre: a) l'indicazione degli strumenti e prestiti di cui all'articolo 20, comma 2, e del loro valore contabile, accompagnata dalla valutazione, predisposta da un esperto indipendente ai sensi del comma 3, del valore economico ad essi attribuibile al fine della determinazione del tasso di conversione, in ipotesi di continuita' aziendale; b) una relazione di stima, predisposta da un esperto indipendente ai sensi del comma 3, dell'effettivo valore delle attivita' e passivita' dell'Emittente senza considerare alcuna forma di supporto pubblico e ipotizzando che l'Emittente sia sottoposto a liquidazione alla data di presentazione della richiesta di intervento dello Stato, nonche' di quanto in tale caso verrebbe corrisposto pro quota ai titolari degli strumenti e prestiti di cui all'articolo 20, comma 2. 5. La Banca d'Italia acquisisce l'asseverazione, da parte di esperti indipendenti di cui ai commi 2 e 3: a) del valore economico risultante dalla valutazione trasmessa dall'Emittente ai sensi del comma 4, lettera a); b) della stima trasmessa ai sensi del comma 4, lettera b).