Art. 14 
 
 
     Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari 
 
    1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e  la
societa' di revisione, ciascuno nell'ambito delle  proprie  funzioni,
hanno l'obbligo di  verificare  che  l'organo  amministrativo  valuti
costantemente,  assumendo  le  conseguenti  idonee   iniziative,   se
l'assetto  organizzativo  dell'impresa  e'  adeguato,   se   sussiste
l'equilibrio  economico  finanziario  e  quale  e'   il   prevedibile
andamento della gestione, nonche' di  segnalare  immediatamente  allo
stesso organo amministrativo  l'esistenza  di  fondati  indizi  della
crisi. 
    2. La segnalazione deve essere motivata, fatta  per  iscritto,  a
mezzo  posta  elettronica  certificata  o  comunque  con  mezzi   che
assicurino la prova dell'avvenuta  ricezione,  e  deve  contenere  la
fissazione di un congruo termine,  non  superiore  a  trenta  giorni,
entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in  ordine  alle
soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa
o inadeguata risposta, ovvero  di  mancata  adozione  nei  successivi
sessanta giorni delle misure  ritenute  necessarie  per  superare  lo
stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza  indugio
l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative  determinazioni,
anche in deroga al disposto  dell'articolo  2407,  primo  comma,  del
codice civile quanto all'obbligo di segretezza. 
    3. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai  sensi
del comma  1  costituisce  causa  di  esonero  dalla  responsabilita'
solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o  azioni
successivamente poste in essere dal predetto organo,  che  non  siano
conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione,  a
condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo  del  comma  2,
sia  stata   effettuata   tempestiva   segnalazione   all'OCRI.   Non
costituisce giusta causa  di  revoca  dall'incarico  la  segnalazione
effettuata a norma del presente articolo. 
    4.  Le  banche  e  gli  altri  intermediari  finanziari  di   cui
all'articolo 106  del  testo  unico  bancario,  nel  momento  in  cui
comunicano  al  cliente  variazioni  o  revisioni  o  revoche   degli
affidamenti,  ne  danno  notizia  anche  agli  organi  di   controllo
societari, se esistenti. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 14: 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2407  del  codice
          civile: 
              "Art. 2407. Responsabilita' 
              I  sindaci  devono  adempiere  i  loro  doveri  con  la
          professionalita' e  la  diligenza  richieste  dalla  natura
          dell'incarico; sono responsabili della verita'  delle  loro
          attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui
          documenti di cui hanno  conoscenza  per  ragione  del  loro
          ufficio. 
              Essi   sono   responsabili   solidalmente    con    gli
          amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando
          il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero  vigilato
          in conformita' degli obblighi della loro carica. 
              All'azione  di  responsabilita'  contro  i  sindaci  si
          applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  degli
          articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.".