(Convenzione-art. 14)
 
  Articolo 14 - Protezione dei dati personali 
 
  1	Ciascuna Parte adotta le misure legislative  o  di  altra  natura
necessarie ad assicurare che tutte le  azioni  intraprese  contro  la
manipolazione  delle  competizioni  sportive  siano   conformi   alle
pertinenti   norme   e   disposizioni   legislative    nazionali    e
internazionali in merito  alla  protezione  dei  dati  personali,  in
particolare per quanto riguarda lo scambio di  informazioni  previsto
dalla presente Convenzione. 
  2	Ciascuna Parte adotta le misure legislative  o  di  altra  natura
necessarie  ad  assicurare  che   le   autorita'   pubbliche   e   le
organizzazioni contemplate dalla presente Convenzione  applichino  le
misure richieste per garantire che nella raccolta, nel trattamento  e
nello scambio dei dati personali, indipendentemente dalla  natura  di
tali  scambi,  si  presti  la  dovuta  attenzione  ai   principi   di
legittimita', adeguatezza,  pertinenza  e  precisione,  nonche'  alla
sicurezza dei dati e ai diritti delle persone interessate. 
  3	Ciascuna Parte dispone nella propria legislazione  che  le  varie
autorita'  pubbliche  e  organizzazioni  contemplate  dalla  presente
Convenzione garantiscano  che  lo  scambio  di  dati  ai  fini  della
Convenzione non vada oltre il minimo  necessario  per  raggiungere  i
fini dichiarati dello scambio. 
  4	Ciascuna Parte invita le autorita' pubbliche e le  organizzazioni
contemplate dalla presente Convenzione a dotarsi  dei  mezzi  tecnici
necessari ad assicurare la sicurezza dei dati  scambiati  e  la  loro
affidabilita' e integrita', nonche' la disponibilita' e  l'integrita'
dei sistemi di scambio di dati e l'identificazione degli utenti.