Art. 14 
 
Modifiche alle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie
  del codice di procedura penale e agli articoli 90-bis e 190-bis del
  codice di procedura penale 
 
  1. Dopo l'articolo 64 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: 
  «Art. 64-bis (Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice
civile). - 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione
personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di  eta'
o all'esercizio della potesta' genitoriale, copia delle ordinanze che
applicano misure cautelari personali o ne dispongono la  sostituzione
o la revoca, dell'avviso di conclusione delle  indagini  preliminari,
del provvedimento con il quale e' disposta  l'archiviazione  e  della
sentenza emessi nei confronti di una  delle  parti  in  relazione  ai
reati previsti dagli  articoli  572,  609-bis,  609-ter,  609-quater,
609-quinquies, 609-octies,  612-bis  e  612-ter  del  codice  penale,
nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del  codice  penale  nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,
5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo  comma,  del  codice
penale e' trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente». 
  2.  All'articolo  90-bis,  comma  1,  lettera  p),  del  codice  di
procedura penale, le parole: «e alle case  rifugio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza  alle
vittime di reato». 
  3. All'articolo 190-bis,  comma  1-bis,  del  codice  di  procedura
penale, le parole: «anni  sedici»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«anni diciotto». 
 
          Note all'art. 14: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 90-bis  del  codice  di
          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata: 
              «Art. 90-bis (Informazioni alla persona offesa).  -  1.
          Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorita'
          procedente,  vengono  fornite,  in   una   lingua   a   lei
          comprensibile, informazioni in merito: 
                a) alle modalita'  di  presentazione  degli  atti  di
          denuncia o querela, al ruolo che  assume  nel  corso  delle
          indagini e del processo, al  diritto  ad  avere  conoscenza
          della data, del luogo del processo e della  imputazione  e,
          ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica
          della sentenza, anche per estratto; 
                b)  alla  facolta'  di  ricevere  comunicazione   del
          procedimento e delle iscrizioni di cui all'art. 335,  commi
          1, 2 e 3-ter; 
                c) alla facolta' di essere avvisata  della  richiesta
          di archiviazione; 
                d) alla facolta' di avvalersi della consulenza legale
          e del patrocinio a spese dello Stato; 
                e)  alle   modalita'   di   esercizio   del   diritto
          all'interpretazione  e  alla   traduzione   di   atti   del
          procedimento; 
                f) alle eventuali misure di  protezione  che  possono
          essere disposte in suo favore; 
                g) ai diritti riconosciuti dalla legge  nel  caso  in
          cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso
          da quello in cui e' stato commesso il reato; 
                h)  alle  modalita'  di  contestazione  di  eventuali
          violazioni dei propri diritti; 
                i)  alle  autorita'  cui  rivolgersi   per   ottenere
          informazioni sul procedimento; 
                l) alle modalita' di rimborso delle  spese  sostenute
          in relazione alla partecipazione al procedimento penale; 
                m) alla possibilita' di chiedere il risarcimento  dei
          danni derivanti da reato; 
                n) alla possibilita' che il procedimento sia definito
          con remissione di querela di cui all'art.  152  del  codice
          penale, ove possibile, o attraverso la mediazione; 
                o) alle facolta' ad essa spettanti  nei  procedimenti
          in cui l'imputato  formula  richiesta  di  sospensione  del
          procedimento con messa alla prova o in  quelli  in  cui  e'
          applicabile la causa di esclusione  della  punibilita'  per
          particolare tenuita' del fatto; 
                p) alle strutture sanitarie presenti sul  territorio,
          alle case  famiglia,  ai  centri  antiviolenza,  alle  case
          rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 190-bis del  codice  di
          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata: 
              «Art.   190-bis (Requisiti   della   prova   in    casi
          particolari). - 1. Nei procedimenti per taluno dei  delitti
          indicati nell'art. 51, comma  3-bis,  quando  e'  richiesto
          l'esame di un testimone o di  una  delle  persone  indicate
          nell'art. 210 e queste hanno  gia'  reso  dichiarazioni  in
          sede  di  incidente  probatorio  o  in   dibattimento   nel
          contraddittorio  con  la  persona  nei  cui  confronti   le
          dichiarazioni   medesime    saranno    utilizzate    ovvero
          dichiarazioni i cui verbali sono stati  acquisiti  a  norma
          dell'art. 238, l'esame e' ammesso solo se riguarda fatti  o
          circostanze diversi  da  quelli  oggetto  delle  precedenti
          dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti  lo
          ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze. 
              1-bis. La stessa  disposizione  si  applica  quando  si
          procede per uno dei reati previsti dagli articoli  600-bis,
          primo comma, 600-ter,  600-quater,  anche  se  relativi  al
          materiale  pornografico  di  cui   all'art.   600-quater.1,
          600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater,  609-quinquies
          e  609-octies  del  codice  penale,  se  l'esame  richiesto
          riguarda un testimone minore degli anni diciotto e, in ogni
          caso, quando l'esame testimoniale  richiesto  riguarda  una
          persona    offesa    in    condizione    di     particolare
          vulnerabilita'.».