Art. 14 Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e agli articoli 90-bis e 190-bis del codice di procedura penale 1. Dopo l'articolo 64 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: «Art. 64-bis (Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile). - 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di eta' o all'esercizio della potesta' genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale e' disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale e' trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente». 2. All'articolo 90-bis, comma 1, lettera p), del codice di procedura penale, le parole: «e alle case rifugio» sono sostituite dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato». 3. All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto».
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 90-bis del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 90-bis (Informazioni alla persona offesa). - 1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorita' procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito: a) alle modalita' di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto; b) alla facolta' di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'art. 335, commi 1, 2 e 3-ter; c) alla facolta' di essere avvisata della richiesta di archiviazione; d) alla facolta' di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato; e) alle modalita' di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento; f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore; g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui e' stato commesso il reato; h) alle modalita' di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti; i) alle autorita' cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento; l) alle modalita' di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale; m) alla possibilita' di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato; n) alla possibilita' che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'art. 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione; o) alle facolta' ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui e' applicabile la causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto; p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato.». - Si riporta il testo dell'art. 190-bis del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 190-bis (Requisiti della prova in casi particolari). - 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, quando e' richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'art. 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'art. 238, l'esame e' ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze. 1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni diciotto e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilita'.».