Art. 14 Direzione generale «Archeologia, belle arti e paesaggio» 1. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonche' alla tutela dei beni architettonici e alla qualita' e alla tutela del paesaggio. Con riferimento alle funzioni di tutela svolte dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, ivi inclusa la Soprintendenza speciale di cui all'articolo 29, comma 2, lettera a), la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo, anche attraverso l'adozione di provvedimenti di autotutela, e, in caso di necessita', informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione. 2. In particolare, il direttore generale: a) esprime il parere, per i settori di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici e dai segretari distrettuali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio; b) elabora, anche su proposta dei titolari degli uffici dirigenziali periferici, sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici; c) adotta, anche su proposta della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente, i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonche' le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e seguenti, e 141-bis, del Codice; richiede alle commissioni di cui all'articolo 137 del Codice, anche su proposta della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio competente, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del Codice; d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici; e) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice; f) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'articolo 92 del Codice; g) esprime la volonta' del Ministero sulla proposta di pagamento di imposte mediante cessione di beni di interesse archeologico, architettonico, storico, artistico e demoetnoantropologico; h) adotta atti di indirizzo generale, ai fini della tutela, in riferimento ai provvedimenti di concessione in uso di beni culturali; i) adotta, previa istruttoria della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente, e ad eccezione dei casi di cui agli articoli 34, comma 2, lettera l) e 35, comma 4, lettera h), i provvedimenti di autorizzazione al prestito per mostre ed esposizioni di cui all'articolo 48, comma 3, del Codice, previa verifica dell'adozione da parte del richiedente delle misure necessarie per garantire l'integrita' dei beni richiesti in prestito; l) adotta, anche su proposta della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente, i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96 e 98 del Codice, nonche' i provvedimenti di acquisto a trattativa privata di cose o beni culturali secondo le modalita' di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363; m) autorizza, previa istruttoria della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente, gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonche' di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione e' rilasciata dalla competente Soprintendenza, che informa contestualmente il direttore generale; n) autorizza, previa istruttoria della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente, le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali ai sensi degli articoli 55, 56, 57-bis e 58 del Codice; o) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82 del Codice; p) propone al Ministro l'adozione o la modifica degli indirizzi di carattere generale a cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del Codice; q) adotta le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi che interessino l'area di competenza di piu' Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio; r) istruisce i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro; s) stipula, su proposta delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio competenti, l'intesa con la regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice; t) formula la proposta, sentite le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio competenti, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese e dell'accordo di cui all'articolo 143, comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, del Codice; u) predispone la proposta per l'approvazione in via sostitutiva, da parte del Ministro, del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice; v) fornisce agli uffici periferici del Ministero, per le materie di competenza, la consulenza tecnico-scientifica e il supporto giuridico nelle attivita' e nei procedimenti amministrativi; z) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice; aa) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni soggetto giuridico, operante negli ambiti di competenza della Direzione generale, per il quale l'ordinamento attribuisca tali funzioni al Ministero. 3. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio adotta i provvedimenti che rientrano nell'area di competenza di piu' Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio, ovvero ne delega l'adozione ad una di esse. Ai fini dell'attivita' istruttoria relativa ai procedimenti che rientrano nell'area di competenza di piu' Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio, il Direttore generale puo' incaricare un Soprintendente di svolgere le attivita' di coordinamento e di raccordo tra le soprintendenze coinvolte. 4. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza, unitamente alla Direzione generale Educazione e ricerca e al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla Scuola archeologica italiana in Atene. Limitatamente ai profili contabili e finanziari, la vigilanza e' svolta d'intesa con la Direzione generale Bilancio. Presso la Direzione generale operano l'Istituto centrale per l'archeologia e l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia, uffici non aventi qualifica dirigenziale, e il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78. 5. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza. 6. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale centrali, nelle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio e negli Uffici di esportazione, uffici dirigenziali di livello non generale periferici, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, successive modificazioni.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 16, 45, 47, 48, 55, 56, 57-bis, 58, 60, 68, 69, 70, 82, 89, 95, 96, 98, 128, 137, 138, 141-bis, 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: «Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le cose indicate all'art. 10, comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. 2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di valutazione. 3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalita' per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1. 4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo. 5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche' ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse. 6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice. 7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita' agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'art. 13 ed il relativo provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo. 8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta' dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica. 10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.». «Art. 13 (Dichiarazione dell'interesse culturale). - 1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'art. 10, comma 3. 2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui all'art. 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.». «Art. 16 (Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione). - 1. Avverso il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'art. 12 o la dichiarazione di cui all'art. 13 e' ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimita' e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione. 2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo. 3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. 4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato. 5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.». «Art. 45 (Prescrizioni di tutela indiretta). - 1. Il Ministero ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrita' dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. 2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.». «Art. 47 (Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo). - 1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta e' notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Il provvedimento e' trascritto nei registri immobiliari e ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono. 3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta e' ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 16. La proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.». «Art. 48 (Autorizzazione per mostre ed esposizioni). - 1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni: a) delle cose mobili indicate nell'art. 12, comma 1; b) dei beni mobili indicati nell'art. 10, comma 1; c) dei beni mobili indicati all'art. 10, comma 3, lettere a), ed e); d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librarie indicate all'art. 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonche' degli archivi e dei singoli documenti indicati all'art. 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b). 2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta e' presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito. 3. L'autorizzazione e' rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa e' subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrita'. I criteri, le procedure e le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale. 4. Il rilascio dell'autorizzazione e' inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruita' da parte del Ministero. 5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 puo' essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale e' rilasciata secondo le procedure, le modalita' e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. 6. Il Ministero ha facolta' di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.». «Art. 55 (Alienabilita' di immobili appartenenti al demanio culturale). - 1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell'art. 54, comma 1, non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero. 2. La richiesta di autorizzazione ad alienare e' corredata: a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto; b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene; c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l'alienazione del bene e delle modalita' e dei tempi previsti per il loro conseguimento; d) dall'indicazione della destinazione d'uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire; e) dalle modalita' di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso. 3. L'autorizzazione e' rilasciata su parere del soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare: a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate; b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso; c) si pronuncia sulla congruita' delle modalita' e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta. 3-bis. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Il Ministero ha facolta' di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione. 3-ter. Il Ministero ha altresi' facolta' di concordare con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalita' di valorizzazione del bene. 3-quater. Qualora l'alienazione riguardi immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione e' corredata dai soli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione e' rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b). 3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al presente titolo. 3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati e' sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5.». «Art. 55-bis (Clausola risolutiva). - 1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'art. 55 sono riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. 2. Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte dell'acquirente, dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, da' comunicazione delle accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di alienazione.». «Art. 56 (Altre alienazioni soggette ad autorizzazione). - 1. E' altresi' soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero: a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1; b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. 2. L'autorizzazione e' richiesta inoltre: a) nel caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie; b) nel caso di vendita, da parte di persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di archivi o di singoli documenti. 3. La richiesta di autorizzazione e' corredata dagli elementi di cui all'art. 55, comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione e' rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo. 4. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione puo' essere rilasciata a condizione che i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomata la pubblica fruizione. 4-bis. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, l'autorizzazione puo' essere rilasciata a condizione che dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi. 4-ter. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. 4-quater. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati e' sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5. 4-quinquies. La disciplina dettata ai commi precedenti si applica anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati. 4-sexies. Non e' soggetta ad autorizzazione l'alienazione delle cose indicate all'art. 54, comma 2, lettera a), secondo periodo. 4-septies. Rimane ferma l'inalienabilita' disposta dall'art. 54, comma 1, lettera d-ter).». «Art. 57-bis (Procedure di trasferimento di immobili pubblici). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano ad ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata, rispettivamente, mediante l'alienazione ovvero la concessione in uso o la locazione degli immobili medesimi. 2. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalita' di cui al comma 1, le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di concessione o nel contratto di locazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. L'inosservanza, da parte del concessionario o del locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle amministrazioni cui i beni pertengono, da' luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo.». «Art. 58 (Autorizzazione alla permuta). - 1. Il Ministero puo' autorizzare la permuta dei beni indicati agli articoli 55 e 56 nonche' di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.». «Art. 60 (Acquisto in via di prelazione). - 1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'art. 62, comma 3, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facolta' di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in societa', rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento. 2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico e' determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1. 3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa e' stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina e' effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui e' stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante. 4. La determinazione del terzo e' impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquita'. 5. La prelazione puo' essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.». «Art. 68 (Attestato di libera circolazione). - 1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell'art. 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione. 2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa, ne da' notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva. 3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita' del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa. 4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'art. 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del Ministro, sentito il competente organo consultivo. 5. L'attestato di libera circolazione ha validita' quinquennale ed e' redatto in tre originali, uno dei quali e' depositato agli atti d'ufficio; un secondo e' consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo e' trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati. 6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'art. 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'art. 14, comma 2, e le cose sono sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo. 7. Per le cose di proprieta' di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che e' reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, e' vincolante.». «Art. 69 (Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato). - 1. Avverso il diniego dell'attestato e' ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimita' e di merito. 2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. 3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, il procedimento di dichiarazione e' sospeso, ma le cose rimangono assoggettate alla disposizione di cui all'art. 14, comma 4. 4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all'ufficio di esportazione, che provvede in conformita' nei successivi venti giorni. 5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.». «Art. 70 (Acquisto coattivo). - 1. Entro il termine indicato all'art. 68, comma 3, l'ufficio di esportazione, qualora non abbia gia' provveduto al rilascio o al diniego dell'attestato di libera circolazione, puo' proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa per la quale e' richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresi' che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato e' prorogato di sessanta giorni. 2. Il Ministero ha la facolta' di acquistare la cosa per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto e' notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato puo' rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo. 3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne da' comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facolta' di acquistare la cosa nel rispetto di quanto stabilito all'art. 62, commi 2 e 3. Il relativo provvedimento e' notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.». «Art. 82 (Azione di restituzione a favore dell'Italia). - 1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano e' esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale. 2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.». «Art. 89 (Concessione di ricerca). - 1. Il Ministero puo' dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell'art. 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori. 2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione e' revocata. 3. La concessione puo' essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere gia' eseguite ed il relativo importo e' fissato dal Ministero. 4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l'importo e' stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario. 5. La concessione prevista al comma 1 puo' essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori. 6. Il Ministero puo' consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime.». «Art. 96 (Espropriazione per fini strumentali). - 1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilita' edifici ed aree quando cio' sia necessario per isolare o restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.». «Art. 98 (Dichiarazione di pubblica utilita'). - 1. La pubblica utilita' e' dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell'art. 96, anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero. 2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97 l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.». «Art. 128 (Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente). - 1. I beni culturali di cui all'art. 10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui all'art. 14. Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte. 2. Conservano altresi' efficacia le notifiche effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell'art. 22 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero puo' rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela. 4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato d'ufficio, e' ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 16.». «Art. 138 (Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico). - 1. Le commissioni di cui all'art. 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonche', ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136, degli immobili e delle aree per i quali e' stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta e' formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi. 2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa puo' formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione. 3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'art. 136.». «Art. 141-bis (Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico). - 1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'art. 140, comma 2. 2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione e' avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale e' adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico. 3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 140 e sono sottoposti al regime di pubblicita' stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.». «Art. 143 (Piano paesaggistico). - 1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno: a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135; b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'art. 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis; c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'art. 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione; d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'art. 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'art. 138, comma 1; e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'art. 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione; f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilita' del paesaggio, nonche' comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo; g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela; h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate; i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualita', a termini dell'art. 135, comma 3. 2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalita' di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'art. 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa e' stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano e' oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresi' i presupposti, le modalita' ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'art. 141-bis. Il piano e' approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 e' vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonche' quanto previsto dall'art. 146, comma 5. 4. Il piano puo' prevedere: a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'art. 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi puo' avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformita' degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale; b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146. 5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 e' subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'art. 145, commi 3 e 4. 6. Il piano puo' anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformita' alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate. 7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni. 8. Il piano paesaggistico puo' individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti. 9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'art. 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.». - Si riporta il testo dell'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1913, n. 130: «Art. 21. - A prescindere da quanto e' particolarmente stabilito per gli enti morali, e per gli acquisti delle quote di oggetti scavati spettanti a privati o di cose presentate per la esportazione, chiunque intenda di offrire in vendita allo Stato cosa di sua proprieta' dovra' rivolgere domanda al Ministero della pubblica istruzione, a mezzo della competente sovrintendenza. Il sovrintendente, salvo il caso in cui intenda di avvalersi della facolta' di cui alla prima parte dell'articolo successivo, trasmettera' al Ministero la domanda, accompagnandola del suo parere.». - Per l'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all'art. 4. - Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse. - Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 12.