Art. 14 Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle societa' e sul sistema camerale 1. La Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle societa' e sul sistema camerale si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) vigilanza sul sistema cooperativo; b) elaborazione delle politiche per la promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo in coordinamento la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese; c) vigilanza sui consorzi agrari, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; d) vigilanza sulle banche di credito cooperativo con riferimento agli aspetti relativi alla mutualita'; e) vigilanza sulle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e sui fondi mutualistici costituiti ai sensi dell'articolo 11, della legge 31 gennaio 1992, n. 59; f) vigilanza sulle societa' cooperative europee; g) vigilanza sugli albi delle societa' cooperative; h) vigilanza sulle gestioni commissariali, scioglimenti e procedure di liquidazione coatta amministrativa delle societa' cooperative e dei consorzi agrari; i) vigilanza sulle societa' fiduciarie e di revisione; l) procedure di liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie e di revisione; m) normativa sul registro imprese e sul repertorio delle attivita' economiche e amministrative (REA) e vigilanza sulle relative attivita' delle camere di commercio, tenuta dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti ed imprese (INI PEC) e ordinamento del sistema camerale; n) normativa e provvedimenti amministrativi in materia di fiere, borse merci e magazzini generali; o) vigilanza su camere di commercio, loro unioni e aziende speciali; p) vigilanza su Unioncamere, sul Consorzio Infomercati fino alla chiusura della relativa liquidazione disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 ottobre 2016, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, lettera u); q) accreditamento degli Sportelli unici per le attivita' produttive e delle Agenzie per le imprese. 2. Presso la Direzione generale opera la Commissione centrale per le cooperative di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 11, della citata legge 31 gennaio 1992, n. 59 luglio 2009, n. 99: «Art. 11 (Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione). - 1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da societa' per azioni o da associazioni. 2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno. 3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di societa' cooperative o di loro consorzi, nonche' assumere partecipazioni in societa' cooperative o in societa' da queste controllate. Possono altresi' finanziare specifici programmi di sviluppo di societa' cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo. 4. Le societa' cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire. 5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'art. 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. 6. Le societa' cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto previsto all'art. 20. 7. Le societa' cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6. 8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. I fondi possono essere altresi' alimentati da contributi erogati da soggetti privati. 9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione. 10. Le societa' cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.». - Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78: «Art. 4 (Commissione Centrale per le Cooperative). - 1. La Commissione Centrale per le Cooperative di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e' composta da: a) il Ministro dello sviluppo economico che la presiede, salvo delega ad altro componente; b) il Direttore generale della Direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico, il quale ne e' componente di diritto; c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; e) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture; f) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; g) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle politiche fiscali; h) un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute, limitatamente al primo rinnovo successivo all'emanazione della presente disciplina. Per i rinnovi successivi, nell'attribuzione del numero dei rappresentanti di ciascuna Associazione si terra' conto dei dati relativi alla rappresentativita' delle Associazioni stesse, desunti dall'Albo delle Cooperative, nel limite massimo di due rappresentanti. 2. Con esclusione del Presidente, per ciascun componente della Commissione e' designato un supplente. 3. La Commissione Centrale esprime parere: a) sui progetti di legge o regolamenti interessanti la cooperazione; b) su tutte le questioni sulle quali il parere della Commissione sia prescritto da legge o regolamenti o richiesto dal Ministro per lo sviluppo economico o dal Direttore generale per gli enti cooperativi; c) sulle domande di riconoscimento delle Associazioni nazionali di cui all'art. 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; d) in tema di devoluzione dei patrimoni residui degli enti cooperativi iscritti nell'Albo delle Cooperative; e) in tema di adempimenti relativi all'Albo delle Cooperative. 4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3, a fini istruttori o decisori in caso di urgenza, la Commissione Centrale per le Cooperative puo' costituire nel proprio seno un Comitato composto: a) dal Presidente della Commissione; b) da tre membri scelti tra quelli designati dalle Amministrazioni pubbliche rappresentate nella Commissione Centrale, eletti dalla Commissione stessa; c) da un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. 5. La Commissione e' ricostituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. In caso di mancata designazione dei rappresentanti del movimento cooperativo o delle Amministrazioni pubbliche, il Ministro dello sviluppo economico provvede direttamente alla nomina dei rappresentanti stessi scegliendoli secondo il criterio della competenza tra le persone con esperienze nel campo della cooperazione. La segreteria della Commissione e' assicurata dalla Direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico. 6. I componenti nominati in rappresentanza delle Amministrazioni pubbliche devono avere qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata. 7. L'organizzazione delle attivita' ed il funzionamento della Commissione, nonche' i compiti del Comitato, ove costituito, sono disciplinati da un regolamento interno deliberato dalla Commissione medesima ed approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Alle sedute della Commissione possono essere invitati esperti, rappresentanti del sistema cooperativo e funzionari di pubbliche amministrazioni, anche locali, sulla base di valutazioni legate alle differenti competenze istituzionali di volta in volta ritenute necessarie dal Ministero dello sviluppo economico. 8. I riferimenti contenuti in atti normativi ed amministrativi alla Commissione Centrale per le Cooperative ed al Comitato Centrale per le Cooperative, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, devono intendersi riferiti alla Commissione Centrale per le Cooperative di cui al presente decreto. 9. Sono abrogati gli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.».