(Trattato di Estradizione-art. 14)
 
                             ARTICOLO 14 
 
                       Consegna della Persona 
 
  1. Se lo Stato  Richiesto  concede  l'estradizione,  gli  Stati  si
accordano prontamente sul tempo, luogo  e  tutti  gli  altri  aspetti
relativi alla consegna della persona richiesta. Lo Stato  Richiedente
e' altresi' informato della  durata  della  detenzione  subita  dalla
persona richiesta ai fini dell'estradizione. 
  2. Il termine  per  la  consegna  della  persona  richiesta  e'  di
quaranta giorni dalla data in cui lo Stato Richiedente  e'  informato
della concessione dell'estradizione. 
  3. Se nei termini di cui al paragrafo 2 del  presente  Articolo  lo
Stato Richiedente non ha preso in  consegna  l'estradando,  lo  Stato
Richiesto pone immediatamente in liberta' lo stesso e puo'  rifiutare
una nuova richiesta di estradizione nei confronti di tale persona per
lo stesso  reato  avanzata  dallo  Stato  Richiedente,  salvo  quanto
diversamente disposto al paragrafo 4 del presente Articolo. 
  4. Se uno degli  Stati  non  consegna  o  non  prende  in  consegna
l'estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore,
lo Stato interessato informa l'altro e gli Stati medesimi  concordano
una nuova data di consegna. Restano applicabili  le  disposizioni  di
cui al paragrafo 3 del presente Articolo. 
  5. Quando l'estradando fugge tornando nello Stato  Richiesto  prima
che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita  la  condanna
nello  Stato  Richiedente,  tale  persona  puo'   essere   nuovamente
estradata sulla base di una nuova richiesta di estradizione  avanzata
dallo Stato Richiedente per lo stesso reato. Lo Stato Richiedente non
deve presentare i documenti previsti  dall'Articolo  7  del  presente
Trattato. 
  6. Il periodo trascorso in stato di custodia,  anche  agli  arresti
domiciliaci, dalla data dell'arresto fino alla data  della  consegna,
e' computato dallo Stato Richiedente ai fini della custodia cautelare
nel procedimento penale  o  della  pena  da  eseguire  nelle  ipotesi
previste dall'Articolo 2, paragrafo 1.