(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 14)
 
                             ARTICOLO 14 
 
                Comparizione mediante Videoconferenza 
 
  1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato  Richiesto  e
deve essere  ascoltata  in  qualita'  di  testimone  o  perito  dalle
Autorita'  competenti  dello  Stato  Richiedente,  quest'ultimo  puo'
chiedere che la comparizione  abbia  luogo  per  videoconferenza,  in
conformita'  alle  disposizioni  di  questo  Articolo,   se   risulta
inopportuno o impossibile che la persona si presenti  volontariamente
nel suo territorio. 
  2. La  comparizione  per  videoconferenza  puo'  essere,  altresi',
richiesta per l'interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o  a
procedimento  penale  e  per  la  partecipazione  di   tale   persona
all'udienza, se questa vi acconsente e se cio' non contrasta  con  la
legislazione nazionale di ciascun Stato. In questo caso, deve  essere
permesso al difensore della persona che compare  di  essere  presente
nel luogo in cui questa si trova nello Stato Richiesto ovvero dinanzi
all'Autorita' giudiziaria dello Stato Richiedente,  consentendosi  al
difensore di  poter  comunicare  riservatamente  a  distanza  con  il
proprio assistito. 
  3. La comparizione  mediante  videoconferenza  deve  essere  sempre
effettuata nel caso in cui la persona che  deve  essere  ascoltata  o
interrogata e' detenuta nel territorio dello Stato Richiesto. 
  4. Lo Stato Richiesto autorizza la comparizione per videoconferenza
sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla. 
  5. Le  richieste  di  comparizione   per   videoconferenza   devono
indicare, oltre a quanto previsto nell'Articolo 5,  i  motivi  per  i
quali e' inopportuno o impossibile che la persona libera da ascoltare
o interrogare si  presenti  personalmente  nello  Stato  Richiedente,
nonche' recare l'indicazione dell'Autorita' competente e dei soggetti
che riceveranno la dichiarazione. 
  6. L'Autorita' competente dello Stato Richiesto cita a comparire la
persona in conformita' alla propria legislazione. 
  7. Con  riferimento  alla  comparizione  per   videoconferenza   si
applicano le seguenti disposizioni: 
            (a) le Autorita' competenti di entrambi  gli  Stati  sono
presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite  da
un interprete. L'Autorita' competente dello Stato Richiesto  provvede
all'identificazione  della   persona   comparsa   ed   assicura   che
l'attivita'  sia  svolta  in  conformita'  al   proprio   ordinamento
giuridico  interno.  Quando  l'Autorita'   competente   dello   Stato
Richiesto dovesse ritenere che, nel corso dell'assunzione probatoria,
non  siano  rispettati  i   principi   fondamentali   della   propria
legislazione, adotta immediatamente le  misure  necessarie  affinche'
l'attivita' si svolga in conformita' a detti principi; 
            (b) le Autorita' competenti  di  entrambi  gli  Stati  si
accordano in ordine alle misure di protezione della  persona  citata,
quando cio' sia necessario; 
            (c) a richiesta dello Stato Richiedente o  della  persona
comparsa, lo Stato Richiesto provvede  affinche'  detta  persona  sia
assistita da un interprete, quando cio' sia necessario; 
            (d) la persona citata a rendere dichiarazioni ha facolta'
di rifiutarsi di  rilasciarle  quando  la  legislazione  dello  Stato
Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente. 
  Salvo  quanto  stabilito  al  precedente  punto  (b),   l'Autorita'
competente  dello  Stato   Richiesto   redige,   al   termine   della
comparizione, un verbale in cui e' indicata la data ed il luogo della
comparizione, le generalita' della persona comparsa, le generalita' e
la  qualifica  di  tutte  le  altre  persone  che  hanno  partecipato
all'attivita'  e  le  condizioni  tecniche   in   cui   e'   avvenuta
l'assunzione probatoria. L'originale del verbale  e'  tempestivamente
trasmesso   dall'Autorita'   competente   dello    Stato    Richiesto
all'Autorita' competente dello  Stato  Richiedente,  per  il  tramite
delle rispettive Autorita' Centrali designate ai sensi  dell'Articolo
4. 
  9. Le spese sostenute  dallo  Stato  Richiesto  per  effettuare  la
videoconferenza sono rimborsate dallo Stato Richiedente, salvo che lo
Stato Richiesto rinunzi in tutto o in parte al rimborso. 
  10. Lo Stato Richiesto puo' consentire l'impiego di  tecnologie  di
collegamento in videoconferenza anche per finalita' diverse da quelle
specificate  ai  precedenti  paragrafi  1  e  2,  ivi  compreso   per
effettuare riconoscimento di persone e di cose e confronti.