Art. 14 
 
                  Introduzione dell'articolo 15-bis 
            del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 
 
  1. Dopo l'articolo 15, e' inserito il seguente: 
  «Art. 15-bis (Misure di accompagnamento).  -  1.  Con  decreto  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  da
adottare entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della  presente   disposizione,   sono   stabilite   le   misure   di
accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalita' di
inclusione previste dal presente decreto.  In  particolare,  dovranno
essere definite misure di accompagnamento in ordine a: 
    a) iniziative formative per il personale scolastico; 
    b) attivazione di progetti e iniziative  per  il  supporto  delle
istituzioni scolastiche. 
  2. Con il medesimo decreto  di  cui  al  comma  1  e'  definita  la
composizione  di  un   comitato   istituito   presso   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la direzione  e
il coordinamento delle misure di accompagnamento. Ai  componenti  del
comitato non spetta alcun compenso, indennita', gettone di  presenza,
rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.». 
 
          Note all'art. 14: 
 
              - Per l'articolo 15 del citato decreto  legislativo  13
          aprile 2017, n. 66, si veda nella note all'art. 13.