Art. 14 
 
Modifiche all'articolo 29 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                          Procura alle liti 
 
  1. All'articolo 29 del codice della  giustizia  contabile  dopo  il
comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. La procura alle liti, contenente comunque  l'elezione  di
domicilio, nella fase preprocessuale si rilascia in calce o a margine
dell'invito o delle deduzioni di cui al comma 1 dell'articolo 67 e ha
effetto anche per  la  fase  del  giudizio  instaurato  con  atto  di
citazione di cui all'articolo 86.». 
 
          Note all'art. 14: 
 
              - Si riporta l'articolo 29 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 29 (Procura alle liti). -  1.  Per  la  procura
          alle liti si applicano le disposizioni di cui agli articoli
          83 e 182 del codice di procedura civile. 
                1-bis. La  procura  alle  liti,  contenente  comunque
          l'elezione  di  domicilio,  nella  fase  preprocessuale  si
          rilascia in calce o a margine dell'invito o delle deduzioni
          di cui al comma 1 dell'articolo 67 e ha effetto  anche  per
          la fase del giudizio instaurato con atto  di  citazione  di
          cui all'articolo 86.».