Art. 14 Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze l. Ai fini della riservatezza delle informazioni di cui e' vietata la divulgazione nell'interesse della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o per evitare pregiudizio ai compiti istituzionali, si applicano i seguenti criteri: a) nella predisposizione delle gare di appalto o di somministrazione di servizi, lavori, opere o forniture, i costi relativi alla prevenzione dai rischi da interferenze con le attivita' delle imprese appaltatrici, sono indicati omettendo le specifiche informazioni di cui e' vietata o ritenuta inopportuna la divulgazione; b) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze tra le attivita' svolte dal personale in servizio nelle articolazioni e strutture di cui all'articolo l e quelle svolte dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture e' elaborato dal datore di lavoro committente ovvero in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, dal soggetto che affida il contratto e dal datore di lavoro dell'organismo destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Alla valutazione integrativa dei rischi da interferenze collabora anche il datore di lavoro appaltatore. 2. Il documento di cui al comma 1, qualora contenga informazioni di cui e' vietata la divulgazione: a) non e' allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma ne e' fatta esplicita menzione nello stesso ed e' custodito, con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso la sede del datore di lavoro committente. In tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il documento e' custodito presso la sede sia del committente che del datore di lavoro destinatario dello specifico servizio, lavoro, opera o fornitura; b) e' visionato dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'organismo destinatario dei servizi, lavori opere o forniture e, limitatamente alle parti di loro stretto interesse, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'impresa appaltatrice. 3. Nei confronti del personale impiegato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, opere e forniture, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal decreto n. 81 del 2008 sono a carico del datore di lavoro delle medesime imprese.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 26, comma 3-ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse): «Art. 26. - 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'art. 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verra' espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.».