Art. 14 
 
 
            Utilizzo dei file delle fatture elettroniche 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.  127,
dopo il comma 5 sono  aggiunti  i  seguenti:  "5-bis.  I  file  delle
fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono  memorizzati
fino  al  31  dicembre  dell'ottavo  anno  successivo  a  quello   di
presentazione della dichiarazione di  riferimento  ovvero  fino  alla
definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati: 
  a) dalla Guardia di finanza  nell'assolvimento  delle  funzioni  di
polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma  2,  del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68; 
  b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia  di  Finanza  per  le
attivita' di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali. 
  5-ter. Ai fini di cui al comma  5-bis,  la  Guardia  di  Finanza  e
l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante  per  la  protezione  dei
dati personali, adottano idonee  misure  di  garanzia  a  tutela  dei
diritti e delle liberta' degli interessati, attraverso la  previsione
di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in
conformita' con le disposizioni del  regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.".