Art. 14. 
 
(Stato di  previsione  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
         culturali e per il turismo e disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il  turismo,  per
l'anno  finanziario  2020,  in  conformita'  all'annesso   stato   di
previsione (Tabella n. 13). 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni  e
le attivita' culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2020,
le variazioni compensative di bilancio, in  termini  di  residui,  di
competenza e di cassa,  tra  i  capitoli  iscritti  nel  programma  «
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore  dello  spettacolo  dal
vivo », nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni
e attivita' culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del
Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo
relativi al Fondo unico per lo spettacolo. 
  3.  Ai  fini  di  una  razionale  utilizzazione  delle  risorse  di
bilancio, per l'anno finanziario 2020, il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,
adottati su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari
e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le  occorrenti
variazioni compensative di bilancio, in termini di  competenza  e  di
cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi  dello  stato
di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per
il turismo, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica
utilita', nonche' per l'esercizio del diritto di prelazione da  parte
dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e  su
cose  di  arte  antica,  medievale,  moderna  e  contemporanea  e  di
interesse artistico e  storico,  nonche'  su  materiale  archivistico
pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche,  libri,
documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche,  ivi  comprese  le
spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto
di   acquisto   delle   cose   denunciate   per   l'esportazione    e
dell'espropriazione, a norma di  legge,  di  materiale  bibliografico
prezioso e raro. 
  4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e  dei  servizi
svolti  in  attuazione   del   piano   nazionale   straordinario   di
valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo
personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con  il
sistema denominato « cedolino unico  »,  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 197, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191.  A  tal  fine  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti,  su  proposta  del  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo, le variazioni  compensative  di
bilancio in termini di  competenza  e  di  cassa  su  appositi  piani
gestionali dei  capitoli  relativi  alle  competenze  accessorie  del
personale.