Art. 14 
 
Proroga di termini in  materia  di  competenza  del  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale 
 
  1. Le disponibilita' del fondo  rotativo  di  cui  all'articolo  2,
primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,  n.  251,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  1981,  n.  394,   sono
incrementate di 50 milioni di euro perl'anno 2019. 
  2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 43. 
  3.  Le  elezioni  per  il  rinnovo  dei  Comitati  degli   italiani
all'estero (COMITES)  e,  conseguentemente,  del  Consiglio  generale
degli  italiani  all'estero  (CGIE),  sono  rinviate  rispetto   alla
scadenza prevista ai sensi dell'articolo 8  della  legge  23  ottobre
2003, n. 286, e dall'articolo 1, comma 323 della  legge  23  dicembre
2014, n. 190. Tali elezioni hanno comunque luogo tra il 15  aprile  e
il 31 dicembre 2021. 
  4. I comandi di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto
2014, n. 125, in essere alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020.