Art. 14. Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti 1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti della presente area negoziale come definiti all'art. 1, comma 1 (Campo di applicazione), ad eccezione dei dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'art. 8 del C.C.N.L. del 17 ottobre 2008 (Entrata a regime dell'istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica) dell'Area III, puo' essere esclusivo o non esclusivo. 2. I dirigenti del comma 1, con l'eccezione ivi prevista, possono optare per il passaggio da un tipo di rapporto all'altro entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo all'opzione e sono regolati dall'art. 15 (Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa). 3. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilita' del dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito dell'incarico attribuito e della competenza professionale nell'area e disciplina di appartenenza. 4. Il rapporto di lavoro non esclusivo comporta la totale disponibilita' nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attivita' professionali di competenza. Le aziende o enti, secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture, negoziano con le equipes interessate i volumi e le tipologie delle attivita' e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare. 5. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio che compete per ciascun tipo di rapporto e' quello previsto dal presente C.C.N.L il quale prevede anche le modalita' di calcolo della misura dell'indennita' di esclusivita' spettante ai dirigenti che optano per il rapporto di lavoro di tipo esclusivo.