Art. 14. Notificazioni per via telematica 1. I difensori possono eseguire la notificazione a mezzo PEC a norma dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53. 2. Le notificazioni di atti processuali alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all'art. 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, fermo quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 3. Ai fini della prova in giudizio della notificazione a mezzo PEC, le ricevute di avvenuta consegna contengono anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato, secondo quanto previsto nell'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 4. Le ricevute di cui all'art. 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, la relazione di notificazione di cui al comma 5 dello stesso articolo e la procura alle liti sono depositate, unitamente al ricorso, agli altri atti e documenti processuali, esclusivamente sotto forma di documenti informatici, con le modalita' telematiche stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'art. 19. 5. Qualora la notificazione non sia eseguita con modalita' telematiche, la copia informatica degli atti relativi alla notificazione deve essere depositata nel fascicolo informatico secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'art. 19. In tale caso l'asseverazione prevista dall'art. 22, comma 2, del CAD e' operata con inserimento della dichiarazione di conformita' all'originale nel medesimo o in un documento informatico separato. 6. Nei casi di cui al comma 1, la prova della notificazione e' fornita con modalita' telematiche. Qualora tale prova non sia possibile per effetto della oggettiva indisponibilita' del SIGA, resa nota ai difensori con le modalita' definite dal responsabile del SIGA anche attraverso il sito web della Giustizia amministrativa, il difensore procede ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. In tal caso, la segreteria dell'ufficio giudiziario presso cui l'atto notificato e' depositato procede tempestivamente ad estrarre copia informatica degli atti depositati ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico. 7. Nei casi di cui all'art. 129, comma 3, lettera a), del CPA, il ricorso redatto nella forma del documento informatico puo' essere notificato anche direttamente dal ricorrente ai sensi dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in quanto compatibile, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche di cui all'art. 19.