Art. 14. Notificazioni per via telematica - articoli 8 e 14 dell'Allegato 1 1. Le notificazioni da parte dei difensori possono essere effettuate esclusivamente utilizzando l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, nei confronti dei destinatari il cui indirizzo PEC risulti dai medesimi pubblici elenchi. 2. Le notificazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni non costituite in giudizio sono effettuate esclusivamente avvalendosi degli indirizzi PEC del Registro delle P.P.AA., fermo restando quanto previsto, anche in ordine alla domiciliazione delle stesse, dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato. 3. Il difensore procede al deposito della copia per immagine della procura conferita su supporto cartaceo e ne attesta la conformita' all'originale, ai sensi dell'articolo 22 del CAD, mediante sottoscrizione con firma digitale. 4. In presenza di piu' procure e' possibile l'allegazione all'atto notificato di uno o piu' documenti contenenti la scansione per immagini di una o piu' procure. 5. Il deposito della documentazione riguardante la notificazione e' effettuato con modalita' telematiche, secondo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8. 6. Qualora l'atto di parte sia stato notificato con modalita' cartacea, il relativo deposito in giudizio deve essere comunque effettuato con modalita' telematiche, nel rispetto dei formati di cui all'articolo 12. Quando la notifica abbia riguardato la copia analogica di un atto in originale informatico, la prova della medesima e' data mediante deposito di copia informatica della relativa documentazione, dichiarata conforme a quanto notificato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 5, dell'Allegato 1, nel rispetto dei formati previsti per i documenti. Qualora l'atto notificato con modalita' cartacea consista, nei casi consentiti, in un atto nativo analogico, la prova della notifica e' data mediante il deposito di copia informatica della relativa documentazione analogica, dichiarata conforme a quanto notificato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 5, dell'Allegato 1, nel rispetto dei formati previsti per i documenti. 7. Nel ricorso elettorale, di cui all'articolo 129, comma 3, lettera a) del CPA, il ricorrente in possesso di firma digitale e di un proprio indirizzo PEC puo' effettuare la notifica del ricorso a mezzo PEC nei confronti dei destinatari con indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi di cui ai commi 1 e 2. 8. La segreteria dell'Ufficio giudiziario adito, ricevuto il deposito del ricorso elettorale con modalita' telematiche, provvede alla sua immediata pubblicazione sul sito istituzionale, area «Ricorsi elettorali» accessibile a tutti, senza necessita' di previa autenticazione.