Art. 14 
 
    (Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria) 
 
  1. La misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h) del decreto
- legge 23 febbraio 2020 n. 6 non  si  applica  ai  dipendenti  delle
imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione  dei
farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonche' delle relative
attivita' di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori.  I
lavoratori di cui al precedente periodo  sospendono  l'attivita'  nel
caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid -19