Art. 14 Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Clausola di cedevolezza 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, comma 1, dopo le parole «direttiva 2010/31/UE» sono inserite le seguenti: «, come modificata dalla direttiva 2018/844/UE,».
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal presente decreto: «Art. 17 (Clausola di cedevolezza). - 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE, come modificata dalla direttiva 2018/844/UE, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano gia' provveduto al recepimento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».