Art. 14 
 
      Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori 
 
  1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011,  n.  180,  dopo  il
comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Per gli  atti  normativi  di
competenza statale, il costo derivante dall'introduzione degli  oneri
regolatori, compresi quelli informativi e amministrativi  ed  esclusi
quelli  che  costituiscono  livelli  minimi  per  l'attuazione  della
regolazione europea, qualora non contestualmente compensato  con  una
riduzione stimata di oneri di  pari  valore,  e'  qualificato,  salva
deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la
necessita' della previa quantificazione delle minori entrate e  della
individuazione di un'idonea copertura finanziaria con norma di  rango
primario. Per gli atti normativi di iniziativa governativa, la  stima
del predetto costo e' inclusa  nell'ambito  dell'analisi  di  impatto
della regolamentazione di cui all'articolo della  legge  14  novembre
2005, n. 246.".