Art. 140 
             (Codice di deontologia e di buona condotta) 
 
   1.  Il  Garante  promuove,   ai   sensi   dell'articolo   12,   la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento  dei  dati  personali  effettuato  a  fini  di  invio  di
materiale  pubblicitario  o  di  vendita  diretta,  ovvero   per   il
compimento di ricerche di mercato  o  di  comunicazione  commerciale,
prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone  il
consenso  dell'interessato,  forme  semplificate  per  manifestare  e
rendere meglio conoscibile l'eventuale  dichiarazione  di  non  voler
ricevere determinate comunicazioni.