Art. 140.
                       Ponti su ruote a torre

  1.  I  ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere,
con  largo  margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui
possono  essere  sottoposti  durante  gli  spostamenti o per colpi di
vento e in modo che non possano essere ribaltati.
  2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il
carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con
tavoloni o altro mezzo equivalente.
  3.  Le  ruote  del ponte in opera devono essere saldamente bloccate
con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti.
  4.  I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno
ogni due piani; e' ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote
a torre conformi all'allegato XXIII.
  5.  La  verticalita' dei ponti su ruote deve essere controllata con
livello o con pendolino.
  6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche
di  contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano
lavoratori o carichi.