(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 140)
                              Art. 140. 
               Mantenimento in servizio del personale 

 
  Il personale, che alla  scadenza  o  cessazione  del  contratto  di
esattoria o ricevitoria risulti iscritto da almeno tre mesi al  Fondo
di previdenza, ha diritto  di  essere  mantenuto  in  servizio  senza
soluzione di continuita'. 
  La disposizione del comma precedente non si applica  ai  dipendenti
che alla  data  di  inizio  della  nuova  gestione  abbiano  compiuto
cinquantacinque anni di eta' se donne e  sessanta  anni  di  eta'  se
uomini ed abbiano maturato il diritto  alla  pensione.  I  dipendenti
che, pur avendo raggiunto i suddetti  limiti  di  eta',  non  abbiano
ancora  maturato  il  diritto  alla  pensione  saranno  mantenuti  in
servizio sino a quando lo maturino, ma non oltre i cinque anni. 
  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si   applicano   ai
collettori dirigenti. 
  In caso di conferma il personale che risulta iscritto da almeno due
anni al Fondo di previdenza non puo' essere  licenziato  se  non  per
fondati motivi o per conseguimento del diritto a  pensione  ai  sensi
degli articoli 21 e 58 della legge 2 aprile 1958, n. 377, ovvero  per
riduzione  del  carico  dell'esattoria  superiore  al  25  per  cento
rispetto al carico del primo anno di gestione. Negli altri  casi  non
riferibili a casi singoli il licenziamento, per  fondati  motivi,  di
una  quota  del  personale  sara'  stabilito   di   intesa   tra   le
rappresentanze di categoria.