Art. 140 
 
Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati  dei  corrispettivi
                             giornalieri 
 
  1. All'articolo 2, comma 6-ter, del decreto  legislativo  5  agosto
2015, n. 127, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel primo
semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1°
luglio 2019 per i soggetti con volume  di  affari  superiore  a  euro
400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni
previste dal comma  6  non  si  applicano  in  caso  di  trasmissione
telematica dei dati relativi ai corrispettivi  giornalieri  entro  il
mese successivo a  quello  di  effettuazione  dell'operazione,  fermi
restando  i  termini  di   liquidazione   dell'imposta   sul   valore
aggiunto.". 
  2. All'articolo 2, comma 6-quater,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole "1°  luglio  2020"  sono
sostituite dalle parole "1° gennaio 2021".