(CODICE CIVILE-art. 1406)
                             Art. 1406. 
 
                             (Nozione). 
 
  Ciascuna  parte  puo'  sostituire  a  se'  un  terzo  nei  rapporti
derivanti da un contratto con prestazioni  corrispettive,  se  queste
non sono state ancora eseguite, purche' l'altra parte vi consenta.